Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà. (Fattispecie in cui sono stati ravvisati gli elementi costitutivi del reato nella condotta dell'imputata, consistente in continue ed inconcludenti telefonate, contenenti sempre le stesse domande ed effettuate senza una ragione che ne giustificasse in alcun modo la reiterazione).
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2004, n. 19071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19071 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 430
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 003262/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA GI N. IL 22/07/1968;
avverso SENTENZA del 13/01/2003 TRIB. SEZ. DIST. di MARTINA FRANCA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per la inammissibilità del gravame, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 13.1.2003 il Tribunale Monocratico di Tarante - Sezione Distaccata di Martina Franca - dichiarava NA GI colpevole del reato di cui all'art. 660 c.p. - contestatole per avere, con continue telefonate anonime, arrecato molestia a TT NA MA - condannandola alla pena di Euro 300,00 di ammenda, oltre al risarcimento danni in favore della parte civile, ritenendo che la responsabilità dell'imputata fosse provata per il fatto che una delle telefonate era risultata provenire da una utenza telefonica intestata al padre dell'imputata, con cui quest'ultima conviveva, e la voce della stessa era stata riconosciuta dalla parte offesa. Osservava in particolare il giudice predetto:
- che erano nella specie ravvisabili gli elementi oggettivi e soggettivi della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., in quanto, attraverso le dichiarazioni della parte lesa, era emerso che la RA, la quale era direttrice titolare di una scuola materna privata, ubicata nello stesso quartiere di Martina Franca, dove si trovava il Centro socio-educativo diurno e ludoteca, gestito dalla Cooperativa "Futura - L'isola che non c'è", della quale era titolare la p.o. TT, aveva effettuato moltissime telefonate al predetto Centro educativo senza mai qualificarsi, facendo sempre le medesime domande e dilungandosi inutilmente in richieste di chiarimenti sui servizi offerti dal Centro e sulle attività disponibili;
- che il comportamento dispiegato dall' imputata tramite le telefonate, pur non caratterizzate da contenuti inurbani e ingiuriosi, per la loro ripetitività ed inconcludenza, si presentava caratterizzato dal requisito della petulanza, idonea ad interferire sgradevolmente nella sfera della tranquillità delle persone, e, in definitiva, in quanto tese ad arrecare disturbo e ad interferire nelle attività lavorative del Centro, poste in essere per biasimevole motivo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la RA, deducendo: a) carenza ed illogicità della motivazione relativa alla affermazione della responsabilità, in quanto gli elementi indiziari sui quali si era basata la sentenza di condanna erano del tutto insufficienti per identificare l'imputata come autrice delle telefonate;
b) erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che, in ogni caso, il contenuto delle telefonate non integrava gli estremi del reato di cui all'art. 660 C.P., in quanto avevano per oggetto richieste di informazioni sull'attività del Centro, non aventi nulla di pressante, impertinente o indiscreto.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è privo di fondamento e va, conseguentemente, respinto.
1. In ordine alla prima doglianza va rilevato che la stessa contiene esclusivamente censure di merito, per altro vaghe e generiche, con le quali si deducono, sostanzialmente, soltanto critiche alle considerazioni fattuali svolte dal Tribunale, ma non si denuncia, in pratica, alcun vizio di legittimità.
Nella specie, le valutazioni svolte dal giudice di merito in ordine alla precisa individuazione dell'imputata come autrice delle telefonate appaiono invece sorrette da logica, adeguata e sufficiente motivazione, per cui esse si sottraggono ad ogni censura in questa sede.
2. Relativamente al secondo motivo di gravame, ineccepibili, sul piano della aderenza a principi giuridici ormai consolidati, appaiono le considerazioni del tribunale.
Si è infatti correttamente ritenuto che la condotta dell'imputata - consistente in continue e inconcludenti telefonate, contenenti sempre le stesse domande ed effettuate senza una ragione che ne giustificasse in alcun modo la reiterazione - si configurasse come insistente e petulante nei riguardi della TT, sì da potersi ritenere sussistenti nella fattispecie sia l'elemento materiale (la molestia e la riprovevolezza del motivo) sia quello psicologico (intento di recare disturbo ad altri). È stato infatti precisato che il reato di cui all'art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone;
e richiede, sotto il profilo soggettivo, la volontà della condotta e la direzione della volontà verso il fine specifico di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà, (v., fra le altre, Cass., Sez. 1^, sent. n. 11755 del 20-11-1991, Poli), finalità che nella specie è stata ravvisata in base a valutazioni che non prestano il fianco a critiche di sorta sul piano della logica e della rispondenza a principi giuridici.
Si è ulteriormente chiarito che, ai fini della sussistenza del reato in esame, è sufficiente la coscienza e volontarietà della condotta, e che gli intenti perseguiti dall'agente, proprio perché attinenti alla sola sfera dei motivi, non hanno alcuna incidenza sulla finalità dell'azione in relazione alla quale si configura il dolo;
e che essi, a prescindere dalla liceità o meno delle motivazioni che siano alla base del comportamento del colpevole, sono del tutto irrilevanti, una volta che si sia accertato, come nella specie, che il comportamento del soggetto sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ovverossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone (v., in tal senso, Cass., Sez. 1^, sent. n. 11336 del 25-11-1992, Di Paolo). Non deve trarre in inganno l'espressione, usata dalla legge, "o per altro biasimevole motivo", perché essa vuole soltanto aggiungere alla petulanza, ritenuto di per sè un movente biasimevole, qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che è considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza (v. Cass., Sez. 1^, 7.1.1994 n. 3494, Benevento). In dipendenza di tali premesse, può quindi tranquillamente ribadirsi il principio che telefonare ripetutamente e insistentemente, fingendo di chiedere delle informazioni, ma in realtà con l'intento di interferire illecitamente nella sfera privata altrui, integra gli estremi del reato di cui all'art. 660 c.p., ascritto all'imputata. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004