Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 4053
CASS
Sentenza 12 dicembre 2003

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In tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2003, n. 4053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4053
Data del deposito : 12 dicembre 2003

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