Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 14512
CASS
Sentenza 3 febbraio 2004

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Massime1

La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all'art. 660 cod. pen. e non può, quindi, essere riconducibile all'ipotesi di reato continuato.

Commentario1

  • 1Pagamento del mantenimento dei figli in ritardo non giustifica molestie (Cass. 29830/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2004, n. 14512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14512
Data del deposito : 3 febbraio 2004

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