Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, comma secondo-bis, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), nella parte in cui prevede la prorogabilità del provvedimento di sospensione delle regole di trattamento adottato dal ministro della giustizia ai sensi del precedente comma secondo dello stesso articolo, non comportando detta previsione alcuna inversione, a carico del detenuto, dell'onere di provare l'avvenuta cessazione della sua capacità di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive, in quanto incombe comunque al giudice l'obbligo di dare congrua motivazione in ordine all'attuale esistenza di quella capacità e del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza di vincoli con la criminalità organizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 19894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19894 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1186
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026605/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI MA LU N. IL 24/01/1954;
avverso ORDINANZA del 11/04/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MURA che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
con decreto ministeriale in data 28/12/02 è stato prorogato nei confronti di Di NO UI - detenuto dal 1994 in custodia cautelare per vari omicidi di matrice camorristica, per uno dei quali è già stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo, e per altri reati commessi nell'ambito del clan Visciano facente parte dell'organizzazione criminale di Alfieri Carmine - il regime carcerario differenziato di cui all'art. 41-bis O.P.. Il reclamo proposto dal prevenuto contro tale provvedimento è stato respinto dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza in data 11/4/03. Contro tale pronuncia il difensore del Di NO ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce in sostanza l'attuale inesistenza dei presupposti per la sottoposizione del suo assistito al regime differenziato e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, come modificato dalla legge 23/12/02 n. 279, in quanto consentirebbe di disporne la proroga senza una aggiornata valutazione di tali presupposti.
La dedotta questione di incostituzionalità è manifestamente priva di fondamento, poiché secondo l'interpretazione data da questa Corte al novellato art. 41-bis O.P. (cfr. in particolare la sentenza di questa Sezione n. 4599 del 26/1/04, ricorrente Zara) anche per i decreti di proroga si richiede un'autonoma e congrua motivazione in ordine alla attuale esistenza del pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla persistenza dei vincoli con la criminalità organizzata e della capacità del detenuto di mantenere con essa contatti.
Ciò premesso, va detto che l'ordinanza impugnata ha fornito al riguardo una esauriente motivazione, e il gravame deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Il Tribunale di sorveglianza ha invero giustificato la propria decisione con adeguato apparato argomentativo, basato su presupposti di fatto che non possono essere messi in discussione in questa sede, in cui non vengono solo riportati i gravi trascorsi del ricorrente e il suo radicato inserimento in una temibile organizzazione camorristica, dalla quale aveva ricevuto aiuto durante la latitanza che aveva preceduto l'arresto, ma si evidenzia anche come dalle informazioni dei competenti organi non fosse emerso alcun significativo elemento, che non sia il mero trascorrere del tempo, da cui si potesse desumere un suo distacco da essa e come risultasse anzi che il prevenuto era stato di recente raggiunto da provvedimenti restrittivi in cui si affermava l'esistenza delle esigenze cautelari proprio per il concreto e attuale pericolo di recidiva derivante dallo stretto collegamento con il sodalizio di appartenenza. Riguardano aspetti estranei alla valutazione dei presupposti di legittimità del provvedimento ministeriale che il Tribunale era chiamato ad effettuare ovvero aspetti non dedotti con il reclamo le considerazioni contenute nel ricorso attinenti alle condizioni di salute del Di NO e al fatto che alcune prescrizioni di precedenti decreti sarebbero state dichiarate inefficaci.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004