Sentenza 27 ottobre 2000
Massime • 1
Non vi è compatibilità tra l'attenuante della provocazione e un reato a condotta abituale, quale quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall' all'art. 572 cod. pen., contrassegnato costitutivamente da una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura che si ripetono e si replicano nel tempo, posto che in tal caso quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto si presenta, in realtà, come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta, al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2000, n. 12307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12307 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 27/10/2000
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - N. 1692
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TITO GARRIBBA - Consigliere - N. 2752/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UA NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 12/11/99 della Corte d'appello di PALERMO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO IADECOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
- Con sentenza 12/11/99 la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione 19/11/96 del Pretore della stessa città, che aveva condannato UA AO alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 572 C.P. (per aver maltrattato la propria moglie AG NA e i propri figli NZ, RO, LO, AN e IG, con condotte reiterate e abituali, con percosse, ingiurie, atti di disprezzo e di violenza e, da ultimo, impedendo alla moglie e ai figli di fare rientro nella casa familiare, dalla quale li estrometteva. In Palermo, fino al dicembre 1991).
- In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza: come non fossero provati i presupposti per la riunione con altro procedimento e/o per la continuazione rispetto ad altri reati;
come non fosse stato fornito alcun elemento attestante "che in sede civile fosse stata acclarata l'addebitabilità della separazione alla AG"; come fosse da ribadire il diniego delle attenuanti generiche;
come apparisse "priva di fondamento la richiesta di rinnovazione del dibattimento".
- Proponeva ricorso per Cassazione il UA, deducendo "Inosservanza della legge penale e in particolare degli artt. 62, 62 bis, 156 CP":
la Corte d'appello civile (con sentenza depositata il 24/2/97, non impugnata, e allegata al ricorso) aveva addebitato la separazione a responsabilità di entrambi i coniugi (dando atto anche della relazione extra-coniugale intrattenuta dalla donna per circa 18 anni); la motivazione delle sentenza civili consentirebbe di riconoscere che esso prevenuto "aveva agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui", e quindi di concedere le attenuanti generiche, con conseguente estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Le doglianze proposte dal UA sono manifestamente infondate. Se è vero che la Corte d'appello civile addebitò la responsabilità della separazione a entrambi i coniugi, non è men vero che i rispettivi comportamenti negativi furono ritenuti autonomi (e non interdipendenti) e proprio in quanto tali valutati (v. sentenza civile in atti).
Devesi ritenere, d'altro canto, che l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 CP non sia compatibile con un reato a condotta abituale (quale quello di cui all'art. 572 CP), contrassegnato costitutivamente da una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura che si ripetono e si replicano nel tempo, giacché in tal caso "quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva a un fatto ingiusto, si presenta - in realtà - come espressione di un proposto di rivalsa e di vendetta, al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno" (Cass. VI, sent. 10006 del 26/9/91, Nicoli). Può e deve aggiungersi, ancora, che il diniego delle attenuanti generiche fu adeguatamente motivato con l'espresso richiamo agli elementi di cui all'art. 133 CP ritenuti all'uopo di rilevanza decisiva, e cioè "la gravità del comportamento e la reiterazione dello stesso, deducibile da una precedente sentenza di condanna". - Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del UA al pagamento delle spese processuali e al versamento di L. 1.000.000= (somma che stimasi di giustizia, in relazione a tutti gli elementi del caso) alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 1.000.000 (un milione) in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000