Sentenza 14 novembre 2008
Massime • 1
È valida la dichiarazione di domicilio, resa contestualmente alla nomina del difensore di fiducia e ritualmente autenticata, che risulti depositata e allegata al fascicolo processuale. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la norma di cui all'art. 162, comma primo, cod. proc. pen., concerne solo la trasmissione a distanza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, non regolando né vietando la presentazione diretta e non potendo essere intesa come una tassativa prescrizione di forma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2008, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 14/11/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 4118
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 28796/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO IN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 13.3.2008 dalla Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito i Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BUA CO, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello proposto nell'interesse di CO IN avverso la sentenza 22.2.2007 del Tribunale di Mondovì, che aveva condannato lo IN alla pena di otto mesi di reclusione e 300,00 Euro di multa per il reato di furto in abitazione commesso il giorno 11.12.2002. 2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore avvocato Cavanese Roberta, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione della legge processuale legge con riferimento alla notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, che assume mai effettuata (la notificazione, indirizzata alla residenza dell'epoca, in Muro Lucano sarebbe stata restituita con l'annotazione "destinatario deceduto");
2.2. violazione della legge processuale con riferimento alla affermata tardività dell'appello assumendo che la notificazione dell'estratto contumaciale, eseguita a mani della madre dell'imputato, a Mondavì, era nulla, essendo stato dimostrato che l'imputato non era più con quella convivente, dimorando per ragioni lavorative a Pesaro dal 2.6.2007.
DIRITTO
Osserva il Collegio che il secondo motivo di ricorso, pregiudiziale, appare manifestamente infondato.
Non solo difatti la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza risulta notificato il 15.6.2007 in Mondovì, via Leopardi n. 17, a mani della madre dell'imputato che si era qualificata convivente, non essendo sufficiente a dimostrare la falsità di tale attestazione la circostanza che l'imputato da un paio di settimane si trovasse altrove per esigenze lavorative;
ma, soprattutto, risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti che il 24.4.2007, contestualmente alla nomina di difensore di fiducia, lo IN aveva indicato il proprio domicilio appunto in Mondovì, via Leopardi n. 17.
E tale indicazione vale a pieno titolo quale dichiarazione di domicilio ai sensi dell'art. 162 c.p.p.. La natura di atto personale a forma vincolata della dichiarazione (o dell'elezione di domicilio) concerne, secondo ratio e funzione della norma, la riconducibilità all'imputato della relativa manifestazione di volontà.
La forma da rispettare ad substantiam è dunque, secondo la regola di disciplina dell'art. 162 c.p.p., la dichiarazione a verbale o, diversamente, l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto, diretto all'autorità che procede, che contiene tale dichiarazione. La disposizione dello stesso art. 162 c.p.p., comma 2, secondo cui la dichiarazione e l'elezione di domicilio devono essere "comunicate" con telegramma o lettera raccomandata, concerne invece, all'evidenza, soltanto la trasmissione a distanza.
Essa non regola in alcun modo, ne' vieta, la presentazione diretta, e non può esser intesa come una tassativa prescrizione di forma, dal momento che la spedizione per raccomandata offre garanzia certamente minore rispetto alla presentazione mediante deposito ad opera del difensore, o dello stesso imputato o di loro incaricati, circa l'identificazione dell'autore del documento, servendo soltanto ad evitare ogni possibile contestazione sulla esistenza del documento stesso e a conferirgli data certa.
Le forme di comunicazione prescritte in caso di telegramma o raccomandata indicate dalla norma sono dunque riferibili esclusivamente alla trasmissione a distanza, e devono comunque considerarsi prescritte ad probationem tantum.
Sicché quando la dichiarazione del proprio domicilio, ritualmente autenticata, risulti depositata e allegata al fascicolo processuale, come è nel caso di specie in cui la dichiarazione è contestuale alla nomina del difensore di fiducia, risulta comunque raggiunto, dal momento dell'allegazione agli atti, lo scopo voluto dalla norma (Sez. 5^, n. 42294 del 29/11/2006, Ferretti;
Sez. 1^, Sentenza n. 11316 del 07/02/2006, Rossini;
Sez. 5^, n. 8042 del 15.12.2005, Perna - non massimata sul punto -; Sez. 5^, Sentenza n. 6978 del 22/11/2001, Bandiera;
Sez. 5^, Sentenza n. 6011 del 16/03/1998, Zinfale). Peraltro, secondo principi già consolidatisi sotto la vigenza dell'art. 171 codice del 1930, il vizio della notificazione conseguente alla irrituale designazione del domicilio dichiarato non può essere validamente opposto, ex art. 182 c.p.p. dalla stessa parte che vi ha dato causa quale autore delle dichiarazione irrituale, non vertendosi in ipotesi di mancanza di notifica o di situazioni ad essa assimilabili (cfr., in tema, S.U. 119 del 27/10/2004, Palumbo), giacché, come esattamente ha rilevato la Corte d'appello, non è dedotto ne' è plausibile ritenere che l'imputato non sapesse dell'avvenuta notificazione a mani della madre. Inammissibile per tardività l'appello, il secondo motivo, sulla ritualità del rapporto processuale, attiene a censura che è preclusa dal giudicato e che non incide sulla disciplina dell'art.175 c.p.p., attesa la sicura conoscenza del provvedimento conclusivo,
emergente se non altro dalla dichiarazione di domicilio e nomina di difensore del 24.4.2007 secondo quanto è stato osservato dalla Corte d'appello e non è confutato in ricorso.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per 1 profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2009