Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 15/12/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 363/2025 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 69998 depositato in data 03.07.2025, proposto dal sig. A. C., nato a [...] (C.F.:
OMISSIS), elettivamente domiciliato in Palermo alla piazza Vittorio Emanuele Orlando 6, presso lo studio dell’ Avv. Dario Patti,
(C.F.:[...]- PEC: avv.dariopatti@pec.it), che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
CONTRO
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.
TO (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
CO AM (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. CO AR (c.f.[...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5.
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza pubblica del 02.12.2025, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente rassegna a questa Corte le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare la responsabilità dell'Istituto Nazionale di Previdenza ed assistenza (Inps), ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 c.c. e 1223 c.c., per i danni tutti subiti dal Sig. A. C. a seguito e a causa del ritardato adempimento nella erogazione e liquidazione della pensione dovuta a far data dal 1.1.2017 ed a causa del mancato invio della Certificazione Unica 2018 per redditi 2017, e per il ritardato pagamento e liquidazione del TFS; - Indi, condannare l’INPS, al pagamento in favore del sig. A. C. del risarcimento del danno patrimoniale subito, nella misura di €.5.379,00, oltre ai costi subiti per l’utilizzo di extrafido sul c/c, oppure nella misura differente che l’Ill.mo Giudice vorrà riconoscere, se del caso, anche a seguito di nomina di un consulente tecnico d’ufficio per il quale si fa espressa richiesta, - Indi, condannare l’INPS, al pagamento in favore del sig. A. C. del risarcimento dei danni non patrimoniali come allegati in atti; - Rivalutare le somme liquidate, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dalla data in cui è stato conseguito il diritto, sino all’effettivo soddisfo”.
II. A suffragio delle conclusioni trascritte, il C. espone:
a) che, in data 31.12.2016, veniva collocato a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro intercorso con l’ex datore di lavoro “Provincia Regionale di Palermo” (ente Città Metropolitana di Palermo), giusta determina dirigenziale del 27.12.2016 (all.18);
b) di aver presentato, in data 6 ottobre del 2015, domanda di riscatto pensionistico inoltrata all'Inps (all. 0 INPS.5500.06/10/2015.0375707) e che, in data 19.12.2016, ha inoltrato domanda di pensionamento (all. 0);
c) di aver maturato, dunque, a decorrere dal giorno 1.1.2017, il diritto a percepire la pensione diretta di anzianità;
d) non di meno, ad onta dei numerosi solleciti proposti, egli si è ritrovato a non percepire l’assegno pensionistico né TFS per oltre un anno, sussistendo un immotivato ritardo da parte dell'Inps nell’evasione delle pratiche e nella relativa erogazione e liquidazione:
ciò che gli procurò grave disagio economico ed emotivo. In effetti, si trovò costretto in questo periodo a ricorrere a prestiti presso Istituti di credito e finanziarie per potere fare fronte ai bisogni di prima necessità e a perdere importanti detrazioni fiscali garantite dall’Erario;
e) in dettaglio – posto il silenzio di INPS nell’esitare la pratica di pensionamento anche a fronte delle diffide sue (pec del 21.11.2016:
doc.1) e del suo procuratore (06.7.2017: doc. 2) – l’Inps, si determinò, solo in data 19.7.2017, a comunicare di avere avviato tutte le procedure necessarie alla liquidazione della pensione e di aver trasmesso la richiesta della sistemazione della posizione assicurativa dell'interessato. L’INPS rappresentava, infatti, che l’amministrazione già di sua appartenenza non aveva ancora provveduto a chiudere la suddetta "esigenza", per quanto siffatta operazione fosse necessaria a definire il procedimento di riconoscimento della pensione (doc. 3);
f) di aver in conseguenza diffidato, in data 20.7.2017 (doc. 4), la
“Città Metropolitana di Palermo” (ente datore di lavoro) al fine di sollecitare la risoluzione dell’esigenza indicata dal funzionario INPS;
g) che, in data 28.7.2017, la Città Metropolitana di Palermo (doc.
5) comunicava che, già dal mese di aprile del 2017, aveva provveduto ad inviare per via telematica i dati necessari all'Inps per la sistemazione della posizione assicurativa del sig. C. e di non essere dunque a conoscenza delle "esigenze" evidenziate dall’Ente pensionistico;
h) non avendo egli ricevuto, sino al successivo mese di settembre 2017, né notizie sulla definizione del procedimento amministrativo né la erogazione delle somme dovute dall’Ente a titolo di ratei pensionistici arretrati, si era dunque indotto, in data 7.9.2017, a diffidare nuovamente INPS e Città Metropolitana di Palermo, alla conclusione del procedimento (doc. 6);
i) che, tuttavia, solo il 3 gennaio 2018 l'Inps provvedeva a liquidare una prima parte degli arretrati (doc. 9), restando peraltro debitrice anche dell’intero TFS dovuto. Difatti nonostante l’avvenuta liquidazione (parziale) dei ratei di pensione e la cessazione del rapporto di lavoro avvenuta, come detto, in data 31.12.2016, l’attore al mese di aprile del 2018 non aveva ancora ricevuto dall’ INPS nemmeno il pagamento del TFS. In tale prospettiva, fu costretto nuovamente (giusta pec del 27.4.2018) a diffidare nuovamente Inps al versamento di quanto dovuto a titolo di TFS oltre interessi a far data dal 1.4.2018 (doc. 7);
j) che, con la medesima diffida, egli aveva peraltro richiesto ad INPS di vedersi inviata la Certificazione Unica 2018, relativa ai redditi percetti nell’anno fiscale 2017, in quanto la stessa risultava necessaria per presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi e potervi inserire le detrazioni per "spese di ristrutturazione edilizia”
sostenute dal contribuente (pari alla quota annuale del 36 % delle spese sostenute, detraibili in dieci anni ex. 16- bis del Dpr 917/86 e ss.
mm. nel limite complessivo di 48.000 euro per unità immobiliare). Sul punto, il C. evidenzia (doc. 16) di aver provveduto alla ristrutturazione dell’immobile di sua proprietà sito in Palermo, via Porta di Castro 49/57 (doc. 10 e doc. 16, pag. 6, rigo 29).
Precisamente, le spese di ristrutturazione (la cui prima detrazione era avvenuta con riferimento ai redditi dell’anno 2010) erano state sostenute dal sig. C. tra il 2009 ed il 2010 per un totale di €. 221.669,00
(doc. 10), consentendo una detrazione dell’importo complessivo di €
53.790,00 da suddividersi in 10 anni. In conseguenza, per l’anno 2017, egli avrebbe avuto diritto ad una detrazione fiscale da escutersi nell’anno 2018 pari ad €.5.379,00, come evidenziato anche dalla dichiarazione dei redditi precedente (id est 2017 per l’anno 2016) e successiva (2019 per l’anno 2018) nelle quali tale importo è stato regolarmente detratto (doc. 17 – rigo 29).
III.2. Sulle premesse descritte, il ricorrente, dedotto il paradigma giuridico (art. 1218 c.c.) cui ricondurre la pretesa risarcitoria da danno da ritardo attivata in questa sede, conclude nel senso di aver patito i seguenti pregiudizi patrimonialmente valutabili:
- danno da ritardato pagamento della pensione e da conseguente mancato rilascio della CU 2017, finalizzata a consentire la presentazione del modello 730 dell’anno fiscale corrispondente e, quindi, a detrarvi la quota annuale di spese di ristrutturazione. Il danno, per tale voce, è stimato in euro 5.379,00 pari all’importo della detrazione così perduta;
- danno da ritardo nella erogazione della pensione e del TFS che lo hanno esposto alla complicata condizione di non poter far fronte ai propri bisogni economici quotidiani suoi e dei suoi familiari (n. 3)
integranti il nucleo familiare. Per sostentarsi, infatti, egli, per oltre un anno, ha fatto affidamento esclusivamente sulla facoltà di scoperto della propria carta di credito, con correlativa applicazione di interessi e commissioni percentuali sullo scoperto da parte dell’istituto di credito (doc. 11);
- danno non patrimoniale derivante dalla privazione della sua libertà (concreta) di andare in pensione.
III. In data 21.11.2025, si è costituito INPS, il quale, all’esito della analitica ricostruzione dei contenuti del ricorso introduttivo, ha concluso per la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del G.A. e, in subordine, per il rigetto del ricorso nel merito.
III.1. INPS precisa in punto di fatto che:
- il competente reparto amministrativo ha fatto presente che, in data 21.11.2016, è stata sollecitata non la definizione del trattamento pensionistico quanto l’istanza di riscatto presentata in data 06.10.2015
(all.1) e che, ancora, tale sollecito era pervenuto anche dall’Amministrazione con PEC del 30.11.2016 (all.2);
- sono intervenute con l’amministrazione datoriale diverse interlocuzioni sin dal maggio 2016 (all.3 4 e 5), affinchè provvedesse alla sistemazione della posizione assicurativa del dipendente e che, solamente in data 12.12.2016, l’iter interlocutorio si è concluso con l’inserimento dell’ultimo miglio. In data 20.12.2016, inoltre, è stato emesso il provvedimento di riscatto accettato dal ricorrente in data 23.01.2017;
- a seguito della definizione del riscatto, il reparto pensioni, in data 23.12.2016, ha provveduto alla certificazione del diritto a pensione in base alla disciplina previgente la L. 214/2011, finalizzata all’applicazione dell’art.2 comma 3 del D.L. 101/2013 convertito in L.125/2013 (all. 6), mentre l’Amministrazione ha deliberato il collocamento a riposto del dipendente a far data dal 30.12.2016;
- sulla base dell’istanza di pensione on line prodotta in data 19.12.2016 (all.7), con atto n. OMISSIS del 16.10.2017 (all.8) è stato definito il trattamento pensionistico su rata 01/2018;
- la procedura di liquidazione è stata particolarmente complessa tanto da risultare necessario richiedere anche il modello PA04 cartaceo richiesto all’amministrazione competente pervenuto solo in data 12.09.2017 (all.10): momento a partire dal quale soltanto possono farsi decorrere i termini per la definizione della domanda di pensione;
- peraltro, già negli ultimi mesi dell’anno le procedure applicative dell’Istituto non consentono la liquidazione di nuovi trattamenti pensionistici e che, ancora, il pagamento degli arretrati avvenuto il 03 gennaio 2018 deriva da una lavorazione effettuata dall’Istituto in tempi del tutto celeri e corretti (se la determina pensionistica risale al 16/10/17; la copia del lotto di lavorazione è appena successiva ossia del 19/10/17);
- poiché l’erogazione delle somme è intervenuta nell’anno 2018 nessuna CU poteva essere rilasciata per l’anno 2017.
III.2. Per INPS dunque:
- sulla domanda risarcitoria, non sussiste potestas iudicandi di questa Corte essendo munito di giurisdizione il G.A;
- nessuna responsabilità contrattuale può dirsi esistente nella fattispecie in questione.
IV. All’odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Secondo univoco indirizzo giurisprudenziale, la potestas iudicandi a decidere le controversie relative al trattamento di fine servizio spettano al Giudice del rapporto di lavoro – in fattispecie, il G.O. in funzione di Giudice del lavoro che espressamente si indica ai fini della riassunzione ai sensi dell’art. 17 co. 3 c.g.c. – e non a questa Corte, la quale gode di giurisdizione piena ed esclusiva in ordine a domande relative al trattamento di quiescenza a totale o parziale carico dello Stato (ex plurimis, Cass. SS.UU. n.11849/2016, n.
25039/2013 e n. 10455/2008). A fiortiori, non spetta a questa Corte ma al G.O. decidere le controversie connesse al TFS, quale, appunto, deve qualificarsi la domanda risarcitoria da ritardata liquidazione del trattamento di fine servizio.
2. Per converso, sussiste la giurisdizione di questa Corte sulla domanda risarcitoria da ritardo procedimentale nella liquidazione del trattamento di quiescenza. La controversia, infatti, ponendo in questione l’inadempimento o il mancato esatto adempimento di obbligazioni riconducibili al rapporto pensionistico, appartiene alla Corte dei conti, posto che, nell’ambito del corretto adempimento di esse, si inscrive anche la “violazione delle modalità e dei termini, predeterminati dalla legge o indicati in appositi regolamenti, afferenti, oltre la determinazione del trattamento di quiescenza, anche gli eventuali effetti che l’ordinamento prevede in ordine alla tempestività delle varie fasi del procedimento amministrativo preordinate all’adozione del provvedimento finale di natura previdenziale” (App. Sicilia, sent. n. 8/2018 che accoglie l’appello ex art. 171 c.g.c., proposto dal P.M. contabile nell’interesse della legge, avverso la statuizione con cui il giudice di primae cure aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile con riferimento alla domanda dell’allora ricorrente in primo grado di
“risarcimento del danno causato dal ritardo dell’Amministrazione nell’emanare il provvedimento di concessione del trattamento di pensione”;
Cass. SS.UU., ord. n. 153/2013). Diversamente detto, la giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico – del quale, come in fattispecie, siano controversi “… solo ed esclusivamente i vantati diritti dei ricorrenti relativi al trattamento di quiescenza” - implica l’appartenenza alla medesima giurisdizione “anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. Cass. S.U. n. 7268/1994… Cass. S.U. n. 762/1995 e 10732/1998; nella giurisprudenza della Corte dei conti, cfr. la sentenza 18.2.2003 n. 21)”. Il che accade, specificamente, allorché “i danni lamentati dai ricorrenti riguardano gli effetti del mancato (tempestivo)
conseguimento della pensione” (Cass., SS. UU., 2298/2008).
Recentemente questa Corte ha ribadito l’orientamento richiamato
(sent. n. 64/2025) e, allo stesso modo, le SS.UU. della Suprema Corte di cassazione con la ordinanza n. 5236/2025. Erra dunque INPS quando ascrive la giurisdizione sulla controversia alla giurisdizione esclusiva del G.A. in tema di “risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo” (art. 133 co. 1 lett. a) n. 1), la quale va affermata allorché il G.A. vanti giurisdizione, generale di legittimità ovvero esclusiva, sul procedimento amministrativo la cui tardiva conclusione determini il danno lamentato: ciò che, difettando l’esercizio di un potere diluito in un procedimento amministrativo in senso stretto, non è a proposito dei procedimenti condotti da INPS per determinare/liquidare il trattamento di quiescenza in favore dell’
“avente diritto”.
3. La domanda è fondata nei sensi che seguono.
3.1. Premette il Decidente che la fattispecie risarcitoria dedotta in giudizio dal ricorrente va ricondotta al paradigma della clausola atipica del "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. (T.A.R. Puglia Bari sez III 25 febbraio 2010 n. 688; Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 02 maggio 2011, n.
1111), conseguendone la necessità, per il soggetto danneggiato, di fornire la prova della condotta antigiuridica, dell’elemento soggettivo almeno colposo (riferito all’organizzazione amministrativa), del nesso di causalità e dell'entità del danno. A tale ultimo riguardo, non si ammette nella giurisprudenza richiamata la possibilità per il danneggiato di invocare il principio acquisitivo e pretendendosi, anzi, che lo stesso quantomeno alleghi circostanze di fatto precise anche ai fini del ricorso a presunzioni semplici.
3.2. Nel caso di specie:
- al ricorrente si trattava di conferire la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema Misto a decorrere dal 31/12/2016
(cfr. all. 8 alla memoria di INPS);
- il C. ha comprovato che il termine di conclusione del procedimento
(doc. 15 al ricorso) teso al riconoscimento, in suo favore, della prestazione per cui è processo era certamente non superiore a novanta giorni. Tanto, in particolare, laddove, nel quadro della tabella A allegata alla determinazione presidenziale INPS del 02.07.2010, si enuclei il termine procedimentale consimile più favorevole ad INPS;
- il C., come condiviso da INPS, ha prodotto istanza di pensione on line in data 19.12.2016 e, pertanto, il termine di conclusione del procedimento cadeva nei novanta giorni successivi, sul presupposto
(art. 6 del regolamento all. 15 al ricorso introduttivo) (all.7) che l’istruttoria procedimentale, al pari dell’acquisizione di documenti ulteriori, hanno rilevanza meramente interna e non sospendono il procedimento. Sta di fatto che, ove l’acquisizione del flusso informativo presso l’amministrazione datoriale integri causa di sospensione del procedimento, come da INPS nei fatti argomentato, quest’ultima causa è cessata nell’aprile del 2017. Con attestazione rimasta priva di specifica e seria contestazione, infatti, in data 28.7.2017 la Città Metropolitana di Palermo (doc. 5 al ricorso) – nel riscontrare la diffida del ricorrente datata 20.07.2017 (doc. 4 al ricorso)
– ha comunicato che, già dal mese di aprile del 2017, essa aveva provveduto ad inviare per via telematica i dati necessari all'Inps per la sistemazione della posizione assicurativa del sig. C.
- la superiore conclusione è peraltro suffragata dall’evenienza che non trova riscontro in atti l’affermazione di INPS secondo cui la procedura di liquidazione sia stata particolarmente complessa tanto da risultare necessario richiedere anche il modello PA04 cartaceo, richiesto effettivamente all’amministrazione competente e pervenuto solo in data 12.09.2017. Del preteso allegato 10 alla propria memoria, evocato da INPS a comprova dell’affermazione, non vi è infatti prova in atti;
- al più tardi al luglio 2017 (e cioè ipotizzando, sempre a vantaggio di INPS, che i novanta giorni decorrano ex novo dalla cessazione di una causa di “sospensione” anziché di “interruzione”), dunque, il procedimento ad istanza di parte doveva essere concluso. Sicché, a voler accreditare la sola labiale affermazione di INPS per cui “già negli ultimi mesi dell’anno le procedure applicative dell’Istituto non consentono la liquidazione di nuovi trattamenti pensionistici”, si può pacificamente ritenere che il caso di specie non ricadesse nella casistica richiamata da INPS;
- il numero di diffide prodotte dal ricorrente, senza mai ottenere da INPS - nell’osservanza del clare loqui che dovrebbe informare i rapporti fra parte convenuta e cittadini – risposte serie, attendibili e definitive fonda la riconoscibilità, in fattispecie, della colpa d’apparato e, per tale via, la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo di responsabilità per danno da ritardo. INPS, nel proprio regolamento, eleva d’altronde espressamente (art. 9) la tardiva adozione del provvedimento espresso dovuto a fonte di responsabilità risarcitoria per danno da ritardo;
- il C., da ultimo, ha provato con rassicurante certezza di aver perduto – in ragione del ritardo nell’adozione dei provvedimenti attesi, della liquidazione del trattamento di quiescenza e del conseguente omesso rilascio della CU (anch’essa dovuta ove nell’anno 2017 al ricorrente fosse stato liquidato l’assegno pensionistico) – la detrazione fiscale pari ad euro 5.379,00, sempre presente viceversa nei modelli 730 presentati formalmente presso l’agenzia delle entrate per l’anno fiscale precedente a quello controverso ed a quello successivo (come da documentazione prodotta dal ricorrente). In assenza del rilascio della CU 2017, gli è stato infatti inibita la presentazione del modello 730 dell’anno fiscale corrispondente. Il danno sofferto può dunque stimarsi come pari all’importo della detrazione perduta;
- nessuna ulteriore voce di danno risulta viceversa provata dal ricorrente. L’esame dell’estratto conto da questi versato in atti consenti di dire che le trattenute mensili su conto corrente per causale mutuo (id est il finanziamento cui allude il C. come fonte di sostentamento in assenza di assegno pensionistico da lui, in conseguenza, necessariamente accesa) risalgono a tempo di gran lunga antecedente all’anno 2017 (si confronti il numero di rata/mutuo). Difetta dunque ogni prova del rapporto di causalità fra finanziamento e ritardo nella liquidazione dell’assegno pensionistico.
In ordine al danno legato all’esercizio della facoltà di scoperto della propria carta di credito ai fini del proprio sostentamento, la documentazione prodotta (ancora estratto conto) - in assenza del contratto/clausola che regola lo “scoperto” – appare priva di seria significatività. Deve d’altronde negativamente apprezzarsi la
“promiscuità” della prospettazione del danno in questione con quella infondatamente proposta a proposito dell’accensione del finanziamento ad hoc, francamente sintomatica, a sua volta, della insufficienza probatoria del documento prodotto per comprovare anche questa voce di danno asseritamente sofferta;
- quanto, inoltre, al danno non patrimoniale derivante dalla privazione della sua libertà (concreta) di andare in pensione, lo stesso risulta solo genericamente dedotto. Diversamente, alcuna libertà del ricorrente di andare in pensione risulta lesa, visto che lo stesso è stato collocato in quiescenza a domanda. Al più – ma si torna al danno patrimoniale – si tratta di acclarare, nei sensi precisati, il pregiudizio economico effettivamente sofferto per il ritardo nella liquidazione della prestazione pensionistica.
4. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, deve condannarsi INPS al risarcimento del danno in favore del ricorrente e stimato, al momento della perdita, in euro 5.379,00. A tale somma
(Cass, SS.UU., sent. n. 1712/1995) va aggiunta: (i) la rivalutazione monetaria dal 31.07.2017 (termini prudenzialmente identificato per concludere il procedimento, pagando quanto dovuto e determinando l’insorgenza del presupposto per il rilascio della CU 2017) e fino al deposito della sentenza; (ii) gli interessi legali su euro 5.379,00 dal 31.07.2017 e fino a deposito della presente decisione; (iii) gli interessi legali sulla somma delle poste-risultato di cui ai punti (i) e (ii)
immediatamente precedenti dal deposito della decisione e fino ad effettivo soddisfo.
5. La novità delle questioni in fatto ed in diritto trattate, unitamente alla declaratoria di inammissibilità di alcune domande –
si rammenta che l’art. 31 co. 3 c.g.c. accorda al Giudice un potere e non un obbligo di compensazione in siffatte evenienze – e la declaratoria di infondatezza di alcune poste di danno sofferte, atte a controbilanciare l’accoglimento parziale del ricorso, appaiono, nel complesso, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:
- dichiara inammissibile la domanda risarcitoria per ritardo nella liquidazione del TFR per difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed in favore del G.O.;
- - nel resto, accoglie parzialmente il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazione;
- compensa le spese di giudizio.
Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 02.12.2025.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo,11 dicembre 2025 Pubblicata il 15 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)