Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19894
CASS
Sentenza 4 marzo 2004

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma secondo-bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede la prorogabilità del provvedimento di sospensione delle regole di trattamento adottato dal ministro della giustizia ai sensi del precedente comma secondo dello stesso articolo, non comportando detta previsione alcuna inversione, a carico del detenuto, dell'onere di provare l'avvenuta cessazione della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, in quanto incombe comunque al giudice l'obbligo di dare congrua motivazione in ordine all'attuale esistenza di quella capacità e del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza di vincoli con la criminalità organizzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19894
    Data del deposito : 4 marzo 2004

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