Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2017, n. 29830
CASS
Sentenza 3 luglio 2017

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Non vi è compatibilità tra l'attenuante della provocazione ed un reato che, in concreto, si manifesta come abituale, attraverso una serie di reiterati comportamenti antigiuridici di analoga natura, in quanto quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto costituisce, in realtà, espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta cui l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno. (Fattispecie in tema di molestie alle persone).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/07/2017, n. 29830
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29830
    Data del deposito : 3 luglio 2017

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