Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato.
Commentari • 8
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Il reato di molestie è previsto dall'art. 660 del codice penale e fa parte delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica Reato di molestie: cosa si intende Bene giuridico tutelato Soggetti attivi e passivi Elemento oggettivo Elemento soggettivo La procedibilità La Cassazione sul reato di molestie Reato di molestie: cosa si intende In base alla previsione codicistica, il reato di molestie è quello commesso da "chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo". La pena prevista è quella dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a 516 euro. …
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Il reato di molestie, previsto dall'art. 660 c.p., è integrato quando taluno, in un luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con il mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca ad un altro soggetto molestia o disturbo. La previsione della contravvenzione in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati. La costante giurisprudenza della Cassazione ha già chiarito che per petulanza si intende ogni contegno di “arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà” (cfr., a riguardo, Cass. c.d. Girone n. 6064/2018; Cass. c.d. Zigrino n. 6908 del …
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Puntare lo smartphone verso una persona per registrarla integra gli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone perché suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima per il solo fatto dell'insistita proiezione dell'apparecchio, senz'altro idonea ad ingenerare il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e, quindi, a minare la sua serenità d'animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo (anche senza che vi sia la prova della registrazione / fotografia). Corte di Cassazione sez. I penale, ud. 14 ottobre 2022 (dep. 22 febbraio 2022), n. 6245 Ritenuto in fatto Con sentenza del 31 ottobre 2019 il Tribunale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2008, n. 17308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17308 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/03/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 481
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041577/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRIESTE;
nei confronti di:
1) LI IO N. IL 02/10/1958;
avverso SENTENZA del 06/11/2006 TRIBUNALE di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 novembre 2006 il Tribunale di Trieste dichiarava LI BI colpevole del reato di cui all'art. 660 c.p. e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, lo condannava alla pena di duecento Euro di ammenda;
pena interamente condonata ex L. n. 241 del 2006. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la Corte d'appello di Trieste, il quale lamenta violazione di legge, per omesso rispetto dei minimi edittali, tenuto conto della contestazione di reiterate violazioni dell'art. 660 c.p. e dell'omesso computo dell'aumento per la continuazione. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall'art. 660 c.p. per "petulanza" si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà; di conseguenza la pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato e non può, quindi, essere riconducibile all'ipotesi del reato continuato (in senso conforme Cass., Sez. 1^, 3 febbraio 2004, n. 14512, PG in proc. Pelliccia, rv. 228828).
Alla luce di questi principi correttamente il Tribunale di Trieste, in presenza di una pluralità di azioni di disturbo dettate da "petulanza", non ha applicato l'aumento per la continuazione e ha irrogato una pena che rispetta i limiti edittali stabiliti dall'art.660 c.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008