Sentenza 27 giugno 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, per i reati di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi prima della data di entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio - è configurabile l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta qualora il giudice abbia utilizzato i parametri edittali antecedenti alle indicate novelle legislative. (Conf. n. 46447 del 2014, non mass.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2014, n. 46318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46318 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 27/06/2014
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 1317
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI RC - Consigliere - N. 2412/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI IU N. IL 22/07/1975;
CC OV N. IL 14/06/1985;
AN RE N. IL 17/03/1981;
ER KO N. IL 14/06/1969;
PE IE N. IL 12/04/1979;
EL LO N. IL 15/01/1983;
ER CR N. IL 08/01/1983;
HI ST N. IL 27/12/1976;
SP NO N. IL 01/05/1987;
DA DA N. IL 13/09/1982;
TA IL N. IL 07/05/1986;
VE SC N. IL 11/09/1945;
avverso la sentenza n. 1321/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 24/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di EL ME e SP AN, rigetto di tutti gli altri ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Pantera per IA e ER;
Massari per YD, nonché per TA e CC in sost.
dell'avv. Pisanello;
Tana per LA e ER, i quali si riportano ai rispettivi ricorsi e non chiedono l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
-1- Con sentenza dell'11 novembre 2011, il Gup del Tribunale di EC ha ritenuto, tra gli altri, IA EP, LA DR, YD OL, ER EG e VE RA colpevoli del delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - capo H) della rubrica - riconoscendo al IA il ruolo di dirigente ed organizzatore del gruppo criminale, nonché di alcuni specifici episodi di detenzione e commercio di dette sostanze - capi I), J), K) -, ed inoltre, il IA dei delitti di rapina aggravata contestati sub capi C) e G). Lo stesso Gup ha altresì ritenuto CC AN, EL ME, ER TI, HI FA, SP AN e TA DA colpevoli dei singoli episodi di rapina aggravata e di violazione della legge sugli stupefacenti rispettivamente contestati sub capi G), I), J), L), il ER, inoltre, unitamente a CC VI, anche del delitto di favoreggiamento - capo O) -.
All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna degli imputati, riconosciuta, quanto al delitto contestato allo HI sub capo I), l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ritenuta, ove sussistente, la continuazione tra i reati,
con la recidiva rispettivamente contestata, applicata la diminuente del rito, alle pene ritenute di giustizia, dichiarata sospesa quella inflitta a CC VI.
-2- Il procedimento è stato avviato in esito ad una lunga ed complessa indagine che è scaturita dall'arresto di De AN PA RC in occasione di una rapina consumata il 27.9.07 in danno di una filiale di "Unicredit" di Martano. In tale occasione, il De AN, non solo aveva ammesso le proprie responsabilità per la rapina ed aveva chiamato in correità i complici, AN ER e PE LU (imputati non ricorrenti), ma aveva anche riferito dei suoi rapporti con IA EP relativi a forniture di sostanze stupefacenti.
Sulla scorta delle dichiarazioni del De AN, gli inquirenti hanno ritenuto di individuare i responsabili di altre rapine commesse in quel periodo ed hanno avviato una complessa attività investigativa, condotta attraverso intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali e plurimi servizi di osservazione, che aveva evidenziato la sussistenza e l'operatività di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, capeggiata dal IA, ed aveva consentito di eseguire vari sequestri di sostanza stupefacente oltre che l'arresto di alcuni spacciatori. Era altresì emersa la condotta di favoreggiamento posta in essere da ER TI e da CC VI, volta a favorire la latitanza di EL RO, raggiunta da ordinanza di custodia cautelare in carcere per altre vicende. -3- Su appello proposto dagli imputali, la Corte d'Appello di EC, con sentenza del 24 maggio 2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto oggi interessa:
A) Ha variamente ridotto le pene inflitte a:
- IA EP, LA AN, YD OL, ER EG e VE AN, previa esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, riconosciuta, inoltre, al LA l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5 quanto al delitto descritto sub capo K), esclusi per il YD ed il ER alcuni episodi di traffico contestati sub capo I) e ritenuta, quanto al VE, la continuazione con il reato per il quale lo stesso aveva riportato condanna con sentenza del Gup di EC del 25.9.08;
- CC AN, nei confronti del quale è stata ritenuta la continuazione con il reato per il quale aveva riportato condanna con sentenza del Gup di EC del 17.6.08;
- EL ME, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestate;
- ER TI, a seguito di assoluzione per il delitto contestato sub capo L);
- HI FA, nei confronti del quale è stato eliminato l'aumento di pena inflitto per la recidiva ed è stata ritenuta la continuazione con il reato per il quale aveva riportato condanna con sentenza del Gup di EC del 16.9.08,
B) Ha confermato, nei confronti di SP AN, CC VI e TA DA, la sentenza impugnata.
-4- Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti i predetti imputati, che hanno dedotto:
4.1 - IA EP.
4.1.A - Con riguardo al delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74:
violazione di legge per inosservanza di norme processuali e per erronea applicazione della legge con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata per mancanza ed illogicità della stessa e contraddittorietà con atti del processo (richiesta di rinvio a giudizio).
Sostiene il ricorrente che mancherebbero, nel caso di specie, gli elementi idonei a ritenere sussistente il delitto associativo contestato. Anzitutto, mancherebbe il requisito della stabilità nel tempo, stante la brevità del periodo (dall'ottobre 2007 al gennaio 2008) nel quale si sostiene che l'ipotizzata organizzazione abbia operato;
assenza che impedirebbe di riconoscere l'esistenza di una struttura organizzata per commettere reati. Confermerebbe tale inesistenza la presenza di numerosi elementi attestanti una sostanziale autonomia dei sodali, di guisa che la fattispecie associata contestata sub capo H), altro non sarebbe che un duplicato di quella, ex art. 73 dello stesso D.P.R., contestata sub capo I). La censura, già proposta con i motivi d'appello, è stata ritenuta infondata dai giudici del gravame sul rilievo che la indicazione temporale indicata nel capo d'imputazione non tendeva a delimitare l'arco di tempo di operatività dell'organizzazione, bensì solo di precisare che tale operatività era stata accertata tra i mesi di ottobre 2007 (cioè dall'avvio delle indagini tecniche) ed il mese di gennaio 2008 (cioè fino all'arresto del IA, avvenuto il 25 gennaio), mentre l'attività del sodalizio era continuata anche oltre tale data, diretta da AN TO (ucciso nelle more del procedimento). L'esistenza della organizzazione emergeva, secondo i giudici del merito, anche dai contenuti delle conversazioni intercettate.
Argomentazioni, sostiene il ricorrente, che contraddirebbero le risultanze in atti, in primis con la stessa richiesta del PM di rinvio a giudizio, e denuncerebbero un'aperta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Esse non terrebbero conto, inoltre, del fatto che, unitamente al IA, nel gennaio 2008 sono stati arrestati altri tre dei presunti sodali (RU, UG e YD), sicché la tesi del protrarsi dell'operatività dell'associazione oltre la data di arresto del IA, sarebbe in contrasto con elementi oggettivi pacificamente acquisiti. Peraltro, con riguardo alle attività di traffico successive al gennaio 2008, sono state contestate solo ipotesi di concorso nel reato, che hanno riguardato soggetti non ritenuti appartenere all'associazione, se si escludono, quanto al capo J) NO TO e ER EG. Si sostiene, cioè, che, pur essendo l'attività d'indagine continuata oltre il gennaio 2008, lo stesso PM ha ritenuto di circoscrivere l'operatività dell'associazione al periodo novembre 2007/gennaio 2008. Sul punto, quindi, la motivazione sarebbe contraddittoria rispetto agli atti del procedimento e costituirebbe altresì violazione del principio di correlazione, poiché sarebbe stata estesa la contestazione sub capo H). In sostanza, i giudici del merito avrebbero modificato "in corsa" la contestazione su circostanze in ordine alle quali l'imputato non ha potuto difendersi. La motivazione della sentenza impugnata si presenterebbe, inoltre, priva di coerenza logica anche con riguardo alla individuazione di elementi probatori capaci di dimostrare l'esistenza dell'associazione e lo stesso ruolo direttivo ed organizzativo attribuito al IA. A tale proposito, il ricorrente ribadisce che dalle conversazioni intercettate emergerebbero elementi contrastanti rispetto ai requisiti minimi necessari per la sussistenza del delitto associativo;
elementi che attesterebbero l'esistenza, tra i diversi soggetti, di una comunione d'intenti solo occasionale, riconducibile allo schema tipico del concorso di persone. Emergerebbe, anzitutto che due degli associati, AN ER e PE LU (imputati non ricorrenti) operavano in maniera del tutto autonoma, e che un terzo, RU RC (imputato non ricorrente) aveva con il IA comunanza di interessi non solidaristica. Irrilevanti, in proposito, sarebbero le dichiarazioni del collaboratore De AN, che ha riferito su vicende antecedenti l'arco temporale di operatività dell'ipotizzata organizzazione.
Anche con riguardo al ruolo di organizzatore attribuito al IA, la sentenza sarebbe contraddittoria e frutto di errori nella "lettura" delle conversazioni utilizzate.
4.1.B- Con riguardo al delitto contestato sub capo C) (rapina ai danni della filiale di Squinzano del Banco di Roma), deduce il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata. Si lamenta nel ricorso che la responsabilità dell'imputato sia stata dichiarata sulla base di elementi del tutto privi di rilievo probatorio, atteso che la prova della partecipazione al delitto è stata tratta solo dalle dichiarazioni di TA RC, responsabile della sicurezza presso l'istituto di credito rapinato, e dal fatto che l'autovettura notata da esso TA, circa un'ora prima della rapina, transitare davanti alla banca, è risultato essere intestata a NI LA, convivente del IA, ed in uso a costui. Elementi che il ricorrente ritiene privi di rilievo, da un lato, perché non è stata effettuata nessuna descrizione fisica delle due persone che si trovavano all'interno dell'auto, ne' alcuna verifica circa la somiglianza tra il soggetto che guardava la banca ed i malviventi che vi si erano introdotti, ovvero tra uno degli occupanti l'auto ed il IA, dall'altro, perché sull'auto in questione non era stata svolta alcuna indagine diretta ad accertare la disponibilità della stessa, il giorno della rapina, da parte dell'imputato.
4.1.C- Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta recidiva. Sostiene il ricorrente che nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'art. 99 c.p., comma 5 perché i reati per i quali in passato il IA era stato condannato non rientrano tra quelli indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) e non essendo sufficiente che vi rientrino i reati oggetto di esame. In ogni caso la sentenza, sul punto, sarebbe priva di motivazione. 4.2- CC AN.
Ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - capo J) - personalmente denuncia profili di criticità
della sentenza impugnata e la non corretta applicazione delle norme in tema di concorso di persone nel reato. L'imputato sostiene di essere stato condannato solo a causa della sua presenza, limitata nel tempo, presso la ditta "VA Edilizia", luogo di presunto confezionamento della droga, e per gli episodi di frequentazione di AN TO. La sentenza sarebbe mancante di motivazione in punto di determinazione della pena.
4.3- LA DR e ER IE.
Congiuntamente deducono, per il tramite del comune difensore:
4.3.A- Con riguardo al delitto associativo, vizio di motivazione della sentenza impugnata, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Propongono i ricorrenti le medesime critiche, già illustrate dal IA nella esposizione del primo motivo di ricorso, in punto di individuazione dell'arco temporale durante il quale si sarebbe svolta la condotta criminosa attribuita all'organizzazione descritta sub capo H). Arco temporale individuato, in tesi d'accusa, tra il mese di novembre del 2007 ed il mese di gennaio del 2008, arbitrariamente prolungato, secondo i ricorrenti, dai giudici del merito oltre tale data. Peraltro, contraddicendo le scelte operate dal PM che, con riguardo alle condotte successive al gennaio 2008 - capi I), J), K)-, si è limitato a contestare la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, avendo quindi scelto di non inserire tali vicende nell'ambito della fattispecie associativa. Ciò avrebbe anche determinato la violazione del principio di correlazione con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato. Ancora con riguardo al delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, deducono i ricorrenti il vizio di motivazione e la falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. Si osserva nel ricorso che, ai fini del riconoscimento dell'esistenza dell'associazione e della partecipazione al essa dei due imputati, i giudici del merito hanno valutato condotte, a costoro attribuite, successive al gennaio 2008, del tutto estranee alla fattispecie contestata sub capo H), di condotte rimaste fuori dalla sfera di operatività
dell'organizzazione criminosa.
Con riferimento alla posizione del LA, in particolare, si rileva nel ricorso che i giudici del merito, partendo dai fatti contestati sub capo K), sono arbitrariamente giunti a ritenere, non solo che tutti gli altri episodi desunti dalle conversazioni telefoniche fossero riconducibili a cessioni di droga, ma anche che essi costituivano prova dell'appartenenza del LA all'associazione capeggiata dal IA.
4-3-B- Con riguardo alle condotte D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, contestate ai capi I) ad ambedue i ricorrenti, nonché al capo K) al LA ed al capo J) al ER, si deducono nel ricorso i vizi di motivazione e di falsa applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.. 4.3.B.a- Con riferimento alla posizione del LA, quanto al delitto sub capo I), si osserva che la responsabilità per le condotte allo stesso contestate, nascerebbe solo dalla assiduità dei contatti tra l'imputato ed il IA e dal fatto che costoro erano a quel tempo dediti al traffico di stupefacenti;
ciò sarebbe stato sufficiente per ritenere, erroneamente, che tutti gli incontri oggetto delle conversazioni intercettate riguardavano la cessione di stupefacenti. Con riferimento alla posizione del LA si censura, inoltre, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5.
Quanto al delitto contestato sub capo K), si osserva nel ricorso che, anche con riguardo a tale fattispecie, i giudici del merito, partendo da un unico episodio di spaccio (cessione di cocaina in favore del tossicodipendente CA), sono giunti a ritenere, indebitamente, che, non solo tutti i contatti con costui, ma anche quelli, svoltisi con le medesime modalità con altre persone (NI, LI, IL TO, FA DO) fossero riconducibili ad attività di spaccio.
4.3.B.b- Quanto alla posizione del ER, si rilevano analoghe censure di cattivo governo delle norme che regolano la valutazione della prova. Così, quanto al delitto sub capo I), si osserva nel ricorso che nell'incontro tra il ER ed il RU, monitorato dai carabinieri, presenti sul posto, in occasione del quale, in tesi di accusa, era avvenuta la consegna della droga, non era stato osservato alcuno scambio tra i due, e che le argomentazioni svolte dal giudice del gravame in risposta a specifica osservazione posta negli stessi termini con i motivi d'appello, altro non rappresenterebbero che mere illazioni.
Con riferimento alla contestazione sub capo J), si osserva che la presenza dell'imputato sul luogo di custodia della droga non sarebbe stata in nessun modo provata e che gli argomenti, posti dal giudice del gravame in risposta alle osservazioni critiche mosse con i motivi d'appello, sarebbero privi di coerenza logica e svolti in violazione delle regole di valutazione della prova.
4.3.C)- Vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche malgrado l'incensuratezza dei due imputati. 4.4- YD OL.
4.4.A- Violazione dell'art. 2 norme att. c.p.p. e dell'art. 17 c.p.p.. Premette il ricorrente:
-che all'udienza del 18.1.13 egli aveva chiesto, in via preliminare, la riunione del presente procedimento ad altro, pendente presso la stessa corte, che riguardava un'imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 elevata a carico dello stesso, di IA EP, di
RU RC e di VE RA in relazione alla presenza, in casa di quest'ultimo, il 25.1.08, di sostanze stupefacenti del tipo hashish (circa un kg.) e cocaina (circa 150 gr.); accusa dalla quale egli era stato assolto in primo grado ed in relazione alla quale era pendente, nei suoi confronti, appello proposto dal PM. La riunione era stata richiesta poiché il YD, nel presente procedimento, risponde di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e di numerose condotte penalmente rilevanti ex art. 73 dello stesso D.P.R.. Cioè di vicende strettamente connesse tra loro, al punto che, proprio l'operazione del 25.1.08, è stata ritenuta elemento rilevante, nel presente procedimento, ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricorrente per il delitto associativo;
-che la corte territoriale, invece di decidere sull'istanza, con ordinanza del 18.1.13, aveva disposto la trasmissione degli atti al presidente della stessa corte, ai sensi dell'art. 2 disp. att. c.p.p., perché si pronunciasse sull'istanza, e ciò malgrado che il citato art. 2 riguardi solo il caso di procedimenti ancora da fissare.
-che il presidente aveva emesso, il 4.1.13, un provvedimento, pure raggiunto dall'odierno ricorso, con il quale è stata respinta la richiesta di riunione sul rilievo che i due procedimenti erano stati trattati, in primo grado, con riti diversi (ordinario quello concernente la vicenda del 25.1.08, abbreviato quello oggetto di esame), la cui trattazione doveva avvenire, per il primo, in pubblica udienza, per il secondo, in camera di consiglio, e la cui definizione presentava livelli diversi di difficoltà che avrebbero causato ritardi;
ed ancora, che non ricorreva alcuno dei casi di riunione previsti dall'art. 17 cod. proc. pen. e che la riunione non era stata chiesta con i motivi d'appello.
Tanto premesso, dunque, il ricorrente denuncia l'erroneità dei provvedimenti indicati posto che:
-il presidente della corte non avrebbe dovuto decidere nel merito e rigettare la richiesta, ma limitarsi a valutare l'opportunità di una celebrazione contestuale dei due procedimenti e demandare poi al collegio la valutazione della sussistenza dei presupposti per la riunione;
-lo stesso presidente ha emesso la propria decisione avendo esaminato gli atti relativi ad uno solo dei procedimenti in questione;
-il collegio giudicante, all'udienza del 20.2.13, a fronte di precisa doglianza difensiva, si era limitato ad affermare di avere adottato un mero provvedimento "ordinatorio" con il quale aveva disposto la trasmissione degli atti al dirigente dell'ufficio ai sensi del predetto art. 2, e che si doveva prendere atto della decisione del predetto dirigente, salva eventuale impugnazione ex art. 127 cod. proc. pen., laddove esso poteva essere impugnato solo come atto abnorme;
- l'imputato verrebbe penalizzato ove, a seguito dell'appello del PM, dovesse essere riconosciuto colpevole del reato oggetto dell'altro procedimento, non potendo godere dell'istituto della continuazione ovvero dovendo attendere la definizione di ambedue i procedimenti che, peraltro, erano chiaramente connessi.
La corte territoriale, con l'ordinanza del 18.1.13, avrebbe quindi violato il già citato art. 2, posto che tale norma attribuisce al dirigente dell'ufficio solo di designare il giudice procedente competente a decidere sulla richiesta di riunione;
4.4.B- Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento all'episodio del 25.1.08, laddove la corte territoriale si è pronunciata su di esso osservando che nei confronti della sentenza assolutoria di primo grado era stato proposto appello dal PM;
4.4.C- Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo. Sostiene in proposito il ricorrente che la sentenza impugnata non indica elementi probatori certi che consentano di pervenire ad un giudizio di colpevolezza. A tal fine, i giudici del merito hanno utilizzato le conversazioni intercettate che, proprio per la loro cripticità, avrebbero dovuto essere assistite da elementi in grado di confermare la tesi accusatoria, a tal fine non essendo significativa la frequentazione del IA, posto che non necessariamente essa implicava la partecipazione alle condotte illecite allo stesso contestate. La motivazione non sarebbe fondata su una coerente analisi critica degli elementi probatori in atti ne' su una necessaria loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, capace di attribuire a detti elementi il requisito della certezza probatoria. In realtà, si sostiene nel ricorso, singole condotte delittuose sono state immotivatamente ricondotte nell'ambito della fattispecie associativa invece che nell'ambito del semplice concorso. L'ipotesi associativa, inoltre, sarebbe carente anche in punto di verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato;
4.4.D- Violazione dell'art. 99 c.p., comma 5 e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di mancata disapplicazione della recidiva.
Sostiene il ricorrente, così come il IA, quanto alla recidiva, che non ricorrerebbe, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 99 c.p., comma 5 perché i reati per i quali in passato l'imputato era stato condannato non rientrano tra quelli indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) e non essendo sufficiente che vi rientrino i reati oggetto di esame.
Quanto alle attenuanti generiche, si sostiene che il diniego delle stesse, basato sull'assenza di elementi positivamente valutabili, non terrebbe conto della normativa in materia e dell'esigenza di garantire, attraverso il trattamento sanzionatorio, la finalità rieducativa della pena.
4.5- EL ME.
Condannato per il delitto di rapina - capo G) -, denuncia il ricorrente la violazione della L. n. 203 del 1991, art. 8 ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista da detta norma nei confronti di chi inizia a collaborare con gli inquirenti, rendendo dichiarazioni di eccezionale rilevanza, come, nel caso del EL, desumibile dal verbale delle dichiarazioni dallo stesso rese al magistrato della direzione distrettuale antimafia della Procura di Bari, acquisito agli atti. La richiesta, soggiunge il ricorrente, è stata respinta sul rilievo che, essendo tale attenuante riconosciuta solo con riguardo a delitti di cui all'art. 416 bis e di quelli commessi avvalendosi delle condizioni indicate nel predetto articolo, essa non poteva riconoscersi nel caso di specie perché l'imputato risponde, nel presente giudizio, del delitto di rapina, estraneo a logiche associati ve di stampo mafioso. Tale argomentazione sarebbe errata, a giudizio del ricorrente, poiché non ha considerato la corte territoriale che, nel corso dell'interrogatorio il cui verbale è stato acquisito, l'imputato aveva sostenuto di esser partecipe di un'associazione di stampo mafioso dedita anche alle rapine. La stessa corte, peraltro, avrebbe attinto a dette dichiarazioni, non solo per affermare la responsabilità dell'odierno ricorrente, ma anche per assolvere altro imputato.
4.6- ER TI.
4.6.A- Vizio di motivazione della sentenza impugnata, violazione dell'art. 378 cod. pen. e art. 192 c.p.p., comma 2. Sostiene il ricorrente, con riferimento al delitto di favoreggiamento di EL RO - capo O) della rubrica -, che la corte territoriale sarebbe pervenuta ad affermare la responsabilità dell'imputato attraverso un iter argomentativo non coerente sul piano logico, frutto di un metodo di valutazione della prova errato e diverso da quello, più corretto, seguito per giungere ad assolvere l'imputato dal delitto contestato sub capo L). Gli elementi utilizzati dalla corte territoriale sarebbero privi di consistenza probatoria, atteso che non è dato di conoscere da quanto la polizia giudiziaria era in possesso dell'ordinanza di custodia cautelare e quando la stessa polizia aveva cercato di darvi esecuzione;
mentre non vi sarebbe prova alcuna che il ER fosse stato al corrente dell'adozione di detto provvedimento;
4.6.B- Vizio di motivazione e violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con riguardo al delitto contestato sub capo J).
Il giudice del gravame, si sostiene nel ricorso, avrebbe dedotto la responsabilità dell'imputato solo dalla frequentazione del AN;
di guisa che ogni incontro tra i due è stato indebitamente ricondotto ad episodi di spaccio di stupefacenti;
4.6.C- Violazione dell'art. 81 c.p. e art. 99 c.p., con riguardo alla determinazione della pena.
4.7- HI FA.
Condannato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, denuncia:
4.7.A- Vizio di motivazione della sentenza impugnata e travisamento della prova.
Sostiene il ricorrente che la responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, tuttavia prive di rilevanza probatoria. La decisione impugnata si fonderebbe su una prova inesistente e travisata, anche perché l'interpretazione del tenore delle predette dichiarazioni non sarebbe stata accompagnata da riscontri idonei a confermarla;
4.7.B- Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., laddove la corte territoriale ha ritenuto che l'acquisto, da parte dell'imputato, degli 11 gr. di cocaina di cui è stato trovato in possesso il 12.1.08, e per il quale è stato separatamente giudicato, non fosse oggetto di contestazione;
viceversa, a giudizio del ricorrente quella vicenda, inserita tra i fatti contestati a diversi imputati sub capo I), sarebbe stata considerata dal giudice di primo grado che, nel determinare la pena, non l'ha espressamente esclusa;
4.7.C- Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena inflitta a titolo di continuazione con i fatti giudicati dal Gup di EC con sentenza del 16.9.08. La corte territoriale, osserva il ricorrente, non ha indicato quali aumenti di pena ha applicato per ciascuno dei fatti delittuosi contestati sub capo I), ne' ha motivato le ragioni per le quali, pur avendo ritenuto l'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, legge sugli stupefacenti, è partito da una elevata pena base notevolmente superiore al minimo edittale. Analogo vizio viene dedotto in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che erano state richieste anche in considerazione della scelta di recupero e risocializzazione avviata dall'imputato, che ha seguito un percorso terapeutico presso la Comunità "Arcobaleno" della quale è stato ospite fin dal 9.5.09;
4.7.D- Mancata esclusione della recidiva;
in contrasto con quanto in proposito stabilito dal Gup con la richiamata sentenza del 16.9.08. 4.8- SP AN.
Vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermata responsabilità per il delitto di rapina consumato ai danni della filiale del Banco di Roma di Squinzano - capo G) della rubrica -.
Contesta il ricorrente di essere lui il "AN" al quale si fa riferimento nelle conversazioni intercettate e contesta che la sua presenza in compagnia del IA fosse riconducibile alla consumazione della rapina.
4.9- CC VI.
Vizio di motivazione della sentenza impugnata, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di favoreggiamento contestato sub capo O) della rubrica.
Il CC, secondo l'accusa, condivisa dai giudici del merito, aveva permesso che la villetta sita in Frigole, di cui aveva la disponibilità, servisse per favorire la latitanza di EL RO, raggiunta da provvedimento restrittivo.
Sostiene il ricorrente che la prova della consapevolezza dell'imputato dell'utilizzo dell'immobile da parte della EL e della condizione di latitante della stessa sono stati dedotti sulla base di argomentazioni prive di coerenza logica e frutto di travisamento della prova.
4.10-TA DA.
4.10.A- Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al capo J) della rubrica. Si sostiene nel ricorso che gli elementi acquisiti non assumono rilievo probatorio tale da determinare una decisione di condanna. Il fatto che l'imputato frequentasse lo stabile ove ha sede la ditta VA e dove si provvedeva al confezionamento della droga, non consente di sostenere che lo stesso fosse partecipe di tale attività;
4.10.B- Mancata assunzione di prova decisiva volta a verificare la presenza delle impronte digitali dell'imputato nel sacchetto (contenente buste di cellophane che presentavano numerosi fori di forma circolare) che, in tesi d'accusa, il TA, uscendo una sera dallo stabile della predetta ditta in compagnia di CC e di uno dei VA, aveva gettato in un cassonetto dei rifiuti. Non potrebbe darsi per certo che detto sacchetto fosse proprio quello che, in tesi d'accusa, aveva buttato l'imputato, e l'esame tecnico richiesto sarebbe valso ad accertarlo.
4.11- VE RA.
Condannato per il delitto associativo e per alcuni degli episodi di cessione di stupefacenti contestati sub capo I), denuncia:
4.11.A- Violazione di legge, in relazione all'art. 267 c.p.p., comma 1 e art. 271 c.p.p., comma 1 per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni.
4.11.B- Nullità della sentenza impugnata per errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e vizio di motivazione sul punto. Sostiene, in particolare, il ricorrente che non vi sarebbe prova della partecipazione dello stesso all'associazione a delinquere contestata sub capo H). L'opposto giudizio espresso dai giudici del merito sarebbe il frutto di argomentazioni prive di coerenza logica e di una forzata interpretazione delle conversazioni intercettate;
4.11.C- Nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell'art. 81 cod. pen. e art. 73 del richiamato D.P.R. e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
-1- IA EP.
1.1 - Quanto al primo dei motivi proposti, concernente la sussistenza del delitto associativo, contestato sub capo H), ed il ruolo di vertice attribuito all'imputato, osserva, anzitutto, la Corte che il richiamo, nel ricorso, a dimostrazione dell'infondatezza dell'ipotesi d'accusa, al periodo breve nel quale si sarebbe svolta l'attività delittuosa dell'associazione, non è elemento significativo in tesi difensiva, atteso che esso non contrasta con la tesi accusatoria. Correttamente, invero, i giudici del merito hanno osservato che non è la durata nel tempo, più o meno lunga, dell'attività delittuosa e dell'operatività dell'associazione l'elemento decisivo ai fini dell'accertamento della sussistenza della stessa, bensì l'acquisizione di una serie di elementi capaci di fornire la prova dell'esistenza del vincolo associativo tra i diversi soggetti coinvolti nel traffico e del ruolo di organizzatore svolto dal IA.
Vincolo la cui esistenza ha legittimamente ritenuto lo stesso giudice essere chiaramente emersa, malgrado il periodo non prolungato delle indagini, in ragione del fatto che l'attività delittuosa, rivelata dalle numerose telefonate e dal ripetersi degli incontri, si presentava caratterizzata, non dalla sporadicità delle condotte delittuose e dalla loro spontaneità, in quanto svincolate da un preciso disegno organizzativo, bensì, al contrario, da sistematicità e ripetitività; attività condotta da soggetti tra loro coordinati, protesi a perseguire comuni interessi illeciti, consapevoli dell'apporto fornito da ciascuno per il perseguimento degli stessi.
Nella sentenza impugnata, i giudici del gravame hanno quindi fatto preciso e specifico riferimento, a dimostrazione della fondatezza della tesi accusatoria, a circostanze e comportamenti giustamente ritenuti quali manifestazioni tipiche dell'operatività sul territorio di un gruppo criminale organizzato. In particolare, quei giudici hanno richiamato: la diversità dei ruoli, intercambiabili ove necessario, che svolgeva ciascun soggetto partecipe dell'organizzazione, il linguaggio criptato, immediatamente compreso dai dialoganti, che ne caratterizzava le conversazioni, il costante scambio di informazioni, l'abitudine ad incontrarsi in luoghi diversi, indicati con terminologia sempre allusiva, la conservazione della droga in basi logistiche predeter minate, il costante approvvigionarsi da grossi trafficanti, la ripetitività delle operazioni di prelievo e di consegna della droga, l'esistenza di una cassa comune e di una precisa contabilità, l'impegno volto ad assicurare, anche ricorrendo ad atteggiamenti minacciosi, il recupero di somme dovute da terzi per pregresse forniture non pagate, la predisposizione di accorgimenti per evitare interventi delle forze dell'ordine, l'assistenza fornita ai complici arrestati. Elementi tutti emersi dal tenore delle conversazioni intercettate, la cui corretta interpretazione ha trovato importante conferma nell'accertata presenza di sostanza stupefacente (complessivamente, più di un chilo di hashish e di 145 grammi di cocaina) in quella che era stata individuata come la base logistica del gruppo: l'abitazione di VE RA, anche attrezzata degli strumenti necessari per il confezionamento delle dosi.
È, dunque, alla stregua di tali acquisizioni probatorie che i giudici del merito hanno, fondatamente, ritenuto sussistente l'organizzazione criminale oggetto di contestazione, nulla rilevando i tempi di operatività della stessa indicati nel capo d'imputazione (ottobre 2007/gennaio 2008), circoscritti al periodo in cui si sono svolte le indagini specificamente riferite al traffico di droga. Mentre il breve riferimento, nella sentenza impugnata, al protrarsi dell'associazione oltre il mese di gennaio 2008 certamente non rappresenta una modifica del capo d'imputazione ma un ulteriore argomento, discutibile quanto si voglia, ma non necessario ai fini della verifica della fondatezza dell'accusa.
Ebbene, sul significato e sulla rilevanza di tali acquisizioni, che, come già osservato, rappresentano il nucleo centrale degli argomenti posti dalla corte territoriale a sostegno della impugnata decisione, nulla sostanzialmente osserva il ricorrente, che si prolunga sui temi della ristrettezza dell'arco temporale nel quale si sarebbe svolto il traffico, genericamente ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'organizzazione o con i requisiti di stabilità e di permanenza del vincolo che la caratterizza, sui temi della contestazione suppletiva, in relazione all'asserita estensione, da parte dei giudici, della associazione oltre il mese di gennaio del 2008 e della correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente violazione di legge (nonché della giurisprudenza della Corte Europea e delle stesse direttive UE). Tutti temi che non hanno rilievo alcuno per le ragioni sopra esposte.
Mentre le ulteriori osservazioni concernenti i contenuti delle conversazioni intercettate ed i significati alle stesse attribuiti, si presentano del tutto generiche, laddove non si risolvono in un vano tentativo di offrirne una diversa interpretazione, non proponibile nella sede di legittimità a fronte delle coerenti e precise analisi contenute nelle sentenze di merito che hanno giustamente ritenuto di trovare riscontro all'interpretazione di quelle conversazioni nel rinvenimento, in casa del VE, e nella disponibilità di uno dei trafficanti che vi era appena uscito, di consistenti quantità di stupefacenti. Lo stesso ricorrente, d'altra parte, non ha mai chiarito le ragioni dei sui incontri con gli altri imputati ne' l'oggetto delle loro conversazioni. Quanto alla posizione dei correi AN ER e PE LU, indicati dall'esponente (a sostegno della tesi dell'inesistenza dell'associazione) quali soggetti che trafficavano in piena autonomia rispetto al IA, il giudice del gravame ha osservato che non risultava che costoro svolgessero, in Provincia di EC, autonoma attività di spaccio;
essendo emerso, viceversa, dalle conversazioni intercettate che in tale ambito territoriale essi operavano a stretto contatto con il IA ed agli ordini dello stesso. Il medesimo giudice ha rilevato che un'autonoma attività di spaccio i due avevano, in realtà, avuto in animo di avviare a Bologna dove, dopo avere perpetrato una rapina ai danni di una banca di Grottaglie, si erano portati per sottrarsi alle ricerche della Polizia, e dove sono stati arrestati. Ed ancora, che i legami che univano i due al IA erano emersi allorché, dopo l'arresto di Bologna, il IA si era affrettato di impartire disposizioni per recuperare i proventi che taluni acquirenti dovevano all'AN per cessioni di stupefacente avvenute prima del trasferimento dello stesso nella predetta città; circostanza giustamente ritenuta indicativa della partecipazione dei due all'organizzazione del IA.
Considerazioni ed argomentazioni che si presentano del tutto coerenti sul piano logico, alle quali il ricorrente oppone osservazioni in fatto, non proponibili nella sede di legittimità. Così come questioni in fatto il ricorrente svolge con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore De AN PA che assumono, peraltro, nel contesto motivazionale della sentenza che riguarda la prova del delitto associativo, un rilievo del tutto marginale. Quanto al ruolo di dirigente e di organizzatore riconosciuto al IA, la sentenza impugnata ha individuato una miriade di elementi che ampiamente giustificano la tesi accusatoria, precisamente richiamati, tratti dagli atteggiamenti che assumeva l'imputato, aduso ad impartire precise direttive agli associati circa il prelievo, la custodia e la consegna dello stupefacente, a curare personalmente l'approvvigionamento della droga, a sollecitare gli associati a svolgere le attività che loro competevano, a ricevere informazioni sulla riscossione dei proventi dello spaccio, a scegliere i luoghi ed i tempi per gli spostamenti e per la consegna della merce, a rimproverare chi non manteneva fede agli accordi o chi assumeva iniziative senza informarlo.
Comportamenti legittimamente considerati dai giudici del gravame, con motivazione che non presenta alcuno dei vizi dedotti, indicativi del ruolo gerarchicamente sovraordinato assunto dal IA all'interno dell'organizzazione; a fronte della quale il ricorrente ancora svolge non proponibili considerazioni in fatto.
Le censure articolate con il primo dei motivi di ricorso sono, dunque, infondate.
1.2 - Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso nei confronti del secondo motivo - concernente l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina ai danni della filiale di Squinzano della Banca di Roma, contestato sub capo C) - che presenta anche profili di inammissibilità, laddove il ricorrente tende, attraverso il formale riferimento a vizi di motivazione o di violazione di legge, a proporre una diversa valutazione delle emergenze probatorie.
In realtà, il giudice del gravame, richiamate le dichiarazioni rese dal responsabile della sicurezza della banca, TA RC, ha ricordato che la rapina era stata preceduta dal transito, davanti ai locali della banca, di un'auto "Fiat Punto" con a bordo due uomini, il cui atteggiamento è subito apparso allo stesso fortemente sospetto per l'insistenza con cui l'uomo seduto a fianco del conducente guardava all'interno dell'istituto di credito. Insistenza che lo ha indotto a rilevare il numero di targa della vettura (AL 234 CL) ed a comunicarlo ai Carabinieri di Squinzano per le opportune verifiche. A distanza di circa un'ora dal transito della vettura sospetta, due uomini (poi identificati in AN ER e PE LU, imputati non ricorrenti) avevano rapinato la banca.
Proprio l'atteggiamento sospetto tenuto dai due uomini a bordo della "Punto" e la stretta sequenza temporale intercorsa tra il transito dell'auto e l'intervento dei rapinatori, è stato ritenuto indicativo dai giudici del merito del collegamento tra i due fatti (transito- rapina), nel senso che quel transito era servito ai malviventi per effettuare un sopralluogo prima dell'esecuzione della rapina;
ed ha consentito anche di individuare il IA, abituale utilizzatore della "Punto", intestata alla convivente NI LA, come uno dei due uomini notati a bordo dell'auto, e quindi partecipe della rapina. Gli stessi giudici hanno poi rilevato che la medesima "Fiat Punto" è stata utilizzata dal IA per eseguire, la sera del 28 novembre 2007, un sopralluogo, ancora a Squinzano, per perpetrare altra rapina, portata a termine il giorno successivo (si tratta della rapina descritta sub capo G) e che accertati erano i rapporti esistenti tra il IA e gli esecutori materiali della rapina (AN e PE), evidenziate anche dai contenuti di varie conversazioni intercettate.
Le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici non meritano, quindi, le proposte censure, attesa la coerenza delle argomentazioni che le sostengono, a fronte delle quali il ricorrente svolge considerazioni del tutto generiche, essenzialmente volte a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori utilizzati dai decidenti, ovvero lamenta il mancato esame della NI (senza indicare l'oggetto dell'esame ed il rilievo probatorio dello stesso) e le mancate verifiche in ordine alla disponibilità della "Punto" in capo al IA il giorno della rapina, senza considerare, a tale ultimo proposito, che lo stesso imputato nulla ha concretamente osservato circa la possibilità che altri fossero gli individui che nella predetta occasione l'avevano utilizzata e, ancor meno, sulle ragioni per le quali essi ne avevano avuto la disponibilità proprio il giorno della rapina.
1.3- Ugualmente infondato è il terzo motivo di ricorso, concernente la ricorrenza della cd. recidiva "obbligatoria" disciplinata dall'art. 99 c.p., comma 5. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte, anche a S.U. (n. 20798/11), ha affermato che la fattispecie descritta dal 5 comma dell'art. 99 "è applicabile nei confronti del soggetto, già recidivo per un qualunque reato, che commetta un delitto riconducibile al catalogo di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), a nulla rilevando che vi rientri anche il delitto per il quale vi è stata precedente condanna". Principio ripetutamente e condivisibilmente affermato da questa Corte (Cass. nn. 27599/09, 46875/09, 36218/10). Proprio l'obbligatorietà della richiamata disciplina, condivisa dai giudici del gravame nei termini sopra richiamati, sta alla base della sintetica, e pur sufficiente, motivazione da essi resa al riguardo. -2- CC AN.
Ritenuto responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, per avere, in concorso con altri, a più riprese ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina - capo J) - propone censure del tutto infondate, ai limiti dell'inammissibilità. La corte territoriale ha invero, dopo attento esame delle emergenze probatorie, indicato il CC quale soggetto certamente dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, tra il gennaio ed il marzo 2008, per conto di AN TO, affiancato da ER TI, fino al giorno dell'arresto, avvenuto l'8 marzo 2008, allorché è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina (per tali fatti il CC è stato separatamente giudicato). L'intervento degli agenti era stato preceduto da un attento monitoraggio dei movimenti dell'imputato e dei suoi complici, anche attraverso servizi di osservazione e pedinamento e di intercettazione di conversazioni telefoniche, grazie ai quali è stato possibile individuare, oltre che i responsabili del traffico, la base operativa ove i malviventi provvedevano alla preparazione ed al confezionamento della droga. Base rappresentata dai locali della ditta "VA Edilizia", nei pressi dei quali gli agenti hanno proceduto, nella citata circostanza, all'arresto del CC.
Ancora grazie ai servizi di pedinamento ed alle intercettazioni telefoniche, la stessa corte ha individuato una serie di episodi di cessione attribuite al CC, descritti nel capo d'imputazione, di uno dei quali è stata trovata conferma grazie all'intervento degli agenti che hanno proceduto al sequestro di una dose di cocaina nei confronti di GA AU, che si era appena incontrato, dopo una serie di telefonate preparatorie dell'incontro, con il CC, e che ha ammesso di avere poco prima acquistato la droga da un giovane che era giunto a bordo di un ciclomotore, identificato nell'odierno esponente.
A fronte della analitica analisi degli elementi probatori acquisiti e della coerente valutazione degli stessi, il ricorrente null'altro propone che generici rilievi in tema di concorso nel reato, ovvero di valutazione del significato delle sue frequentazioni dei locali della ditta "VA", individuata come base di trafficanti, ovvero in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Quest'ultimo equamente e motivatamente individuato dal giudice del gravame, anche in accoglimento della richiesta dell'imputato di ritenere in continuazione i fatti oggi in esame con quelli accertati l'8 marzo 2008, sopra richiamati.
-3- LA DR e ER EG.
3.1 - Con riguardo al primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza del delitto associativo - capo H) -, la Corte si riporta a quanto già osservato, trattando il ricorso di IA EP, sui temi, pure proposti dagli odierni ricorrenti, concernenti il limitato contesto temporale in cui l'organizzazione ha operato, l'indebito prolungamento di tale contesto da parte dei giudici del merito, la violazione del principio di correlazione e conseguente violazione del diritto di difesa.
Per il resto, si deve osservare che l'inserimento dei due esponenti nell'organizzazione di trafficanti è stato legittimamente ritenuto accertato dai giudici del merito, che a tal fine hanno richiamato i numerosi episodi di cessione di droga di cui gli stessi si sono resi responsabili, come descritti, non solo sub capo I), ma anche sub capo J) della rubrica, quanto al ER, con riguardo agli episodi rilevati nelle giornate del 25, 26 e 27 gennaio 2008, che peraltro rientrano nell'arco temporale indicato nel capo d'imputazione concernente il delitto ex art. 74 (ottobre 2007/gennaio 2008). Il fatto che ambedue i ricorrenti si siano resi responsabili di altri episodi di cessione di droga nei mesi successivi al gennaio 2008, e che questi non siano stati ricondotti nell'ambito dell'organizzazione descritta sub capo H), nulla toglie al loro coinvolgimento nelle attività illecite dell'organizzazione stessa, come contestata nel suddetto capo d'imputazione. Mentre i riferimenti, nella sentenza impugnata, ai successivi e plurimi episodi di spaccio, di cui i due si sono resi responsabili, sono stati utilizzati dal giudice del gravame per confermare l'inserimento degli stessi nel contesto dei traffici facenti capo al IA e che sono continuati, pur dopo l'arresto di costui e di parte degli associati, con la direzione di AN TO (ucciso nelle more del giudizio), sia pure entro ambiti e con modalità diversi.
L'inserimento dei due imputati nell'organizzazione in questione, in realtà, è stato dai giudici del gravame ritenuto accertato proprio dai plurimi contatti che ambedue i ricorrenti hanno avuto in maniera duratura, in quel contesto temporale, con il IA e con altri affiliati;
il LA anche con la convivente dello stesso IA, dopo l'arresto di costui.
Sono state, a tale riguardo, ricordate le diverse telefonate del IA al LA per fissare appuntamenti presso la villa comunale o presso un bar o altre località, indicate solo in termini generici ed allusivi. La frequenza degli incontri con soggetti fortemente interessati ai traffici di droga, le modalità con le quali tali incontri erano fissati, la brevità delle conversazioni telefoniche, l'allusività dei contenuti, i plurimi contatti con altri esponenti l'organizzazione, hanno legittimamente indotto i giudici del merito a ritenere, non solo che quei contatti e quegli incontri - dei quali, peraltro, gli interessati non hanno mai fornito giustificazioni alternative - avevano ad oggetto attività illecite che, avuto riguardo all'interesse per lo spaccio di stupefacenti manifestato dal LA, non potevano che riguardare il traffico di tali sostanze, ma anche la consapevole partecipazione del ricorrente alla organizzazione che faceva capo al IA. Anche per il ER, l'inserimento dello stesso nell'organizzazione del IA è stata dedotta dai contenuti delle conversazioni intercettate, specificamente richiamate nella sentenza impugnata, dalla frequenza dei contatti con il IA, con il defunto AN, elemento di primo piano dell'organizzazione, e con altri esponenti della stessa. Il ER è risultato anche frequentare l'abitazione del VE, base operativa del gruppo criminale, ove veniva custodita e confezionata la droga e dove, come già sopra ricordato, sono state rinvenute consistenti quantità di stupefacenti ed è stata notata la contemporanea presenza anche del IA e di YD OL.
Neanche il ER, peraltro, risulta abbia fornito giustificazioni alternative di quei contatti e di quelle conversazioni, che i giudici del gravame hanno motivatamente ritenuto di ricondurre ai traffici cui l'organizzazione era interessata e di cui è stato legittimamente ritenuto far parte l'esponente.
3.2 - Anche con riguardo ai singoli episodi di cessione e detenzione di stupefacenti contestati ai due ricorrenti sub capi I), nonché J) quanto al ER e K) quanto al LA, le censure proposte sono infondate.
A tale proposito, invero, i giudici hanno richiamato, più ampiamente ed analiticamente quello di primo grado, i risultati dei servizi di osservazione ed i contenuti delle conversazioni intercettate, da cui hanno motivatamente tratto prova delle condotte illecite descritte nei predetti capi d'imputazione.
L'analisi delle conversazioni e l'interpretazione che di esse hanno fornito i giudici del merito, in termini di assoluta coerenza logica, non giustificano dubbi di alcun genere, anche alla luce del contesto nel quale gli episodi delittuosi si sono svolti e della sistematicità delle condotte. Analisi che hanno legittimamente indotto i giudici a ritenere che le brevissime telefonate intercettate erano propedeutiche alla materiale consegna dello stupefacente, in quanto volte a concordare con l'acquirente, sempre in modo criptico ed allusivo, ora e luogo della consegna. D'altra parte, la prova della corretta interpretazione delle conversazioni e dello scopo degli incontri, è stata giustamente rinvenuta, quanto al LA, nell'episodio del 29.3.08, di cessione di droga a CA GE AN. Incontro, preceduto dai rituali contatti telefonici, caduto sotto la diretta osservazione degli agenti che, intervenuti dopo lo scambio, hanno trovato il CA in possesso di una dose di cocaina, che lo stesso ha sostenuto di avere appena acquistato da una persona contattata su un'utenza cellulare risultata corrispondente a quella, intercettata, appartenente al LA. Da costui, peraltro, lo stesso CA aveva già a più riprese acquistato droga, come dallo stesso dichiarato.
Ancora, è stato ricordato l'episodio accaduto il 12.4.08, allorché, preceduta dalla solita telefonata, GI gianrocco ha avuto con il LA un incontro in uno dei luoghi utilizzati per lo spaccio, indicato come "le giostre". Poco dopo l'incontro, gli agenti, recatisi in casa del GI, hanno rinvenuto circa quattro grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio. Nella medesima occasione, allo stesso GI sono stati sequestrati quattro telefoni cellulari, due dei quali abbinati a due sim-card utilizzate per i contatti con il LA.
Prova della corretta chiave di lettura delle conversazioni e delle condotte delittuose contestate è stata rinvenuta, quanto al ER, abituale frequentatore della sede operativa del gruppo, nell'episodio dell'8.3.08, allorché sono stati sequestrati a CC AN, presso i locali della "VA Edilizia s.r.l." (pure utilizzata, con l'abitazione del VE, come luogo di custodia e di confezionamento della droga), circa 92 grammi di cocaina, che era stata circa un'ora prima prelevata dall'abitazione del ER, come motivatamente ritenuto dai giudici del merito alla stregua delle conversazioni intercettate, e colà trasportata dal CC. Costui, hanno precisato i giudici, era giunto presso la ditta VA a bordo del proprio motorino, seguito da un'auto all'interno della quale si trovavano AN TO e ER TI che, è stato ancora ricordato, non erano entrati nei locali della ditta perché avvertiti da vergari gianfranco della presenza delle forze dell'ordine. I due si erano, quindi, precipitosamente allontanati e AN si era affrettato di contattare CC ordinandogli di allontanarsi con urgenza da quei locali e di recarsi in casa di EG (ER). Ordine non potuto eseguire dal CC perché poco dopo fermato ed arrestato dagli agenti appostati nei pressi dei locali della ditta.
A fronte delle argomentazioni svolte dal giudice del gravame, peraltro, i ricorrenti, ancora tacendo circa le ragioni di quei fitti rapporti e di quei comportamenti, articolano generalmente considerazioni in fatto estranee al giudizio di legittimità. Infondate sono altresì le censure, svolte dal LA, in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Legittimamente, invero, il giudice del gravame ha osservato che l'intensa attività di spaccio svolta dal ricorrente, peraltro per conto e nell'interesse di un'organizzazione criminale, non potesse ritenersi di "lieve entità". Non "per i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione", ne' "per la qualità e quantità delle sostanze". Decisione che si presenta in piena sintonia con gli elementi probatori acquisiti e pienamente coerente sotto il profilo logico, nulla rilevando in questa sede il diverso giudizio espresso dai giudici del merito con riguardo alle condotte contestate sub capo K).
3.3 - Infondate sono, infine, anche le doglianze relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici del gravame, invero, correttamente utilizzando il potere discrezione che la legge loro riconosce, hanno ritenuto che le modalità dei fatti, l'intensità del dolo, il ruolo, riconosciuto al ER, di collaboratore del AN, personaggio di primo piano dell'organizzazione, non rendessero i due imputati meritevoli delle invocate attenuanti.
A contestazione di tale decisione, peraltro, nel ricorso si segnala lo stato di incensuratezza degli esponenti;
circostanza che, tuttavia, di per sè non giustifica il riconoscimento di dette attenuanti (art. 62 bis, comma 3).
-4- YD OL.
4.1 - Certamente infondato è il primo motivo di ricorso, concernente il rigetto dell'istanza, avanzata dall'imputato alla corte territoriale, di riunione del presente procedimento ad altro pendente, all'epoca della richiesta, presso la stessa corte. In realtà, a prescindere dai vari interventi che hanno condotto alla contestata decisione di rigetto dell'istanza di riunione, nessuno dei provvedimenti contestati non quello proveniente dal presidente della corte, ne' quelli emessi dal collegio giudicante, giustificano le proposte censure, ne' possono determinare nullità di alcun genere, per vero neanche previste dalla legge.
Nessuna violazione di legge può individuarsi, anzitutto, nel provvedimento con il quale il collegio giudicante ha trasmesso la richiesta di riunione al presidente della corte. Tale scelta, ove anche volesse ritenersi discutibile, non si presenta certo estranea alle norme che disciplinano il processo penale, atteso che i due procedimenti si trovavano iscritti presso due diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il cui dirigente ben avrebbe potuto esser richiesto di valutare la opportunità di assegnarli ad un'unica sezione.
Ugualmente esente da sostanziali censure si presenta il provvedimento del dirigente dell'ufficio, che ha legittimamente ritenuto, nel rispetto del disposto dell'art. 2 disp. att. c.p.p., che non ricorresse alcuna delle ipotesi per le quali è possibile la riunione dei processi ex art. 17 cod. proc. pen.. È vero che la motivazione del provvedimento si presenta forse ridondante, ma è anche vero che ciò non autorizza dubbi di alcun genere in ordine alla legittimità del provvedimento. Mentre non risulta che il predetto dirigente abbia esaminato solo gli atti del presente giudizio;
circostanza che, peraltro, ove veritiera, non potrebbe avere alcun rilievo in termini di legittimità della contestata decisione.
Non diverse considerazioni valgono per la decisione finale del collegio giudicante che, avendo evidentemente fatto proprie le argomentazioni svolte dal dirigente dell'ufficio, ha ritenuto di respingere la richiesta di riunione.
Nessuna penalizzazione, infine, potrebbe avere l'imputato dalla separata trattazione dei due procedimenti, atteso che il tema della continuazione potrebbe sempre essere riproposto in altre sedi giudiziarie.
4.2 - Inesistente è la violazione di legge dedotta, ex art. 649 cod. proc. pen., con il secondo motivo di ricorso. Il riferimento, nella sentenza impugnata, allo stato del procedimento concernente l'episodio del 25.1.08, pendente in appello su impugnazione del PM avverso la sentenza assolutoria emessa dal giudice di primo grado (si tratta dello stesso procedimento in relazione al quale era stata chiesta la riunione di cui tratta il primo motivo di ricorso), non assume alcun rilievo nell'iter motivazionale della sentenza impugnata. Esso, invero, chiaramente sollecitato dal richiamo, da parte della difesa dell'imputato, all'intervenuta assoluzione, è inserito in un contesto argomentativo che, con riguardo al delitto associativo, ha individuato in detto episodio uno degli elementi d'accusa in aggiunta agli altri, numerosi e significativi, puntualmente indicati in sentenza.
D'altra parte, la stessa sentenza assolutoria non ha omesso di rilevare come, dai prolungati appostamenti effettuati dal personale di PG nei pressi dell'abitazione del UGo (dove, nel corso dell'operazione di PG del 25.1.08, sono stati rinvenuti circa 100 grammi di cocaina, oltre al necessario per il confezionamento delle dosi, e da dove era poco prima uscito RU RC, trovato in possesso di più di un chilogrammo di hashish e di 40 grammi di cocaina, della cui detenzione anche il YD è stato chiamato a rispondere, oltre il IA, sorpreso a tenere in tasca circa 6.700,00 Euro in banconote di vario taglio), fosse chiaramente emerso che il YD era (con il IA) tra gli abituali frequentatori di detta abitazione, e che vi si era portato (unitamente al IA) anche il giorno del rinvenimento della droga. Incerta essendo solo rimasta, per quel giudice, solo la presenza dell'imputato nel lasso di tempo immediatamente successivo all'arrivo di RU RC, poi trovato in possesso dell'hashish e della cocaina. Incertezza che non rende, tuttavia, meno significativa, ai fini della prova della partecipazione dell'imputato all'organizzazione del IA, l'accertata, abituale e comune con gli altri associati, frequentazione dell'imputato di un'abitazione che costituiva la base operativa della banda, ove la droga veniva custodita e lavorata.
4.3 - Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, concernente l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo. In realtà, diversamente da quanto sostenuto dall'esponente, i giudici del gravame hanno individuato numerosi e significativi elementi che essi hanno legittimamente ritenuto attestino l'inserimento del ricorrente nell'organizzazione criminale facente capo al IA.
A tale convinzione gli stessi giudici sono pervenuti dopo attento esame degli atti che hanno segnalato l'imputato frequentemente in compagnia del IA e di altri esponenti del gruppo di trafficanti, abituale frequentatore dell'abitazione del VE e spesso in atteggiamento che non poteva non essere interpretato in termini d'accusa. Significativi, a tale proposito sono stati legittimamente ritenuti gli esiti dei servizi di appostamento ed i contenuti delle conversazioni intercettate, nulla rilevando che l'imputato non fosse mai stato sorpreso a detenere sostanze stupefacenti.
I vari episodi sono stati analiticamente esaminati e descritti dal giudice del gravame che, a dimostrazione della partecipazione dell'esponente all'associazione, ha ricordato (oltre i fatti del 25 gennaio, cui si è già accennato, che hanno visto l'andirivieni del YD dall'abitazione del VE, in compagnia del IA, nelle fasi immediatamente precedenti il rinvenimento della droga):
a) l'episodio del 30.11.07, allorché lo stesso IA è stato controllato alla guida di un'auto che risultava esser stata noleggiata a nome del YD;
circostanza giustamente ritenuta significativa in termini di conferma degli stretti rapporti esistenti tra i due;
b) la conversazione dell'8.1.08, intercorsa tra il IA e HI FA, nel corso della quale il primo ha fatto allusivo riferimento al YD, indicato come "il cugino con la SM (a quel tempo costui utilizzava tale tipo di vettura) al quale, data l'assenza da EC di esso IA, lo HI avrebbe dovuto rivolgersi per ottenere quanto gli serviva. Cioè lo stupefacente, secondo il coerente argomentare della corte territoriale, che ha rilevato come il IA fosse l'abituale fornitore di droga dello HI, e come quel contatto, la cripticità della conversazione e l'allusivo riferimento al YD chiarissero sia l'oggetto della conversazione, sia il ruolo del YD, il quale era, evidentemente, nelle condizioni di soddisfare le esigenze dello HI, sostituendosi al IA;
c) i numerosi contatti telefonici tra gli stessi IA e YD, le ragioni delle quali sono state disvelate il 12.1.08, allorché, preceduto da un appuntamento telefonico fissato presso l'abitazione "dello zio" (così veniva generalmente indicato il VE), gli agenti hanno avuto modo di osservare l'arrivo in via Berlinguer, di una "SM con a bordo il IA ed il YD che, scesi dall'auto, si sono diretti verso gli appartamenti contrassegnati dai numeri civici 6 (che contraddistingue l'abitazione di YD) e 10 (che individua l'abitazione del VE). Quindi, l'arrivo di altra auto, a bordo della quale si trovavano lo PA e De UC GE, il ritorno dei primi due, l'incontro del IA con i nuovi venuti e l'allontanarsi dei due gruppi a bordo delle rispettive auto. In detta occasione, fermata dagli agenti, appostati sul posto, l'auto del De UC e dello HI, quest'ultimo, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di undici grammi di cocaina. La conclusione dei giudici del merito, del tutto coerente rispetto alle emergenze probatorie, è stata che questi ultimi avevano contattato il IA per rifornirsi di droga e che l'incontro, al quale aveva evidentemente partecipato il YD, era stato organizzato per la consegna dello stupefacente. L'episodio, quindi, è stato legittimamente ritenuto dagli stessi giudici indicativo della piena e consapevole partecipazione del ricorrente all'organizzazione diretta dal IA;
d) i frequenti ed allusivi riferimenti al YD in criptiche conversazioni intercorse tra il IA ed altri associati (AN, ER, LA, AN), che attestavano come l'imputato fosse ben conosciuto dai vari componenti l'organizzazione.
E dunque, alla base della decisione contestata non vi sono soltanto gli incontri del YD con il IA, ma anche gli incontri dello stesso con altri componenti il gruppo dei trafficanti, la frequentazione dell'abitazione del VE, la significativa presenza in detta abitazione nella giornata del 25 gennaio, i contenuti delle conversazioni intercettate, la cui cripticità non ha tuttavia impedito di coglierne le vere ragioni ed il reale significato, di cui i giudici hanno giustamente ritenuto esservi stata significativa conferma nell'episodio del 12 gennaio. Le argomentazioni dei giudici del merito, d'altra parte, sono state solo genericamente contestate dall'imputato che si è anche ben guardato dall'indicare ragioni alternative di quegli incontri e della sua ripetuta presenza in casa VE, e dal chiarire l'oggetto delle conversazioni intercettate.
4.4 - Ugualmente infondato, infine, è anche il motivo di ricorso concernente il trattamento sanzionatorio.
Quanto al tema della recidiva, come disciplinata dall'art. 99 c.p., comma 5, valga quanto già rilevato esaminando analoga questione proposta dal IA nel suo ricorso;
mentre del tutto legittimo deve ritenersi il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato dal giudice del gravame dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell'imputato, quale emergente dai suoi precedenti penali.
-5- EL ME.
Il ricorso è infondato.
Il rigetto, da parte dei giudice del gravame, della richiesta di riconoscimento della attenuante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 8 è stato, invero, correttamente deciso sulla base del fatto che il procedimento in esame non ha ad oggetto fatti riconducibili nell'ambito della fattispecie delittuosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. ovvero degli altri delitti indicati nella predetta norma. Con
riguardo a nessuno dei delitti oggetto di esame è stata, peraltro, contestata, nell'ambito del presente procedimento, l'aggravante di cui all'art. 7 del citato D.L.; il che non consente l'applicazione dell'invocata attenuante (Cass. 23121/09). -6- ER TI.
6.1 - Il primo motivo di ricorso, concernente l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di favoreggiamento - capo O) della rubrica- è inammissibile.
Il giudice del gravame ha osservato che era chiaramente emerso dalle conversazioni intercettate sull'utenza telefonica in uso a AN TO, che costui e ER TI stavano aiutando una donna a sottrarsi alle ricerche delle forze dell'ordine. Ha aggiunto lo stesso giudice:
a) che la donna è stata identificata in EL Rosanna, nei cui confronti era stato emesso, il 21.4.08, provvedimento di custodia cautelare dal Gip del Tribunale di EC;
b) che nella serata del 22 aprile successivo il AN aveva chiamato il proprio legale di fiducia, al quale aveva comunicato che "a quella signora" era "arrivato il mandato di cattura" e che sotto l'abitazione della donna vi era un folto gruppo di poliziotti ai quali, tuttavia, la ricercata era sfuggita;
c) che lo stesso il AN aveva poco dopo chiamato la EL per comunicarle che l'avvocato aspettava una sua telefonata, per cui le aveva fornito il numero di telefono del professionista;
d) che il ER, fin dal giorno dopo, si era attivamente prestato a favore della donna, prestandole assistenza ed accompagnandola per circa una settimana in tutti i suoi spostamenti e nei suoi incontri con il AN, portandola presso una villetta, messale a disposizione da CC VI, sita in località marittima, pressoché disabitata in quella stagione, e facendole da autista con frequenti cambi di vettura.
Circostanze dalle quali del tutto legittimamente i giudici del merito hanno tratto prova della sussistenza del delitto contestato. Avendo, peraltro, essi ulteriormente osservato, rispondendo a specifica censura posta dall'imputato nell'atto d'appello, che il mancato inserimento del provvedimento restrittivo nella banca dati delle forze di polizia nulla rilevava Ciò alla luce dei diversi passaggi che avevano scandito la vicenda, dai quali era emerso: che già dal giorno successivo all'emissione del provvedimento restrittivo le forze di polizia avevano ricercato la donna presso l'abitazione della stessa, che la notizia di tale provvedimento e delle ricerche era già nota al AN, che dal giorno 23 si era messa in moto la condotta di favoreggiamento alla quale aveva attivamente partecipato il ER.
A fronte di tali coerenti argomentazioni, basate su acquisizioni probatorie di assoluto rilievo, le considerazioni svolte dal ricorrente si presentano manifestamente infondate, oltre che generiche ed aspecifiche perché con quelle argomentazioni non si confrontano.
6.2 - Il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 - capo J - si presenta infondato.
In realtà, la corte territoriale, richiamati i contenuti delle conversazioni intercettate e gli esiti dei servizi di osservazione, ha ritenuto, con motivazione che si presenta del tutto coerente sotto il profilo logico ed in piena sintonia con le acquisizioni probatorie, che il ER era un attivo collaboratore del defunto AN TO nelle attività connesse con il traffico della droga. In particolare, è stata ricordata la sua presenza, unitamente al AN e ad altri trafficanti, nei locali della ditta VA, dove la droga veniva custodita e confezionata. Ed ancora, l'episodio del 26 febbraio, allorché, preceduto da telefonate tra vari soggetti coinvolti nel traffico, AN e ER si sono recati presso detti locali, incontrandosi, oltre che con VA LE, con TA DA e CC AN. Incontro dopo il quale gli agenti, appostati nei pressi della ditta VA, hanno avuto modo di recuperare da un cassonetto una busta di cui si era liberato il TA, appena uscito dai locali della ditta, contenente due buste di cellophane di colore bianco, ritagliate, che presentavano numerosi fori di forma circolare, nonché sedici ritagli, pure di forma circolare. Elementi dai quali i giudici del merito hanno legittimamente tratto la convinzione che il gruppo si fosse incontrato in detti locali per provvedere al confezionamento della droga.
È stato accertato, d'altra parte, che la ditta VA era una delle sedi operative del gruppo IA, punto d'incontro dei diversi associati. Proprio da detti locali era uscito CC AN, la sera dell'8 marzo 2008, allorché è stato fermato dagli agenti ed arrestato perché trovato in possesso di due involucri contenenti circa 92 grammi di cocaina. Sfortunata conclusione di una concitata giornata di telefonate e di incontri tra i personaggi coinvolti nella vicenda, e cioè, oltre al CC ed a VA LE, ER EG, AN NI e lo stesso ER, come già rilevato esaminando il ricorso del CC e come ampiamente descritto nella sentenza impugnata. Vicenda della quale è stato giustamente chiamato a rispondere il ER, nei cui confronti la corte territoriale ha giustamente confermato l'affermazione di responsabilità.
6.3 - La sentenza impugnata non merita di essere censurata neanche in punto di trattamento sanzionatorio, alla stregua delle argomentate regioni che hanno indotto il giudice del gravame ad applicare la recidiva (specifica infraquinquennale) e ad individuare il complessivo trattamento sanzionatorio alla luce della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato, ritenuto soggetto proclive a delinquere, come attestato anche da successive vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista.
-7- HI FA.
7.1 - Chiamato a rispondere di taluni degli episodi di cessione di stupefacente contestati sub capo I), lo HI denuncia il vizio di motivazione ed il travisamento della prova, laddove i giudici del merito hanno affermato la responsabilità dell'imputato sulla base dei contenuti delle conversazioni intercettate, ritenuti privi di rilevanza probatoria, e quindi di una prova inesistente o travisata. In realtà, osserva la Corte che il diretto coinvolgimento del ricorrente in detti episodi è stato da quei giudici accertato alla stregua dei significativi contenuti delle conversazioni intercettate che hanno evidenziato, non solo i rapporti con IA EP, caratterizzati da frequenti telefonate dai contenuti allusivi e criptici, spesso preparatori di incontri talvolta concordati ed avvenuti presso l'abitazione del Vitrugno, come accertato attraverso servizi di appostamento e controllo effettuati dal personale di PG, ma anche la posizione debitoria assunta dallo HI nei confronti del IA a causa del mancato pagamento dei ripetuti acquisti di stupefacenti, in una occasione avvenuto tramite assegno di conto corrente rivelatosi privo dei fondi necessari.
I contenuti di tali conversazioni sono giustamente apparsi ai giudici del merito significativi in tesi d'accusa anche perché l'esattezza della chiave di lettura delle stesse è apparsa evidente allorché, il 12.1.08, dopo la solita serie di telefonate con il IA e dopo un incontro tra i due (accompagnato il IA dal YD e lo HI da De UC GE) avvenuto davanti all'abitazione del VE, lo HI, fermato dopo l'incontro con il IA dal personale colà appostato, è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina;
fatto per il quale egli è stato giudicato e condannato con sentenza irrevocabile.
Del tutto legittimamente, quindi, i giudici del gravame hanno ritenuto che i numerosi contatti tra i due e la posizione debitoria dello HI nei confronti del IA, erano riconducibili ad attività dirette alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, che il primo acquistava dall'altro e poi rivendeva a terzi. D'altra parte, hanno ancora giustamente osservato gli stessi giudici, ne' lo HI ne' il IA hanno fornito giustificazioni alternative dei loro ripetuti incontri e della posizione debitoria del primo, chiaramente emersa dalle conversazioni intercettate e, peraltro, neanche smentita dagli interessati.
7.2 - Manifestamente infondata è anche la censura proposta con il secondo motivo di ricorso, con il quale l'esponente sostiene che per l'acquisto della cocaina di cui è stato trovato in possesso il 12.1.08 egli è stato già giudicato e condannato, di guisa che la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 649 cod. proc. pen.. In realtà, il giudice del gravame ha già osservato, in proposito, che oggetto delle odierne contestazioni non è l'episodio del 12 gennaio, bensì l'ulteriore serie di acquisti di droga effettuati dall'esponente tra il 28.11.07 ed il 12.1.08, data in cui è stato arrestato (l'accusa ha indicato lo HI quale acquirente, nel periodo indicato, "a più riprese", di stupefacente cedutogli dal IA). D'altra parte, con il riferimento, nel capo d'imputazione, a detto episodio, l'accusa ha voluto, chiaramente, non contestarlo una seconda volta, bensì richiamarlo a conferma della tesi secondo cui i frequenti contatti dell'imputato con il IA avevano ad oggetto la cessione di stupefacenti.
7.3 - Quanto al trattamento sanzionatorio ed alle censure sul punto svolte dal ricorrente, si rinvia a quanto di seguito si dirà. -8- SP AN.
Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. La corte territoriale ha osservato che il coinvolgimento dell'imputato nella rapina del 29.11.07 alla filiale di Squinzano della Banca di Roma - capo G) - emergeva chiaramente, oltre che dalle conversazioni intercettate, anche dai servizi di appostamento e controllo effettuati dal personale di PG, che ha osservato, il giorno precedente la rapina, non solo l'arrivo a EC, proveniente da Bari, dello SP in compagnia degli esecutori materiali della rapina, EL ME e LA SA ed il loro incontro con il IA, che li aveva prelevati alla stazione, ma anche il sopralluogo che lo stesso SP ed il IA, a bordo dell'auto condotta da quest'ultimo, avevano effettuato sul luogo della rapina, in Squinzano che avevano raggiunto percorrendo la statale 613. Nè, secondo la stessa corte, potevano esservi dubbi in ordine alla identificazione del "AN" al quale il IA e ZZ SA (imputato non ricorrente) facevano riferimento nel corso delle telefonate propedeutiche all'esecuzione del delitto. Della corretta individuazione, invero, gli inquirenti hanno avuto piena conferma durante il tragitto percorso dal IA per raggiungere, dalla stazione ferroviaria, l'abitazione dello stesso, allorché lo SP, che si trovava a bordo dell'auto, passando davanti all'istituto per minorenni di EC, ha sostenuto di esservi stato in passato rinchiuso;
circostanza in seguito positivamente riscontrata. Ad ulteriore conferma, i giudici del merito hanno ricordato, che l'esponente era stato individuato dagli inquirenti, non solo tramite le foto segnaletiche d'archivio, ma anche attraverso il controllo di altre circostanze dallo stesso riferite nel corso delle conversazioni ambientali intercettate sull'auto del IA, laddove l'esponente ha raccontato le sue vicende giudiziarie, positivamente riscontrate, ed ha descritto la propria situazione familiare di padre di un figlio a nome IG (egli ha effettivamente un figlio di nome IG), avuto con Dell'Aquila Maria Filomena, cioè con la "Maria" che egli aveva contattato in quei giorni utilizzando il telefono del IA.
Giustamente, quindi, i giudici del gravame hanno ritenuto certa l'identificazione dell'imputato, le cui censure sono, sul punto, chiaramente infondate. Mentre il fatto che egli non sia stato tra gli esecutori materiali della rapina nulla rileva ai fini della responsabilità, avendo egli certamente partecipato all'organizzazione della stessa, oltre che al sopralluogo del giorno prima, chiaramente finalizzato ad individuare compiutamente l'obiettivo.
Ulteriori considerazioni dell'esponente, concernono questioni in fatto, non proponibili nella presente sede di legittimità. -9- CC VI.
Ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento di EL RO - capo O) - propone motivi di ricorso del tutto infondati. Inesistenti, invero, sono i vizi dedotti avendo la corte territoriale, dopo attento esame delle emergenze processuali, osservato, con motivazione esente da censure, che l'imputato era ben consapevole, non solo della presenza della EL nella sua villetta, ma anche della posizione della donna.
A tali conclusioni, i giudici sono legittimamente pervenuti richiamando, anzitutto, gli esiti dei servizi di pedinamento, che hanno registrato, nel periodo di riferimento, almeno due incontri, il 26 ed il 28 aprile 2008, della EL, accompagnata dal ER, con AN TO e lo stesso CC. Nel primo di detti incontri, abbastanza prolungato ed inframmezzato da una sosta in un bar, gli agenti hanno anche notato che i convenuti avevano scambiato le auto che avevano in precedenza utilizzato, nel senso che il ER e la EL, che fino a quel momento avevano viaggiato a bordo di una "Opel Corsa", sono saliti, unitamente al CC, a bordo della "Fiat Panda", con la quale erano giunti lo stesso CC ed il AN, mentre quest'ultimo si era posto alla guida della "Opel".
Incontri e scambio di auto giustamente apparsi indicativi della piena consapevolezza dell'esponente della condizione della EL e della evidente inconsistenza della tesi difensiva - peraltro non proposta dall'imputato, che non ha mai reso dichiarazioni, ma prospetta dalla difesa - secondo cui l'imputato aveva concesso in uso la villetta al ER senza sapere della presenza della EL.
A conferma della inconsistenza della tesi difensiva, i giudici del merito hanno anche richiamato i contenuti di una telefonata, intercorsa il 29 aprile tra il CC ed il AN, nel corso della quale i due avevano discusso dell'arresto della EL, avvenuto qualche ora prima nei pressi della villetta di Frigole, ed il CC aveva informato il suo interlocutore circa la propria versione dei fatti, e cioè di avere concesso in uso la villetta al ER che avrebbe dovuto trascorrervi alcuni giorni con la fidanzata.
La decisione impugnata si presenta, quindi, anche con riguardo alla posizione del CC, congruamente motivata e pienamente in sintonia con le emergenze probatorie.
-10- TA DA.
Ritenuto responsabile di uno degli episodi contestati sub capo J), il TA essenzialmente ripropone censure e considerazioni già svolte nei motivi d'appello e già ritenute dalla corte territoriale del tutto infondate, con motivazione che non giustifica alcuna delle censure articolate nel ricorso che si sostanziano, peraltro, nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti.
10.1 - La corte territoriale, in realtà, ha attentamente esaminato e correttamente valutato le emergenze probatorie ed ha ritenuto, con motivazione del tutto coerente sul piano logico, che dalle stesse emergesse prova certa della responsabilità dell'imputato. È stato, invero, rimarcato che costui, non solo frequentava i locali della ditta VA, ove la droga veniva custodita e lavorata e dove si incontravano i componenti dell'organizzazione di trafficanti, ma anche che lo stesso in una occasione (la sera del 26.2.08) era stato visto uscire da detti locali, in compagnia di CC AN e di VA LE e gettare all'interno di un cassonetto un involucro, poco dopo recuperato dagli agenti, contenente due buste di cellophane ritagliati che presentavano numerosi fori di forma circolare, nonché sedici ritagli, pure di forma circolare;
materiale notoriamente utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Circostanze dalle quali legittimamente i giudici del merito hanno ritenuto di trarre la convinzione che il gruppo si fosse incontrato in detti locali per provvedere al confezionamento della droga.
Conferma della responsabilità dell'esponente è stata legittimamente rinvenuta nelle conversazioni successivamente intercettate, che attestavano i rapporti esistenti tra l'imputato ed altri componenti il gruppo di trafficanti (AN TO), In particolare, è stata ricordata la conversazione intercorsa la sera dell'8.3.08 tra il TA ed il AN, nel corso della quale quest'ultimo aveva informato il primo dell'arresto di CC AN e VA LE e gli aveva fissato un appuntamento presso un bar. Incontro certamente avvenuto perché ad esso, con successiva telefonata, aveva fatto riferimento il AN, parlando con ER TI, che era stato anche informato che il TA stava andando a vedere cosa fosse accaduto. In effetti, hanno osservato ancora i giudici, nella stessa serata dell'8 marzo si erano presentati presso il comando provinciale dei carabinieri di EC TA RC (fratello di DA) e VA RA (fratello di LE) per chiedere notizie in ordine alla posizione di VA LE. Nel corso di una successiva telefonata, il TA aveva poi informato AN della gravità della situazione.
La motivazione sul punto svolta nella sentenza impugnata, accompagnata da un'attenta e corretta valutazione degli elementi probatorì acquisiti, non presenta, dunque, alcun vizio, donde l'infondatezza del motivo proposto.
10.2 - Ugualmente infondata è la censura concernente la mancata assunzione di prova decisiva, rappresentata da una perizia volta ad accertare se sulla busta ritrova nel cassonetto la sera del 26.2.08 vi fossero o meno le impronte digitali dell'imputato. Anche a tale proposito, le argomentazioni svolte dai giudici del gravame si presentano del tutto condivisibili laddove essi hanno osservato, non solo, che si procedeva con rito abbreviato non condizionato dall'espletamento di una perizia dattiloscopica, ma anche che il TA era stato visto dal personale di PG presente sul posto gettare nel cassonetto l'involucro in questione e che lo stesso VA aveva confermato tale circostanza.
-11- VE RA.
11.1- Quanto al primo dei motivi proposti, concernente presunti difetti di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni, con conseguente inutilizzabilità delle relative conversazioni, osserva la Corte che il giudizio di genericità della censura, già espresso dalla corte territoriale nei confronti dei motivi d'appello svolti negli stessi termini dall'imputato, deve essere ulteriormente, ed ancor più, attesa la presente sede di legittimità, ribadito.
Il ricorrente, invero, nell'articolare il motivo di doglianza, fa riferimento del tutto generico ed incontrollabile alla "intera documentazione relativa alle operazioni telefoniche ed ambientali", pretendendo che il giudice di legittimità provveda a "sfogliarla" e prosegue con considerazioni ancora generiche fino a giungere all'invito a questa Corte a "verificare come numerosi dei decreti autorizzativi emessi dal Gip presso il Tribunale di EC non corrispondono al tipo di provvedimento giurisdizionale delineato dal codice di rito, segnatamente nella parte relativa alla motivazione", senza, peraltro, neanche chiarire le ragioni della presunta non corrispondenza.
Argomentazione che denuncia clamorosamente, non solo la genericità, ma anche la non autosufficienza del ricorso, che non tiene alcun conto dei principi affermati, sul punto, da questa Corte circa l'obbligo del ricorrente di indicare l'atto affetto dal vizio denunciato e di verificare che lo stesso sia acquisito al fascicolo inviato al giudice di legittimità, ovvero di curarne la produzione (Cass. n. 25315/12), ed ancora, circa l'obbligo di "illustrare adeguatamente le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle affermate censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori......non potendo il ricorso esaurirsi nell'invito alla Corte di cassazione alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è precluso alla Corte di legittimità" (Cass. n. 29263/10). Di qui, l'inammissibilità del motivo proposto.
11.2 - Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 - capo H) - e art. 73, stesso D.P.R. - capo I) -.
In realtà, il giudice del gravame è pervenuto alla decisione impugnata sulla base del significativo contesto probatorio emerso dalle indagini, che hanno visto il VE, non solo mettere a disposizione dell'organizzazione del IA la propria abitazione, divenuta base operativa del gruppo di trafficanti che colà custodivano lo stupefacente e provvedevano al confezionamento delle dosi - nell'abitazione erano custoditi, oltre ai 100 gr. rinvenuti all'interno, anche il kg. di hashish ed i circa 42 gr. di cocaina sequestrati il 25.1.08 a RU RC, di cui si è già detto, e si trovavano, inoltre, tutti gli strumenti necessari al confezionamento delle dosi (bilancino di precisione, sostanza da taglio, nastro isolante, frullatore, trovato intriso di cocaina) - ma anche partecipare attivamente alle operazioni di confezionamento (l'imputato è stato visto aprire la porta dell'abitazione ed accogliere i complici: IA, YD, RU, AN e altri componenti dell'organizzazione, nonché chiudere, all'ingresso dei sodali, le tapparelle delle imposte per impedire che dall'esterno potesse scorgersi lo svolgimento di tali operazioni). L'abitazione dell'esponente era, peraltro, il punto di riferimento dei trafficanti, il luogo presso il quale il IA fissava gli appuntamenti con i complici, come chiaramente emerso dalle conversazioni intercettate, specificamente richiamate dai giudici del merito.
Del tutto legittimamente, dunque, alla luce di tali acquisizioni probatorie, quei giudici hanno ritenuto il VE pienamente partecipe dell'organizzazione criminale contestata sub capo H). Nulla, peraltro, rilevando, ai fini della prova dell'effettiva partecipazione dell'imputato al sodalizio in questione, l'asserita breve presenza dello stesso nel contesto associativo contestato;
partecipazione, per quanto sopra esposto, chiaramente accertata ed interrotta solo dall'arresto del 25 gennaio.
Generiche sono, poi, le censure riguardanti i fatti contestati sub capo I), con le quali il ricorrente si limita a rilevare la contraddittorietà e lacunosità della motivazione senza indicare, tuttavia, le ragioni di un tal giudizio. Ciò a fronte di una motivazione che da specificamente conto delle ragioni della decisione adottata, fondata su elementi probatori di indiscutibile rilievo, ai quali il ricorrente nulla concretamente oppone.
11.3 - Manifestamente infondati sono gli ultimi motivi di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio.
In proposito, la corte territoriale ha reso motivazione del tutto adeguata e coerente, avendo rideterminato la pena inflitta all'imputato - previa esclusione dell'aggravante di cui al 3 comma dell'art. 74 e ritenuta la continuazione dei fatti oggetto dell'odierno procedimento con quelli giudicati con sentenza del 25.9.08, passata il giudicato - facendo corretta applicazione delle norme di riferimento e del potere discrezionale che la legge riconosce, in materia, al giudice del merito. Ciò vale anche con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, le cui ragioni sono state legittimamente individuate nel ruolo centrale svolto dall'esponente all'interno dell'organizzazione e nella condotta processuale.
-12- Tanto osservato con riguardo ai motivi di ricorso proposti da ciascun imputato, osserva ulteriormente la Corte che, nei confronti degli imputati HI FA e LA DR, riconosciuti responsabili di condotte delittuose ricondotte nell'ambito della fattispecie prevista art. 73, sub comma 5, debbano svolgersi le seguenti considerazioni.
Occorre, in particolare, rilevare che, a seguito di recenti interventi della Corte Costituzionale e dello stesso legislatore, l'assetto normativo in materia di stupefacenti è radicalmente mutato.
Si rileva, in particolare, per quanto qui interessa, il novum normativo introdotto con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con la L. 21 febbraio 2014, n. 10, con riguardo alla fattispecie prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nel senso che, se da un lato ne sono stati confermati gli elementi caratterizzanti la individuazione dei fatti di minor gravità, dall'altro, ne è stata ridefinita la natura giuridica poiché essa non costituisce più circostanza attenuante, bensì autonomo titolo di reato (come è già possibile rilevare fin dall'apertura del testo normativo che, con la formula "salvo che non costituisca più grave reato", chiarisce che si è in presenza di un'autonoma fattispecie incriminatrice). La stessa novella ha anche rivisto in melius il trattamento sanzionatorio che, per la fattispecie in esame, prevede una pena edittale massima più contenuta (cinque anni di reclusione). Ancor più di recente, peraltro, la materia ha subito un'ulteriore modifica, ancora favorevole agli imputati, posto che, in sede di conversione del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 (con L. 16 maggio 2014, n. 79), è stata prevista, per la predetta fattispecie, la pena della detenzione da sei mesi a quattro anni e della multa da 1032,00 a 10.329,00 Euro, con eventuale sostituzione della stessa con la sanzione del lavoro di pubblica utilità.
Il nuovo assetto normativo, sensibilmente mutato e, per il caso che qui interessa, in termini più favorevoli all'imputato rispetto alla normativa precedente, deve essere applicato alla fattispecie in esame, ex art. 2 c.p.. Da ciò consegue che le pene inflitte allo HI ed al
LA, ritenuti responsabili, tra l'altro, del delitto di cui al comma 5 del richiamato D.P.R. - capo I) quanto allo HI, capo K) quanto al LA - non rapportate a tale nuovo assetto ed ai nuovi parametri edittali, devono essere rideterminate dal giudice del merito. Da ciò consegue l'annullamento, in punto di trattamento sanzionatorio, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di EC, rimanendo assorbite tutte le questioni proposte dallo HI in punto di trattamento sanzionatorio.
Per il resto, i motivi proposti dallo HI e dal LA devono essere rigettati. Così come i ricorsi di IA EP, CC AN, YD OL, ER EG, EL ME, ER TI, SP AN, CC VI, TA DA e VE RA, che devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di LA DR e HI FA, limitatamente al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo K) per il LA e per il reato di cui al capo I) per lo HI, e rinvia per nuovo esame su tali punti ad altra sezione della Corte d'Appello di EC.
Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti LA e HI. Rigetta i ricorsi di IA EP, CC AN, YD OL, EL ME, ER TI, SP AN, ER EG, CC VI, TA DA e VE RA e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014