Sentenza 23 novembre 2010
Massime • 1
Il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione. (Fattispecie di pedinamento a mezzo di autovettura condotta con manovre spericolate ai danni della persona offesa).
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- 1. Il reato di molestiehttps://www.studiocataldi.it/
Il reato di molestie è previsto dall'art. 660 del codice penale e fa parte delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica Reato di molestie: cosa si intende Bene giuridico tutelato Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo Elemento soggettivo La procedibilità La Cassazione sul reato di molestie Reato di molestie: cosa si intende In base alla previsione codicistica, il reato di molestie è quello commesso da "chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo". La pena prevista è quella dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a 516 euro. …
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L'elemento materiale della molestia è costituito dall'interferenza non accettata che altera fastidiosamente o in modo inopportuno, immediato o mediato, lo stato psichico di una persona; l'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente. Il reato di molestia non ha natura necessariamente abituale e richiede necessariamente una reiterazione di comportamenti intrusivi e sgraditi …
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Aderendo all'interpretazione ermeneutica secondo la quale il criterio di riferimento per sussumere una determinata modalità di comunicazione nel concetto di “mezzo del telefono”, di cui all'art. 660 cod. pen., la Corte ha sottolineato che l'invasività del mezzo adoperato dal destinatario rileva in sé laddove provochi, nella vittima, un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana, in generale. Nel caso di specie, il Gup del Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, condannava l'imputato al pagamento di € 200,00 di ammenda – perchè ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., aggravato, ex art. 61 n. 2 cod. pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 43439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43439 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2010 |
Testo completo
In caso di diffusione del
O S C U R A T A prosent provvedimento 19 / 10 omitere le generalità e all ali dali Klentificativi,
a noma dell'art. 52 in quanto:dig
☐ disporo o'uficio
REPUBBLICA ITALIANA
☐ a richiesta di parte
☑ imposto dalla legge IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Presidente - N. २०५० Dott. LUIGI LANZA
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N, 31892/2010
- Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
Dott. ANNA MARIA FAZIO
- Consigliere -
Dott. ERSILIA CALVANESE
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
N. IL "omissis" 1) N.M.
avverso la sentenza n. 925/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/02/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LINA MATERA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per ilпідете delricorso
Line Matin
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
FATTO
Con sentenza in data 11-3-2009 il Tribunale di Lecce, Sezione
Distaccata di Campi Salentina, dichiarava N.M. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 612 comma 2, 660 c.p. ascrittogli al capo B) della rubrica e lo condannava alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione, oltre al risarcimento di danni in favore della costituita parte civile.
Con sentenza in data 10-2-2010 la Corte di Appello di Lecce dichiarava l'imputato responsabile anche del reato di cui agli artt.
81, 3 1. 8-2-2006 n. 54, 12 sexies 1. 1-12-1970, 570 c.p. ascrittogli al capo A) e, con le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. II N. per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi con un primo motivo dell'erronea applicazione della legge penale e della mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto per il reato di cui all'art. 570 c.p.
Deduce che l'imputato, non avendo un lavoro fisso e svolgendo solo saltuariamente qualche lavoretto, si è trovato nell'impossibilità di adempiere gli obblighi posti a suo carico dal giudice civile nel giudizio di separazione. Nella specie, pertanto, nessun addebito può essere mosso nei confronti del prevenuto, il quale, a causa della sua situazione economica particolarmente gravosa, поп ha potuto fornire alla figlia minore i mezzi di sussistenza.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e manifesta illogicità in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui
Lindnote all'art. 660 c.p. Sostiene che nessuna motivazione è stata fornita in ordine alla sussistenza del requisito della petulanza, che deve
1 O S C U RATA
necessariamente connotare la condotta molestatrice di cui alla fattispecie criminosa in esame.
Con un ultimo motivo il N. lamenta la mancanza C
manifesta illogicità della motivazione, non avendo la Corte di
Appello specificato le ragioni per le quali, nella determinazione della pena, non è partita dal minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 570 c.p.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza,
rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi tali mezzi di sussistenza
(Cass. Sez. 6, 2-5-2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15-1-2004 n. 715).
E' stato altresì puntualizzato che l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio "ad impossibilia nemo tenetur", solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'imputato (Cass. Sez. 6, 21-9-2001
n. 37419; Cass. Sez. 6, 23-1-1997 n. 5969). Sul piano soggettivo, si
è precisato che il dolo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella ipotesi di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non richiede il fine specifico di far mancare quei mezzi all'avente diritto, essendo invece sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità C nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo (Cass.
Sez. 6, 6-3-1985 n. 5431).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha accertato, con motivazione esente da palesi vizi logici e con apprezzamento in
2 O S C U R A T A
fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l'imputato,
all'epoca dei fatti, si trovava nelle condizioni di fornire i mezzi di sussistenza alla figlia minore, in quanto l'attività da lui svolta come marmista, sia pure saltuariamente, dimostra la sua concreta capacità di procurarsi, con il proprio lavoro, le risorse economiche necessarie per soddisfare le esigenze minime di vita della figlia.
Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame, discostandosi dalle valutazioni espresse dal Tribunale, ha affermato la responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 570
c.p., avendo dato atto che il N. ☐ purpur non versando in uno stato di assoluta indigenza economica, tale da rendere impossibile l'adempimento delle prestazioni, e pur essendo consapevole dello stato di bisogno in cui versava la figlia minore, certamente non in grado di procurarsi un reddito proprio, si è coscientemente liberamente sottratto ai propri obblighi di mantenimento nei confronti della stessa.
2) Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.
La Corte di Appello, sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte, ha ritenuto certo che il N. a bordo della sua auto,
ebbe a pedinare la S. e ad effettuare manovre spericolate che mettevano in pericolo l'incolumità della moglie, con la consapevolezza della idoneità del suo comportamento a molestare la donna.
Orbene, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la condotta tenuta dall'imputato appare oggettivamente idonea ad arrecare molestia e disturbo alla persona offesa, ponendola in una condizione di disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillità. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del prevenuto in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., atteso che, come stato
3 O S C U RA T A evidenziato nella sentenza impugnata, tale reato non necessariamente abituale, ma può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo e di molestia (Cass. Sez. 1, 8-7-2010 n.
29933; Sez. 1, 16-3-2010 n. 11514; Sez. 1, 22-4-2004 n. 23521).
3) Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, rientrando la fissazione della pena tra il minimo e il massimo edittale nel potere discrezionale del giudice di merito ed avendo, nella specie, la Corte di Appello motivatamente fissato la pena base per il reato di cui all'art. 570 c.p. in misura (mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa) superiore al minimo edittale (15 giorni di reclusione ed euro
103 di multa), in considerazione della gravità della condotta contestata.
4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23-11-2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Calamine Line motive
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 7 DIC 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
LI Scalia
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