Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7933 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 62870 0 7 93 3/ 02 REPUBBLIC NOME DEL 6 E 8 N 9 1 6 A O / I I E SUPREMA DI CASSAZIONE . LA 4 Z / N R Oggetto A E A 2 R T . B T R S SEZIONE TRIBUTARIA . U Tributaria . I L P . B L G I D A E R L . R E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T B D A A T R D E uale REALE q 1 N E 3 Presidente E E R.G.N. 684/99 1 S T T N A Cron. 21852 E S M Dott. Massimo ODDO Consigliere E - Rel. Consigliere Dott. Stefano MONACI Rep. - Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud.17/01/02 Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62870 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lopresso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN AL;
- intimato Commissioneavverso la sentenza n. 169/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 13/11/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di 2002 consiglio il 17/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano 146 -1- MONACI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Generale Dott. Vincenzo NARDI l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor DI DO ha chiesto il rimborso dell'ILOR versata nella sua qualità di agente di commercio per gli anni 1988- 1989, e che riteneva non dovuta. Ha presentato successivamente ricorso contro il silenzio- rifiuto dell'Amministrazione. Le Commissioni Tributarie di primo grado e di appello accoglievano la richiesta del contribuente. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, con le conseguenze di legge in ordine alle spese. L'Amministrazione ricorrente espone un solo motivo di impugnazione, quello di violazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art.38 del DPR n.602 del 1973 anche con riferimento all'art. 16 del DPR n.636 del 1972. Sosteneva che l'Ufficio aveva eccepito in grado di appello che l'istanza di rimborso era tardiva ai sensi dell'art.38 del DPR n.602 del 1973 rispetto ai versamenti effettuati, rispettivamente, il 28 novembre 1988 ed il 26 maggio 1989. La Commissione Regionale, invece, aveva omesso di motivare sul punto. Con requisitoria scritta del 5 ottobre 2001, il Procuratore Generale presso questa Corte Suprema di Cassazione chiedeva che il ricorso fosse accolto per manifesta fondatezza dello stesso. Sottolineava che non si applicava il termine decennale di prescrizione, ma il termine di decadenza di diciotto mesi, e che la parte convenuta con il ricorso per cassazione non aveva addotto motivi nuovi che potessero indurre ad un ripensamento della questione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato, anzi manifestamente fondato, e come tale deve essere accolto già in questa sede di deliberazione in camera di consiglio. Il rimborso in favore dei contribuenti delle imposte i corrisposte dagli stessi con versamenti diretti è disciplinato dall'art.38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, che sottopone l'istanza relativa ad un apposito termine di decadenza, con decorrenza dalla data del versamento. All'epoca dei fatti (prima che venisse aumentato dall'art.1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n.133) questo termine di decadenza era soltanto di diciotto mesi. Nel caso di specie i versamenti in autotassazione, di cui è stato chiesto il rimborso, risalivano al 28 novembre 1988 ed al 26 maggio 1989, mentre l'istanza di rimborso era stata presentata solamente il 27 marzo 1991, oltre i diciotto mesi e perciò ormai fuori termine. La richiesta stessa era dunque tardiva, e come tale inammissibile. Era infondata, di conseguenza, l'impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza stessa. E' errata, e va riformata, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che ha disposto invece il rimborso delle somme versate dal contribuente. Questa Corte deve dunque cassare senza rinvio la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigettare la domanda sostanziale di rimborso presentata dal contribuente. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, pronunziando nel merito, rigetta la domanda di rimborso del contribuente. Spese compensate. 5 6 . 8 N 9 1 . / B 4 / Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001 . 6 L 2 L . A R . . P . A B I D A R T L E E 1 D 3 T 1 Il Consigliere estensoratE I A S Il Presidente . N M N E S dr.Pasquale Reale) Stefano Monac I A ВО Елель IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 MAG. 2002 Oggi CANCELLIERE C1 Arnaldo CA 3 45