Sentenza 3 febbraio 2004
Massime • 1
La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e non può, quindi, essere riconducibile all'ipotesi di reato continuato.
Commentario • 1
- 1. Pagamento del mantenimento dei figli in ritardo non giustifica molestie (Cass. 29830/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 14512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14512 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 03.02.2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 141
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 31202/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale di Trieste;
avverso la sentenza emessa dal GIP di Udine in data 12/5/2003 con la quale ai sensi dell'art. 162 bis c.p. dichiarava l'estinzione del reato di cui all'art. 660 c.p. per intervenuta oblazione nei confronti di:
LI RO nato ad [...] il [...].
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Giuseppe Febbraro ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il GIP di Udine accoglieva la richiesta di oblazione presentata per l'importo di euro 258, pari alla metà del massimo dell'ammenda, oltre alle spese del procedimento.
Contro la sentenza presentava ricorso il Procuratore Generale deducendo violazione di legge in quanto l'importo versato sarebbe inferiore al minimo perché il reato era continuato. Rilevava che poiché le molestie erano ripetute doveva applicarsi la disciplina del reato continuato.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Il reato di cui all'art. 660 c.p. è reato che per sua natura richiede la pluralità delle azioni di disturbo quando viene commesso per petulanza ed è quindi evidente che la pluralità delle condotte ne è elemento costitutivo e non costituisce pluralità di reati. Se ne deduce che il reato è unico e non continuato per cui bene è stata concessa l'oblazione per un importo unico pari alla metà del massimo dell'ammenda, con contemporanea condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2004