Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
In tema di truffa in danno dell'ENEL, per effetto della trasformazione di questo da ente pubblico in società per azioni ad opera dell'art. 15 D.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato, con la conseguenza che non può procedersi d'ufficio ma a querela di parte. (Fattispecie nella quale la Corte, d'ufficio, ha rilevato la mancanza di querela ed ha annullato senza rinvio il capo concernente la condanna per il reato di truffa, eliminando la relativa pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2005, n. 38071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38071 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 05/04/2005
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 765
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 27365/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto l'11.3.2004 da:
avv. GRECO Salvatore, difensore di MAGGIORE Carmelo, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 15 dicembre 2003. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Gianfranco VIGLIETTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 febbraio 2002, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere, nei confronti di Maggiore Carmelo, imputato dei reati di tentata truffa aggravata, ai sensi degli artt. 56 e 640, comma 2, n. 1 e di uso di pubblico sigillo contraffatto aggravato, ai sensi dell'art. 468, 61 n. 2 c.p., perché estinti per prescrizione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti.
Pronunciando sul gravame proposto dal Procuratore Generale di Palermo, la Corte d'Appello di quella stessa città, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava l'impugnata pronuncia e, unificati i reati ascritti con il vincolo della continuazione e, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 150 di multa, oltre consequenziali statuizioni. Avverso l'anzidetta pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p., in relazione all'art. 546, lett. e) c.p.p., sul rilievo che la sentenza impugnata era priva di motivazione, specie in ordine all'imputazione di uso di sigillo contraffatto, reato che avrebbe ben potuto essere commesso dagli intestatari del bollettino ENEL, peraltro proprietari dell'immobile in questione, le cui sole affermazioni di aver concesso in locazione la stessa unità abitativa era stata ritenuta sufficiente dalla pubblica accusa che non si era curata di acquisire il relativo contratto.
Il secondo motivo deduce violazione dello stesso art. 606 lett. b), in relazione agli artt. 468-640 comma 1, c.p. ed art. 2 c.p., sul rilievo dell'insussistenza del reato di cui all'art. 468, la cui formulazione postula che l'agente abbia commesso il fatto nei confronti di un ente o ufficio pubblico a cui appartenga il segno utilizzato. Nel caso di specie, soggetto passivo sarebbe l'ENEL che, già ente pubblico, si era poi trasformato in s.p.a., di talché la contraffazione e l'uso di sigilli non integrava più gli estremi del reato contestato, conformemente ad interpretazione di questa Suprema Corte (sez. 5, 18 marzo 1998, n. 6690). La stessa conclusione valeva nei confronti del reato di truffa aggravata, anche in ossequio del principio di cui all'art. 2 c.p., che trova applicazione pure con riferimento a quelle norme che, sebbene non ricomprese nel precetto penale, ne costituiscono, nondimeno, indispensabile presupposto o concorrono comunque a determinarne il contenuto. Nella specie, avrebbe dovuto tenersi conto anche del principio di cui al secondo comma dello stesso art. 2, comma 2, c.p., in ordine all'applicabilità della disciplina più favorevole. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p., sul rilievo dell'erronea determinazione della pena a cagione dell'ingiustificato rapporto di equivalenza tra concesse attenuanti generiche e contestata aggravante.
2. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile afferendo ad improponibili profili di merito, a fronte di motivazione congrua e corretta che ha individuato nel Maggiore l'autore delle condotte materiali ascritte nei capi d'imputazione, alla stregua di un percorso logico ineccepibile che ha valorizzato come dati d'inferenza circostanze pacifiche in processo, quali la disponibilità della bolletta ENEL da parte dell'imputato, utente del servizio di energia elettrica in una delle unità abitative cui la stessa bolletta si riferiva e la riconosciuta assunzione dell'impegno, nei confronti del possessore dell'altra unità immobiliare, di curare il pagamento anche per suo conto, il tutto in rapporto all'inverosimile giustificazione resa dal prevenuto in sede dibattimentale. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non essendo pertinente il richiamato arresto giurisprudenziale in tema di non configurabilità del reato di contraffazione di sigillo di ente pubblico, di cui all'art. 468 c.p.p. a seguito della trasformazione dell'ENEL da ente pubblico in società per azioni, ad opera dell'art. 15 del d.l. 11.7.1992, n. 333. convertito nella l. 8-8-1992, n. 359.
Ed infatti, nel caso di specie, non si trattava - in tutta evidenza - di manomissione dei sigilli del contatore ENEL cui si riferisce l'anzidetta affermazione giurisprudenziale, quanto invece del timbro dell'ufficio postale apposto sulla bolletta in questione. Il terzo motivo, riguardante il regime sanzionatorio, sotto il profilo dell'errata determinazione della pena a cagione dell'ingiustificato giudizio di valenza delle attenuanti generiche, è inammissibile in quanto afferente alla sfera del potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è sindacabile nel caso di specie in quanto assistito da congrua motivazione, alla stregua dei richiamati parametri di cui all'art. 133 c.p.. 3. - Occorre, piuttosto, rilevare d'ufficio che la tentata truffa in danno dell'ENEL, successiva alla privatizzazione dell'ente in forza della richiamata normativa, non può più ritenersi aggravata ai sensi dell'art. 640, cov n. 1 c.p. e, dunque, non è più perseguibile d'ufficio. Tale aggravante va, quindi, esclusa, sicché residua l'ipotesi semplice, punibile a querela di parte. Non risultando che la stessa sia stata proposta, non resta che far luogo alla relativa declaratoria d'improcedibilità con formula corrispondente, previo annullamento in parte qua, della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo. Trattandosi di mera operazione aritmetica, la pena può essere rideterminata in questa sede, elidendo l'aumento stabilito per il reato di cui al capo a), come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub a) esclusa la contestata aggravante per improcedibilità conseguente al difetto di querela ed elimina la relativa pena, in continuazione, di un mese di reclusione ed euro 47,00 di multa;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2005