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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12631 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 9/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n . 8034 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
Parte_1
in persona dell'avv. Francesco ELIA , avv. Daniela DE
[...]
SALVATORE)
Ricorrente
E
(Avv.C. Giordano ) CP_1
Resistente Oggetto : ripetizione d'indebito Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva in fatto : esso ricorrente , coniugato con la sig.ra era titolare dal marzo 2022 Persona_1 dell'assegno sociale quale unico reddito;
la moglie dal giugno 2023 percepisce solo l'assegno sociale;
con nota del 31.10.2024 l' comunicava la sussistenza di un indebiti CP_1 pari ad euro 4500,67, imputato alla linea capitale dell'assegno sociale per l'anno 2023 sostanzialmente azzerandola;
anteriormente alla detta comunicazione non gli era pervenuta alcuna comunicazione e l' non aveva provveduto all'autoannullamento del debito . CP_1
Argomentava in ordine alla irripetibilità dell'indebito e comunque all'infondatezza della pretesa di recupero;
evidenziava che esso ricorrente e la coniuge erano titolari esclusivamente di assegno sociale e quindi non sussisteva alcun obbligo dichiarativo ex Circolare n. 195/2015 e non poteva ritenersi superato il limite reddituale .Concludeva CP_1 chiedendo che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 4500,67 preteso dall' , con vittoria di spese da CP_1 distrarsi .
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso . Argomentava in ordine alla legittimità CP_1 del comportamento di esso ed alla fondatezza della richiesta di recupero CP_2 dell'indebito. I particolare evidenziava che : a) nell'anno 2023 il ricorrente presentava dichiarazioni per la permanenza dei requisiti previsti per la fruizione dell'assegno sociale con cui dichiarava di aver soggiornato all'estero dal 30/03/2022 – 24/05/2022 ; l' sul CP_1 punto richiamava la circolare 105/2008 secondo la quale l'assegno sociale, in presenza CP_1 degli altri requisiti richiesti, era corrisposto ai titolari di permesso di soggiorno a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale e deduceva che qualora la permanenza all'estero superi i 29 giorni era prevista la sospensione dell'assegno sociale per tutto il periodo di permanenza estera, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati, con decorrenza dal primo giorno del mese di trasferimento;
b) inoltre l' sosteneva che l'importo CP_1 Part dell' veniva rideterminato per l'anno 2023 a causa dei redditi posseduti del coniuge: nel 2022 il ricorrente dichiarava redditi da lavoro dipendente per il coniuge pari ad euro 6.500 incidenti sull'importo dell'AS percepito nel 2023; a partire da 06/2023 il coniuge diveniva, altresì, titolare di AS;
pertanto sull'importo dell'AS percepito dal ricorrente nel 2023 incidevano sia i redditi del coniuge percepiti nell'anno solare precedente (2022), sia i redditi da pensione (AS) percepito nell'anno 2023. Deduceva che mentre in sede di prima liquidazione si dovevano considerare i redditi conseguiti nello stesso anno, per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, si dovevano considerare i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso. Concludeva come sopra riportato . Autorizzato il deposito di note , disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c , la causa viene decisa.
Il ricorso merita accoglimento . Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 8.8.1995, n. 335, hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli stranieri extracomunitari o apolidi titolari di “carta di soggiorno” o del
“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, permesso che ha sostituito la “carta di soggiorno” stessa come previsto dal Dl.vo 3 dell'8.1.2007, di recepimento della direttiva comunitaria 109/CE /2003. Con decorrenza dall'1.1.2009, l'art. 20, comma 10 della legge n.133/2008, prevede che l'assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente sia titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo , ma piuttosto l' ha giustificato l'indebito sostenendo ( argomento sub a) sopra riportato ) CP_1 che essendosi il ricorrente allontanato dal territorio nazionale per oltre 29 giorni , l'assegno doveva essere sospeso . L'assunto è privo di pregio atteso che il requisito della presenza continuativa sul territorio italiano va inteso non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata . La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 29/08/2016, n.17397 ha chiarito che : “nell'ipotesi di un mero allontanamento temporaneo non viene meno il diritto della assistita all'assegno sociale anche pe il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale (nella specie, l'assistita si era recata per 5 mesi in Marocco)”. Sempre in tal solco
, la Suprema Corte con la sentenza n. 16989 /2019 ha chiarito che ai fini dell'assegno sociale, gli allontanamenti temporanei del beneficiario straniero titolare di permesso di soggiorno non fanno venir meno la stabile permanenza in Italia, la quale sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento, sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cfr anche Tribunale Roma sez. lav., 05/06/2019, Sentenza n. 8751/2022 pubbl. il 25/10/2022 n.5454 e Corte appello Ancona sez. lav., 09/05/2019, n.79). Deve poi non richiamarsi il D.lgs. 30/07 di attuazione della direttiva 2004/38/CE che, all'art. 14 disciplina il diritto di soggiorno permanente e dove si legge al terzo comma che “la continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno” mentre il diritto al soggiorno permanente si perde “in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi” (comma 4). Anche a voler prescindere da ogni valutazione circa la valenza giuridica delle circolari , non può non evidenziarsi che la CP_1 circolare 131/2022 , ben più recente di quella citata dall' in comparsa ,prevede CP_1 CP_2 che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. Pertanto gli assunti sub a) dell' sono infondati . Per quanto attiene CP_1 all'argomento sub b) della memoria si rileva che l' sembrerebbe fondare il CP_1 CP_2 superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale del 2023 ( € 5391,88 per non coniugati ed € 18.577,24 per coniugati ) sul computo in relazione all'anno 2023 sia dei redditi da lavoro della coniuge del 2022 che dell'assegno sociale percepito dalla coniuge dal giugno 2023 . Tale ragionamento non è degno di pregio dovendo condividersi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito sul punto richiamata dal ricorrente : la S.C (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.4291\2025) ha infatti recentemente chiarito che “l'accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione (v. Cass. 23 marzo 2018, n. 7318 11 aprile 2014, n. 8633; Cass. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell'annualità dalla quale decorre la prestazione stessa. L'art 35 del DL n 207/2008 conv in L n 14/2009 stabilisce che: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”. Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva". Tale norma risulta modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n 78/2010 conv. in L n 122/2010 il quale stabilisce :"Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente". La norma ha inoltre aggiunto che "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni»… Come già ritenuto da Cass. n.17624/2010, dalla lettera della norma non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall' tra CP_1 redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma”. Alla stregua di quanto esposto deve addivenirsi all'accoglimento del ricorso e dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente all' in forza del provvedimento 31/10/2024 . Le spese di lite , liquidate e distratte come CP_1 da dispositivo seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede :
-accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' in forza del provvedimento CP_1
31/10/2024; - condanna l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari del ricorrente di € CP_1
1507,00 oltre accessori di legge . Roma , 9/12/2025 IL G.L.
Dott.E. Capaccioli
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 9/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n . 8034 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
Parte_1
in persona dell'avv. Francesco ELIA , avv. Daniela DE
[...]
SALVATORE)
Ricorrente
E
(Avv.C. Giordano ) CP_1
Resistente Oggetto : ripetizione d'indebito Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe premetteva in fatto : esso ricorrente , coniugato con la sig.ra era titolare dal marzo 2022 Persona_1 dell'assegno sociale quale unico reddito;
la moglie dal giugno 2023 percepisce solo l'assegno sociale;
con nota del 31.10.2024 l' comunicava la sussistenza di un indebiti CP_1 pari ad euro 4500,67, imputato alla linea capitale dell'assegno sociale per l'anno 2023 sostanzialmente azzerandola;
anteriormente alla detta comunicazione non gli era pervenuta alcuna comunicazione e l' non aveva provveduto all'autoannullamento del debito . CP_1
Argomentava in ordine alla irripetibilità dell'indebito e comunque all'infondatezza della pretesa di recupero;
evidenziava che esso ricorrente e la coniuge erano titolari esclusivamente di assegno sociale e quindi non sussisteva alcun obbligo dichiarativo ex Circolare n. 195/2015 e non poteva ritenersi superato il limite reddituale .Concludeva CP_1 chiedendo che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 4500,67 preteso dall' , con vittoria di spese da CP_1 distrarsi .
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso . Argomentava in ordine alla legittimità CP_1 del comportamento di esso ed alla fondatezza della richiesta di recupero CP_2 dell'indebito. I particolare evidenziava che : a) nell'anno 2023 il ricorrente presentava dichiarazioni per la permanenza dei requisiti previsti per la fruizione dell'assegno sociale con cui dichiarava di aver soggiornato all'estero dal 30/03/2022 – 24/05/2022 ; l' sul CP_1 punto richiamava la circolare 105/2008 secondo la quale l'assegno sociale, in presenza CP_1 degli altri requisiti richiesti, era corrisposto ai titolari di permesso di soggiorno a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale e deduceva che qualora la permanenza all'estero superi i 29 giorni era prevista la sospensione dell'assegno sociale per tutto il periodo di permanenza estera, salvo che il soggiorno non sia dovuto a gravi motivi sanitari documentati, con decorrenza dal primo giorno del mese di trasferimento;
b) inoltre l' sosteneva che l'importo CP_1 Part dell' veniva rideterminato per l'anno 2023 a causa dei redditi posseduti del coniuge: nel 2022 il ricorrente dichiarava redditi da lavoro dipendente per il coniuge pari ad euro 6.500 incidenti sull'importo dell'AS percepito nel 2023; a partire da 06/2023 il coniuge diveniva, altresì, titolare di AS;
pertanto sull'importo dell'AS percepito dal ricorrente nel 2023 incidevano sia i redditi del coniuge percepiti nell'anno solare precedente (2022), sia i redditi da pensione (AS) percepito nell'anno 2023. Deduceva che mentre in sede di prima liquidazione si dovevano considerare i redditi conseguiti nello stesso anno, per gli anni successivi, ai fini della verifica del mantenimento della prestazione, si dovevano considerare i redditi dell'anno precedente, ad eccezione di quelli derivanti da pensioni che sono sempre relativi all'anno in corso. Concludeva come sopra riportato . Autorizzato il deposito di note , disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c , la causa viene decisa.
Il ricorso merita accoglimento . Ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 8.8.1995, n. 335, hanno diritto all'assegno sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli stranieri extracomunitari o apolidi titolari di “carta di soggiorno” o del
“permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, permesso che ha sostituito la “carta di soggiorno” stessa come previsto dal Dl.vo 3 dell'8.1.2007, di recepimento della direttiva comunitaria 109/CE /2003. Con decorrenza dall'1.1.2009, l'art. 20, comma 10 della legge n.133/2008, prevede che l'assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente sia titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo , ma piuttosto l' ha giustificato l'indebito sostenendo ( argomento sub a) sopra riportato ) CP_1 che essendosi il ricorrente allontanato dal territorio nazionale per oltre 29 giorni , l'assegno doveva essere sospeso . L'assunto è privo di pregio atteso che il requisito della presenza continuativa sul territorio italiano va inteso non quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata . La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 29/08/2016, n.17397 ha chiarito che : “nell'ipotesi di un mero allontanamento temporaneo non viene meno il diritto della assistita all'assegno sociale anche pe il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale (nella specie, l'assistita si era recata per 5 mesi in Marocco)”. Sempre in tal solco
, la Suprema Corte con la sentenza n. 16989 /2019 ha chiarito che ai fini dell'assegno sociale, gli allontanamenti temporanei del beneficiario straniero titolare di permesso di soggiorno non fanno venir meno la stabile permanenza in Italia, la quale sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento, sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cfr anche Tribunale Roma sez. lav., 05/06/2019, Sentenza n. 8751/2022 pubbl. il 25/10/2022 n.5454 e Corte appello Ancona sez. lav., 09/05/2019, n.79). Deve poi non richiamarsi il D.lgs. 30/07 di attuazione della direttiva 2004/38/CE che, all'art. 14 disciplina il diritto di soggiorno permanente e dove si legge al terzo comma che “la continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno” mentre il diritto al soggiorno permanente si perde “in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi” (comma 4). Anche a voler prescindere da ogni valutazione circa la valenza giuridica delle circolari , non può non evidenziarsi che la CP_1 circolare 131/2022 , ben più recente di quella citata dall' in comparsa ,prevede CP_1 CP_2 che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. Pertanto gli assunti sub a) dell' sono infondati . Per quanto attiene CP_1 all'argomento sub b) della memoria si rileva che l' sembrerebbe fondare il CP_1 CP_2 superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale del 2023 ( € 5391,88 per non coniugati ed € 18.577,24 per coniugati ) sul computo in relazione all'anno 2023 sia dei redditi da lavoro della coniuge del 2022 che dell'assegno sociale percepito dalla coniuge dal giugno 2023 . Tale ragionamento non è degno di pregio dovendo condividersi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e merito sul punto richiamata dal ricorrente : la S.C (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.4291\2025) ha infatti recentemente chiarito che “l'accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione (v. Cass. 23 marzo 2018, n. 7318 11 aprile 2014, n. 8633; Cass. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell'annualità dalla quale decorre la prestazione stessa. L'art 35 del DL n 207/2008 conv in L n 14/2009 stabilisce che: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”. Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva". Tale norma risulta modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n 78/2010 conv. in L n 122/2010 il quale stabilisce :"Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente". La norma ha inoltre aggiunto che "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni»… Come già ritenuto da Cass. n.17624/2010, dalla lettera della norma non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall' tra CP_1 redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi per i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma”. Alla stregua di quanto esposto deve addivenirsi all'accoglimento del ricorso e dichiararsi che nulla è dovuto dal ricorrente all' in forza del provvedimento 31/10/2024 . Le spese di lite , liquidate e distratte come CP_1 da dispositivo seguono la soccombenza .
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede :
-accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' in forza del provvedimento CP_1
31/10/2024; - condanna l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari del ricorrente di € CP_1
1507,00 oltre accessori di legge . Roma , 9/12/2025 IL G.L.
Dott.E. Capaccioli