Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 7785
CASS
Sentenza 5 dicembre 2013

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È inammissibile il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali per disporre la sostituzione integrale della parte errata della motivazione di un provvedimento con un nuovo testo contenente la motivazione corretta, poichè l'istituto previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile solo quando la rettifica non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2013, n. 7785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7785
    Data del deposito : 5 dicembre 2013

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