Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
Il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione.
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- 1. Sedotta ed abbandonata, ma messaggi petulanti sono reato (Cass. 43642/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2023
Le condotte moleste possono consistere anche nel ripetuto invio di e-mail disperate per l'abbandono: costituisce petulanza l'insistente intromissione nella sfera privata del destinatario, a nulla rilevando che ciò fosse conseguenza della sofferenza per l'interruzione della relazione sentimentale. La condotta, per essere molesta, deve non soltanto risultare sgradita a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo oppure rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Cassazione penale sez I penale ud. 6 aprile 2023 (dep. 27 ottobre …
Leggi di più… - 2. Decine di telefonate: condanna per molestie (Cass. 23186/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 giugno 2022
La petulanza è una delle caratteristiche costitutive della contravvenzione in esame, per tale intendendosi un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà, che deve ricorrere nella struttura stessa del reato: in tal senso la petulanza attiene al perimetro della condotta penalmente rilevante, ed è antecedente alla verifica dell'elemento soggettivo, che consiste nella volontà della condotta e nella direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. Corte di Cassazione sez. I penale ud. 15 febbraio 2022 (dep. 14 giugno 2022), n. 23186 Presidente Mogini – Relatore Liuni …
Leggi di più… - 3. E' configurabile il reato di molestie via whatsApp anche se la vittima può bloccare il contattoAvv. Francesca De Carlo · https://www.avvocatoandreani.it/ · 22 dicembre 2021
Aderendo all'interpretazione ermeneutica secondo la quale il criterio di riferimento per sussumere una determinata modalità di comunicazione nel concetto di “mezzo del telefono”, di cui all'art. 660 cod. pen., la Corte ha sottolineato che l'invasività del mezzo adoperato dal destinatario rileva in sé laddove provochi, nella vittima, un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana, in generale. Nel caso di specie, il Gup del Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, condannava l'imputato al pagamento di € 200,00 di ammenda – perchè ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., aggravato, ex art. 61 n. 2 cod. pen., …
Leggi di più… - 4. Pagamento del mantenimento dei figli in ritardo non giustifica molestie (Cass. 29830/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 luglio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/07/2010, n. 29933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29933 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pubblica udienza
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 704
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 8229/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA PP N. IL 28/12/1969;
avverso la sentenza n. 569/2008 TRIBUNALE di SCIACCA, del 30/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO L., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SV0LGIMERNTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 30.11.2009 il Tribunale monocratico di Sciacca dichiarava NA SE colpevole del reato di molestie in danno di DI AR e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 60,00 di ammenda.
Riteneva dunque provato detto Tribunale che l'imputato avesse molestato il DI, marito della sua compagna, con le condotte di tallonare la sua auto, minacciarlo ed ingiuriarlo ripetutamente.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame deducendo:
a) vi era stata condanna per fatti (ingiuria e minacce) non contemplati nel capo di imputazione;
b) era stata riconosciuta una sola azione di molestia realmente contestata (il tallonamento con l'auto) non idonea ad integrare il reato, in quanto unica;
e la condanna era stata fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa ritenuta attendibile, mentre la sentenza non motivava in ordine alle contrarie deduzioni di esso imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiaro inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 3.1 - Il motivo di ricorso che invoca insussistenza del reato è del tutto infondato: deve invero essere rilevato come, per pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il reato di molestia, per sua natura non necessariamente abituale, possa essere realizzato anche con una sola azione (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 11514 in data 16.03.2010, Rv. 246792, P.G./Zamò; ecc.). La condotta di tallonare l'auto della parte lesa, con manovra insistita e disturbatrice (quanto pericolosa), sicuramente configura il reato in questione, realizzando "molestia" in senso giuridico (ed essendo, anzi, al limite della violenza privata), posto che costringe il molestato a ripetute e non volute manovre di adeguamento alla prevaricatrice condotta dell'agente.
3.2 - Ciò posto, è del tutto evidente che vi è stata condanna per il fatto contestato nell'imputazione (la condotta anzidetta), mentre per le concorrenti condotte di ingiuria e minaccia, ritenute ulteriori manifestazione del reato, deve ritenersi esservi stata contestazione in fatto (l'imputato era presente al dibattimento); ma - comunque - la loro eventuale ablazione (considerandoli elementi di sola corroborazione probatoria) nulla toglie al costrutto logico- giuridico della sentenza, attesa la sufficienza del comportamento antigiuridico considerato nel precedente paragrafo 3.1.. 3.3 - L'attendibilità della parte lesa è stata congruamente motivata dal giudice del merito sia con riferimento alla serenità del narrato, sia in relazione alla complessiva inattendibilità delle contrarie affermazioni dell'imputato. Neanche sul punto l'impugnata sentenza merita censura.
3.4 - In definitiva il ricorso, del tutto infondato, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente NA SE al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 08 Luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2010