Sentenza 3 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/06/2002, n. 7987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7987 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 7 9 87 /02 LA CORT SUFREMAD CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE JULIO - Presidente - R.G.N. 20178/99 Cron. 22004 Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Rep. 1626 Dott. Olindo Rel. Consigliere SCHETTINO - Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Ud.29/01/02 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. f 3 GIU, 2002 per diritti € sul ricorso proposto da: AR LU, AR NA, IL CANCELLIERE AR LE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso 10 studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, difesi ENRICO BONELLI, CARMINE RUSSO, giusta dagli avvocati CANCELLERIA delega in atti;
ricorrenti
contro
DELLA PORTA GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO CONTI ROSSINI 95, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DE MAJO, difeso dall'avvocato 2002 VINCENZO DE MAJO, giusta delega in atti;
144 controricorrente Ed VE RI e CA AE int mich- -1- avverso la sentenza n. 370/98 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 25/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con esclusione del giudizio di merito, ex art.374 cpc. -2- R.G.N.20178/99 Oggetto: Prescrizione presuntiva. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3-5-1995, il tribunale di Nocera Inferiore, pronunciando sull'opposizione proposta da BE IA, RL AN, RL GI, RL SQ e RL NA al decreto ingiuntivo n.5282/92 emesso su ricorso dell'Arch. EL OR Gerardo per il pagamento della somma di lire 27.231.492, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di compensi per prestazioni professionali espletate su incarico di RL FR, dante causa degli opponenti, così decideva: a) dichiarava l'inefficacia del decreto opposto nei confronti di RL AN, perché notificato oltre il termine di efficacia di cui all'art.644 c.p.c.; b) accoglieva l'opposizione di BE IA per difetto di legittimazione passiva, in quanto la stessa aveva rinuziato all'eredità, e revocava il decreto emesso nei suoi confronti;
c) accoglieva, infine, l'opposizione proposta da RL GI, SQ ed AN IA e revocava anche nei loro confronti il decreto ingiuntivo, 2 ritenendo essersi verificata per gli stessi l'eccepita prescrizione presuntiva. sentenza dal EL OR eImpugnata la costituitisi in giudizio gli originari opponenti, la corte di appello di Salerno, con sentenza depositata il 25 agosto 1998, in accoglimento parziale della proposta impugnazione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato RL GI, SQ e NA al pagamento dell'importo di lire 4.538.500 per ciascuno in favore di EL OR Gerardo, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda al saldo, confermando nel resto;
ha dichiarato, inoltre, interamente compensate le spese del grado tra BE IA, RL SQ e EL OR Gerardo ed ha condannato RL GI, SQ ed NA al pagamento al EL OR della metà сти del giudizio, delle spese di entrambi i gradi compensando le stesse per l'altra metà. Per la parte che ancora qui interessa, la corte di appello ha ritenuto che nella concreta fattispecie non possa operare la eccepita prescrizione presuntiva del credito vantato dal professionista nei confronti del dante causa degli opponenti, in senza nulla specificare, da unaquanto costoro "1 3 erparte, eccepivano la prescrizione presuntiva dall'altra, di nulla dovere all'arch. EL OR, serbando così comportamento incompatibile con la pregressa dedotta eccezione, non mostrando adeguatamente il senso della loro espressione con allegazioni serie e corrette, che potevano escludere giudizio di incompatibilità" (così in sentenza). Ricorrono per la cassazione della sentenza RL GI, NA e SQ, denunciando: - Violazione e falsa Violazione di legge degli artt. 2956 e 2959 C. C., inapplicazione all'art.360 n. 3 c.p.c. Omessa, relazione e contraddittoria motivazione in insufficiente ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.; il tutto con riferimento alla statuizione del giudice di appello, con la quale è stato ritenuto, con motivazione illogica e contraddittoria, che l'affermazione degli eredi dell'originario debitore di "nulla dovere" all'arch. EL OR fosse incompatibile con l'eccepita prescrizione presuntiva. controricorso l'arch.Gerardo EL Resiste con preliminarmente eccepisce OR, che 4 l'improcedibilità del ricorso, in quanto notificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, che è stata pubblicata il 27-8-1998 e notificata alle parti soccombenti il 29-12-1999 (a RL GI) ed il 2-8-1999 ( a RL NA e SQ), ma non al procuratore costituito. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' infondata l'eccezione di improcedibilità> del ricorso sollevata dal resistente EL OR NA per pretesa tardività della notifica del ricorso stesso, posto che questo, viceversa, avuto riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 agosto 1998), che non è stata notificata, ed alla sospensione feriale del decorso dei termini ex lege n.742/1969, risulta notificato nel termine di cui all'art.327 c.p.c. (28-10-1999). Ed il ricorso merita anche di essere accolto. Nel motivare, invero, la statuizione, con la quale è stata rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dagli odierni ricorrenti, con riferimento al credito vantato dall'Arch. Gerardo EL OR nei confronti del loro dante causa RL FR, per pretesa incompatibilità del comportamento delle parti con l'eccepita 5 prescrizione, la corte salernitana così testualmente si esprime: < nella fattispecie invece gli opponenti, senza nulla specificare, da una parte eccepivano la prescrizione presuntiva, e dall'altra di nulla dovere all'arch. EL OR, serbando così comportamento incompatibile con la pregressa dedotta eccezione, non mostrando adeguatamente il senso della loro espressione con allegazioni serie e corrette, che potevano escludere giudizio di incompatibilità. Pertanto sul punto si impone la riforma della impugnata sentenza>. Ora, se è vero che, come ha ricordato la stessa corte, in materia di prescrizione presuntiva il comportamento dell'erede, che proponga la relativa eccezione, deve essere valutato dal giudice del merito in modo diverso rispetto a quello del debitore originario, in relazione alla sua eventuale non conoscenza del debito, la quale può avere idoneità a conferire a determinati comportamenti processuali (diversamente che se tenuti dall'obbligato originario) una compatibilità logica e giuridica con l'eccepita prescrizione (ved., tra le altre, sent.n.6674/81), è altrettanto vero che nel caso in esame non è stato chiarito, 6 con la proposizione più sopra testualmente trascritta, quale sia stato il comportamento> dei soggetti, eredi dell'originario debitore, ritenuto incompatibile con la pregressa dedotta eccezione e quale, invece, avrebbe dovuto essere eventualmente quello compatibile, posto che non è dato comprendere il significato dell'affermazione, riferita sempre al comportamento degli stessi soggetti, che non avrebbero mostrato adeguatamente il senso dell'espressione (di nulla dovere) con allegazioni serie e corrette che potevano escludere il giudizio di incompatibilità>. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio alla corte di appello di Napoli, che statuirà, con adeguata motivazione, ed alla luce dei criteri interpretativi enunciati in They materia da questa Suprema Corte, in ordine all'applicabilità o non, al caso di specie, della disposizione di cui all'art.2959 c.c. 7
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Rosario Julio)مهBe Julen Romani (Dr. Olindo Schettino). His folie #mi IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 03 GIU 2002 109T/29.4 455T 30,91 TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Regel Cil76728 4 10 (euro ) 0 3 0 8