Sentenza 23 maggio 2000
Massime • 1
In tema di truffa, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 640, comma 1, n.1, cod. pen. allorché il reato sia commesso ai danni di una delle aziende speciali istituite dai comuni per la gestione dei servizi pubblici (art. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche), le quali rivestono natura di enti pubblici economici, posto che l'art. 640 succitato, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non opera alcuna distinzione nell'ambito degli enti pubblici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2000, n. 9875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9875 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 23/05/2000
2. Dott. ANTONIO MORGIGNI Consigliere SENTENZA
3. Dott. DIANA LAUDATI Consigliere N. 498
4. Dott. DONATO DANZA Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. FRANCESCO TIRELLI Consigliere N. 38766/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la corte d'appello di Torino C/
HECHAM KECHRE, n.
1.1.63 Aleppo (Siria)
avverso la sentenza 25.02.99 del pretore di Torino;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. F. Cosentino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio Sentito il difensore di parte civile, avv. Trinchero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 25 febbraio 1999 il pretore di Torino ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di Hecham Kechre, imputato del reato di cui all'art. 640 cod. pen. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, consistiti nell'esporre sul veicolo tg. AC243LD un abbonamento mensile parcheggi contraffatto (sovrapposizione sul mese di aprile già utilizzato di un rettangolino ricavato da altro abbonamento riportante lo stesso mese) traeva in inganno i verificatori dei parcheggi ATM, facendo loro credere di essere in possesso di regolare abbonamento pagato, al fine di procurarsi l'ingiusto profitto relativo all'importo del parcheggio con equivalente danno per l'ATM (lire cento ventimila). Il pretore ha ritenuto di dovere escludere l'aggravante di avere commesso il fatto ai danni di un ente pubblico, trattandosi di azienda speciale.
Ricorre il procuratore generale, deducendo violazione di legge, in quanto la predetta azienda speciale non sarebbe assimilabile alla società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, ma un ente pubblico economico. Aggiunge che in ogni caso il reato sarebbe perseguibile d'ufficio, essendo operante, quanto meno in relazione al comune, la circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto nei confronti di un ente pubblico, sul quale sarebbe ricaduto il danno, anche se immediatamente sopportato da privato.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame si discute di un'Azienda speciale.
È, quindi, opportuno, per chiarezza espositiva, richiamare il testo della legge 8 giugno 1990, n. 142 ("Ordinamento delle autonomie locali"), che disciplina l'istituto delle "Aziende speciali" nel modo seguente:
art. 22. (Servizi pubblici locali)
1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati" (n.d.r. lettera così modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127). art. 23. (Aziende speciali ed istituzioni)
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti;
quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti fondamentali;
esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
L'art. 640 cod. pen. al comma 2 numero 1) prevede una specifica aggravante qualora il "fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico".
Occorre, pertanto, stabilire la natura giuridica di queste aziende. A tale proposito il primo giudice assume che
"nel caso dell'attività svolta da un'azienda speciale, per espressa definizione normativa, non c'è alcun profilo di carattere pubblicistico e piuttosto si registra la volontaria dismissione da parte di un ente pubblico (il comune) dell'esercizio di un'attività pubblica per accedere ad un'attività privata, in regime completamente privatistico, per godere della maggiore snellezza ed economicità ... Sarebbe alquanto paradossale che una volta operata tale scelta di imprenditorialità ed economicità del servizio ... si chiedesse, invece, per i dipendenti, l'attività ed i comportamenti dell'azienda speciale la tutela penale tipica della pubblica amministrazione."
A questa conclusione il pretore perviene attraverso un'analisi errata della normativa vigente e della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato.
L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, che conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti fondamentali;
esercita la vigilanza;
verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (art. 23 citato).
La strumentalità rispetto alla gestione dei servizi pubblici da parte dell'ente locale è testualmente affermata dalla legge innanzi trascritta e la natura di ente pubblico economico si desume, quindi, da questa particolare posizione dell'Azienda, la quale da un lato ha "l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi" (art. 23 comma 4) e dall'altro è sottoposta ai penetranti controlli di cui all'art. 23 comma 6, tanto invasivi da determinare per l'ente locale l'obbligo della "copertura dei costi sociali".
Da questo s'evince una profonda compenetrazione tra ente locale ed azienda, la cui autonomia imprenditoriale non fa venire meno il carattere di ente pubblico economico, essendo la sua struttura diversa dalla società per azioni.
Nè va condivisa la similitudine costante che il giudice torinese crea tra azienda speciale e società per azioni;
tale sostanziale equiparazione tra istituti differenti elimina in concreto la stessa distinzione legislativamente statuita. Questa conclusione è confermata proprio dal comma 51 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, che, regolando la trasformazione dell'azienda speciale in società per azioni, ne consacra la diversità.
Al fine di dimostrare che l'azienda non è ente pubblico è irrilevante l'osservazione secondo cui nessun ente pubblico può determinare l'estinzione d'altro ente pubblico, come può avvenire, invece, nella specie, in quanto il comune può assumere direttamente la gestione del servizio. Infatti tale possibilità è, poi, implicitamente prevista dalla stessa legge n. 142 del 1990 laddove all'art. 23 comma 5 ne demanda la disciplina allo statuto ed ai regolamenti.
Fallace è anche la lettura della giurisprudenza data dal pretore. Le sezioni unite civili sono costantemente orientate anche di recente nell'assegnare natura di ente pubblico economico alle aziende speciali.
Il pretore asserisce che tale qualificazione sarebbe stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127 (citata innanzi, sub art. 22 comma 3 lett. e). Neppure questa considerazione è esatta, poiché le sezioni unite, dopo la sentenza n. 0 5085 del 06/06/1997 rv. 505004 (la legge n. 127 è stata pubblicata nella G.U. 17.05.1997 n. 113), con la quale già assegnavano questa natura alle aziende speciali, la hanno ribadita con le sentenze n. 12654 del 15/12/1997 rv. 510914 ("Le aziende speciali ... sono ora ancor più nettamente delineate quali enti pubblici economici dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142") e n. 00829 del 29/11/1999 rv. 531612 ("Le
cosiddette aziende speciali ... si configurano come enti pubblici economici").
In senso conforme si è di recente espresso anche il Consiglio di Stato con le sentenze n. 00838 del 15/06/1998 ric. Recar s.n.c. Cesarini Marcello & c. c/ Azienda Servizi Pesarese della quinta sezione e n. 00078 del 26/01/1999 (ric. Min. Tesoro c/Federtrasporti) della quarta sezione.
Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto cui si adeguerà il giudice del rinvio in tema di truffa aggravata, l'art.640 comma 1 n. 1 cod. pen. prevede la sussistenza del reato quando parte offesa sia "lo Stato o altro ente pubblico", senza distinguere tra ente pubblico ordinario ed economico. Ne deriva la configurabilità del reato anche nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di ente pubblico economico (in tal senso sez. 2 sent. 0 5870 del 21/05/1995 ud. 21/03/1995 rv. 201335 imp. Zarbano). In tale categoria rientrano le aziende speciali che i comuni provvedono ad istituire - ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n.127) - per assicurare la gestione dei servizi pubblici.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Torino e rinvia la decisione sulle spese anticipate dalla parte civile al giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2000