Sentenza 2 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 3038/ 02 IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 6837/99 Cron.7142 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud. 04/12/01 Dott. NO BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT E NZ A sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TT LT, FI VA, RA UC, IE GA, PO BR PO TO, ' UR IN, IA LE, AT DR, 2001 LO TR, OR TO, elettivamente 4728 domiciliati in ROMA VIA VOLTURNO 40, presso il -1- SINDACATO U.G.L., rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO BANCHINI, MARCELLO MENDOGNI, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 123/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 29/12/98 R.G.N. 87/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo 12 marzo 1997 diretto al Pretore del Lavoro di Parma, WA RL esponeva di essere dipendente dell'Ente Poste Italiane, inquadrato nell'area operativa, al IV° livello retributivo, con la qualifica di operatore di esercizio, addetto al recapito della posta ordinaria. Aggiungeva che, con circolare n. 2 del 7 aprile 1994, il servizio, precedentemente affidato in appalto a terzo (i c.d.accollatari), di consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi veniva affidato ai portalettere, riconoscendo loro un compenso giornaliero ragguagliato a 10' per ogni portalettere che effettuava il servizio. Esso ricorrente, a far tempo dal mese di giugno 1994, aveva sistematicamente e quotidianamente provveduto ad effettuare, nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, anche la consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi, maturando il relativo diritto al pagamento del compenso previsto nella richiamata circolare. Chiedeva, quindi, l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'Ente Poste Italiane per il predetto importo, oltre interessi dalla data di maturazione del credito al saldo. Il Pretore del lavoro di Parma accoglieva il ricorso, emettendo il relativo decreto ingiuntivo. Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva tempestiva opposizione l'Ente Poste Italiane chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto della domanda di controparte. WA RL si costituiva in giudizio insistendo nella domanda di cui al ricorso per d.i. e concludendo per il rigetto della proposta opposizione. Sempre per le stesse identiche ragioni richiedevano ed ottenevano decreto ingiuntivo anche IV LF, CI RR, TR GU, EL LI, NO OR, EL OR, EL OR, NZ MU, IE AR e EA PA. Anche in tali cause l'E.P.I. proponeva tempestiva opposizione a decreto ingiuntivo. L'adito Pretore, riunite le cause, rigettava le proposte opposizioni, con conseguente integrale conferma dei decreti ingiuntivi opposti. Tale decisione, appellata dal soccombente Ente, veniva confermata dal Tribunale della stessa città, che riteneva non condivisibile l'interpretazione data dall'appellante alla suddetta circolare, secondo la quale l'equiparazione dell'attività di recapito delle stampe pesanti a dieci minuti primi di lavoro serviva a distribuire equamente il lavoro dei portalettere entro diverse zone di recapito, ossia era un semplice criterio di stima della gravosità del lavoro, ma non aveva alcun valore ai fini della determinazione del compenso. M Il compenso, equivalente ai detti dieci minuti, anzi in questa prospettiva sarebbe dovuto essere pagato anche per i giorni in cui i portalettere non avessero recapitato alcuna stampa pesante, considerato che il datore di lavoro non aveva predisposto alcuno strumento di rilevamento delle consegne effettivamente compiute. L'attribuzione del nuovo compito, avvenuta nel 1994, giustificava questo compenso aggiuntivo. Né potevano indurre ad opinare in senso contrario un telex proveniente dall'Ente ed un verbale di riunione sindacale (dei quali il Tribunale non riportava il contenuto), entrambi del luglio 1994 e quindi successivi alla circolare prevedente il compenso aggiuntivo. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la "Poste Italiane S.p.A.", già Ente Poste Italiane, con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. Resistono i lavoratori con separati controricorsi. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la S.p.A. Poste Italiane, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Parma, la circolare in questione, n.2 del 7 aprile 1994, non conseguiva ad alcun accordo collettivo e non vincolava l'Ente emanante ad alcuna prestazione economica in favore del lavoratori dipendenti. Essa conseguì all'attribuzione del nuovo compito di recapito delle stampe pesanti ai portalettere e servi a distribuire nel modo più equo il lavoro tra loro, ragguagliando il detto compito a dieci minuti di attività lavorativa, ma non contenne alcuna promessa di compenso aggiuntivo. In ogni caso i dieci minuti valevano, ad avviso del ricorrente, soltanto se le stampe da recapitare fossero mediamente superiori a cinque al giorno. La contraria decisione del Tribunale, secondo cui l'attribuzione del nuovo compito aggravava la prestazione lavorativa dei portalettere e giustificava il compenso aggiuntivo equivalente a dieci minuti primi di lavoro, sarebbe priva -ad avviso del ricorrente- di "alcun evidente supporto logico". Il motivo è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, già espresse, del resto, da questa Corte in analoghe occasioni (v. in particolare, Cass. 12 giugno 2001 n.7969 e Cass.29 settembre 2000 n.12908). Giova, preliminarmente, rammentare che, nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai 3 fini dell'annullamento di quest'ultima (v. ex plurimis Cass. 10 marzo 1999 n. 2096). E' da aggiungere che le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss. cod. civ. La circolare è un atto unilaterale, interno all'ufficio o all'impresa, ma l'interpretazione di tale atto resa dal Tribunale presenta gravi lacune nella motivazione. Esso non ha spiegato in base a quale parte della circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. Né può affermarsi, come sembra fare il Tribunale, che, trattandosi di una prestazione aggiuntiva, questa doveva comportare una متاز maggiorazione della retribuzione stessa. Lo stesso Tribunale pone in luce che con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in denaro - che, si ripete, non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare da parte del Tribunale ben potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un - criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera. Il Tribunale ha poi omesso di considerare che la tesi da esso sostenuta è contrastata dalla mancata previsione di criteri e modalità di erogazione dell'asserito compenso. In definitiva la motivazione del Tribunale non appare sufficiente, di tal che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello - indicata in dispositivo - che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna. Roma, 4 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. ما Terfly س "Hilla IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -2 MAR 2002. IL CANCELLIERE , DI DI BOLLO NI SPESA, TASSA 10 SI DELL'ART. POSTA 533 . IM OG N DA 11-8-73 DA I SEN TE REGISTRO, E ESEN A E IRITTO G LEG D ELLA O D 5