Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
La notificazione all'imputato del decreto di citazione al giudizio di appello presso un domicilio precedentemente eletto e poi espressamente revocato dallo stesso con elezione di domicilio presso la propria abitazione è viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. deducibile per la prima volta in cassazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2006, n. 16495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16495 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 20/04/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 748
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 032927/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SC LO N. IL 25/03/1958;
avverso SENTENZA del 21/03/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 8.7.2004, il Tribunale di Sondrio (giudice unico) ha condannato ON NI alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 206,00 di multa quale responsabile del delitto di furto ex art. 624 bis cod. pen. (furto di un'autovettura, commesso, in data
11.5.2002, nel cortile di pertinenza di un'abitazione). La Corte di Appello di Milano, investita del gravame dell'imputato, con sentenza 21.3.2005 ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale l'imputato propone ricorso per cassazione, con atto personalmente sottoscritto nonché a mezzo del difensore, deducendo la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) sul rilievo, comune ad entrambi i ricorsi, che il decreto di citazione al giudizio in grado di appello, così come l'estratto della sentenza contumaciale, gli è stato notificato nel domicilio precedentemente eletto presso il difensore nonostante egli avesse espressamente revocato tale domicilio con dichiarazione resa nella cancelleria del Tribunale di Sondrio.
Il motivo formulato nei due ricorsi è fondato. Risulta ex actis, invero, che l'imputato, con dichiarazione scritta in data 26.7.2004 ricevuta dal cancelliere del Tribunale di Sondrio in occasione del deposito, in pari data, dell'atto di appello, ha espressamente dichiarato di revocare ogni precedente elezione di domicilio eleggendo domicilio presso la propria abitazione in Sondrio, via Paribelli n. 25/A; e che, ciò nonostante, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputato a mani del difensore domiciliatario, Avv.to Romualdi Giuseppe, in data 7.2.2005.
Effettuata la revoca del domicilio eletto nelle forme prescritte (art. 162 cod. proc. pen., comma 2) ed evidentemente ricevuta la dichiarazione dall'autorità giudiziaria procedente perché di corredo all'atto di appello, è evidente la invalidità della notificazione del decreto nel domicilio precedentemente eletto;
conseguendone nullità ex art. 178 lett. c) codice di rito. L'impugnata sentenza, pertanto, deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006