Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2010, n. 29933
CASS
Sentenza 8 luglio 2010

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Il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione.

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  • 1Sedotta ed abbandonata, ma messaggi petulanti sono reato (Cass. 43642/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2023

    Le condotte moleste possono consistere anche nel ripetuto invio di e-mail disperate per l'abbandono: costituisce petulanza l'insistente intromissione nella sfera privata del destinatario, a nulla rilevando che ciò fosse conseguenza della sofferenza per l'interruzione della relazione sentimentale. La condotta, per essere molesta, deve non soltanto risultare sgradita a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo oppure rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Cassazione penale sez I penale ud. 6 aprile 2023 (dep. 27 ottobre …

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  • 2Decine di telefonate: condanna per molestie (Cass. 23186/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 giugno 2022

    La petulanza è una delle caratteristiche costitutive della contravvenzione in esame, per tale intendendosi un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà, che deve ricorrere nella struttura stessa del reato: in tal senso la petulanza attiene al perimetro della condotta penalmente rilevante, ed è antecedente alla verifica dell'elemento soggettivo, che consiste nella volontà della condotta e nella direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Corte di Cassazione sez. I penale ud. 15 febbraio 2022 (dep. 14 giugno 2022), n. 23186 Presidente Mogini – Relatore Liuni …

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  • 3E' configurabile il reato di molestie via whatsApp anche se la vittima può bloccare il contatto
    Avv. Francesca De Carlo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 22 dicembre 2021

    Aderendo all'interpretazione ermeneutica secondo la quale il criterio di riferimento per sussumere una determinata modalità di comunicazione nel concetto di “mezzo del telefono”, di cui all'art. 660 cod. pen., la Corte ha sottolineato che l'invasività del mezzo adoperato dal destinatario rileva in sé laddove provochi, nella vittima, un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana, in generale. Nel caso di specie, il Gup del Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, condannava l'imputato al pagamento di € 200,00 di ammenda – perchè ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., aggravato, ex art. 61 n. 2 cod. pen., …

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  • 4Pagamento del mantenimento dei figli in ritardo non giustifica molestie (Cass. 29830/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018

  • 5Molestia: basta contatto telefonico o sms (Cass. 6064/128)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2010, n. 29933
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29933
Data del deposito : 8 luglio 2010

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