Art. 1.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di lire 1.000.000.000 (un miliardo).
Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.
E' concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di lire 1.000.000.000 (un miliardo).
Alla copertura dell'onere di cui sopra viene destinata una quota parte delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.