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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 7389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7389 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON UL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN AR LO MU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR LE IN, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Frosinone del 13.07.2022, che condannava ON UL alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ed applicata la riduzione per il rito, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità di amministratore, fino al 14.11.2013, della ON s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone, con sentenza del 26 settembre 2018, per avere distratto, dissipato beni aziendali mediante prelievi di somme dai conti correnti bancari della società per complessivi euro 29.400,00, dal 12.07.2013 al 13.11.2013, e mediante prelievi di somme dalla cassa sociale per complessivi euro 35.100,00, dal Penale Sent. Sez. 5 Num. 7389 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 17/12/2025 2 4.01.2013 al 12.08.2013, a titolo di restituzione prestito soci, volgendole per finalità estranee all’oggetto sociale. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.216, comma 1 n.1), 223, L.F., con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle censure sollevate con l’atto di appello, laddove si è chiarito che la somma di euro 35.100 costituiva una restituzione a favore dei soci, effettuata cinque anni prima della data del fallimento della società, in un periodo in cui la società non presentava alcun tipo di criticità e, quanto alla somma di euro 29.000, sarebbe provata dalla documentazione extracontabile la destinazione al soddisfo delle pretese creditorie avanzate dai fornitori diretti della società e dagli Istituti di credito, e che il restante importo sarebbe stato utilizzato per far fronte a stipendi degli operai, pagamenti di pedaggi autostradali e per esigenze varie, connesse all’attività della società e non per fini personali. Con riguardo all’elemento soggettivo, la motivazione sarebbe illogica ed apodittica, mentre le condotte contestate potrebbero ricondursi all’alveo delle azioni che hanno assunto i caratteri della potenziale perdita economica. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in relazione all’art.223 L.F., in punto di mancata riqualificazione nel reato di bancarotta preferenziale, trattandosi di operazione di restituzione di somme in favore dei soci e, dunque, dei creditori. La motivazione sarebbe apparente e la Corte d’appello non si sarebbe confrontata con le censure sollevate nell’atto di gravame ed avrebbe imposto una inversione dell’onere della prova a carico del ricorrente. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio. La pena non sarebbe proporzionata alle reali emergenze fattuali e probatorie, anche tenuto conto dell’effettivo ruolo ricoperto dall’imputato. La Corte di merito avrebbe dovuto mitigare il trattamento sanzionatorio ed irrogare una pena più contenuta nel limite edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 3 2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Rv. 256096, non massimata sul punto;
Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 1994, Rv. 197250; Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, R v. 197497). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità, può limitarsi a rinviare per relationem a quella della sentenza di primo grado sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. 3. Il primo e secondo motivi di ricorso sono invero infondati al limite dell’inammissibilità. I motivi sono infatti meramente reiterativi di censure dedotte in grado di appello e non si confrontano criticamente con le argomentazioni partitamente articolate dalla Corte territoriale con motivazione congrua, non illogica e immune da vizi e censure. 3.1 I giudici del merito hanno evidenziato che, con riferimento ai prelievi da parte dell’imputato, della complessiva somma di 29.400 euro, dal conto corrente bancario della società IABONI s.r.l., annotato alla voce “crediti verso terzi”, la documentazione extracontabile, prodotta in giudizio dal prevenuto, non solo non copriva l’intero ammontare delle spese, ma non era neppure idonea a dimostrare la corrispondenza della destinazione delle somme agli scopi sociali. I giudici di merito hanno sottolineato che le pezze giustificative, valutate una ad una, erano 4 incongruenti, sia per importi che per date, rispetto all’entità dei singoli prelevamenti e rispetto alla loro destinazione, e che non vi fosse prova che si trattasse di spese compiute con denaro prelevato dalla cassa societaria nell’interesse della società, e che le stesse fossero state compiute nell’interesse della società e non di altri soggetti (pag. 4 sentenza impugnata). Va infatti ribadito come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Il ricorrente, infatti, trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso deve quindi ricordarsi che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l'art. 87, comma 3 legge fall. (anche nella sua formulazione precedente alla sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione a proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, TT e altri, in motivazione;
Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01). 3.1.1 Legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto insufficiente a vincere la presunzione di distrazione delle somme prelevate e non rinvenute nei conti bancari, al momento dell'apertura delle procedure concorsuali, la generica asserzione per cui le stesse sarebbero state assorbite dai costi 5 gestionali, che l'imputato non è stato in grado di documentare ai fini della completezza e coerenza della contabilità. I giudici di merito hanno sottolineato come non sia stato dimostrato dall’imputato, cui incombeva il relativo onere, l’effettivo impiego per scopi aziendali del denaro prelevato, essendo emerso che le somme distratte dalle casse societarie siano state attribuite allo stesso imputato ed alla sua complice con danno per i successivi creditori fallimentari. 3.2 Con riferimento ai prelievi dalle casse sociali della complessiva somma di euro 35.000, giustificati come restituzione di prestiti ai soci (ON e D’IC Monia) il ricorrente non si confronta con l'insieme dei profili messi congruamente in rilievo dalla decisione impugnata, con particolare riferimento alla insussistenza, in fatto, del credito per finanziamento infruttifero ed alla riconducibilità di questo al perimetro applicativo dell'art. 2467 cod. civ. I giudici di merito, in doppia conforme, hanno ritenuto integrati gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, in quanto i prelevamenti di somme dalle casse sociali sono stati attuati in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. al rimborso di finanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria, come quello rappresentato dal curatore fallimentare per la società in questione, che già nell’anno 2014 presentava evidenti indici di dissesto, (pag. 4, sentenza impugnata;
pag. 3, sentenza di primo grado). Con motivazione congrua ed immune da vizi e censure, i giudici di merito hanno sottolineato che l’imputato non ha chiarito a quale titolo le risorse finanziarie sarebbero state conferite alla società, ed hanno richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di versamenti effettuati in conto capitale, le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, versandosi nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti dell’amministratore di una società che, in periodo di dissesto, proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile al caso di specie, della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ. 3.2.1 Invero, secondo il consolidato insegnamento di legittimità l'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un proprio credito quale socio finanziatore integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602 – 01). Ciò in quanto il rimborso di finanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità di 6 tenuta del capitale rappresenta sempre una violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2647 cod. civ., senza che rilevi la distinzione tra versamenti effettuati in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, quanto piuttosto la loro collocazione temporale e funzionale (Sez. 5, Sentenza n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577 – 01). 3.2.2 La ratio dell'art. 2467 cod. civ. è quella di sottoporre ad una peculiare disciplina di rigore i finanziamenti eseguiti in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa, concretamente finalizzati a rivitalizzarne le risorse economiche e, dunque, a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale, ma suscettibili di essere artificiosamente sottratti dal socio erogatore (anche attraverso le appostazioni di bilancio) ai vincoli propri del capitale di rischio, così da renderli restituibili in ogni momento, in pregiudizio degli altri creditori. Tali forme di finanziamento, comunque denominate, sono ex lege equiparate agli apporti destinati a capitale e soggiacciono alla regola della postergazione, nel senso che non possono essere retrocesse se non dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori. La restituzione di finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società, descritte dal comma 2 dell'art. 2467 cod. civ., in violazione del vincolo della postergazione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non di bancarotta preferenziale. Non viene, pertanto, in risalto l'indiscussa distinzione tra versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti del socio a titolo di mutuo, come illustrata dalla recente giurisprudenza di questa Corte, ai fini della qualificazione dell'illecito rimborso come bancarotta patrimoniale o bancarotta preferenziale (Sez.5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031; Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv.285200; Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872), quanto piuttosto la collocazione temporale e la situazione dell'afflusso di risorse finanziarie assicurato del socio, perché il disposto del secondo comma dell'art. 2467 cod. civ. cura di precisare che per finanziamenti dei soci si intendono quelli "in qualsiasi forma effettuati", locuzione che permette di attribuire alle immissioni di denaro, effettuate in un periodo di significativo squilibrio finanziario o di liquidità languente, la veste di finanziamenti "sostitutivi del capitale", assoggettati alla medesima disciplina dei conferimenti o dei versamenti a salvaguardia del capitale di rischio. Quanto alla qualificazione delle condotte distrattive come restituzioni del credito del socio verso la società, per il finanziamento erogato a suo tempo alla fallita, deve in termini generali sottolinearsi come corretta sia la tesi accolta dalla Corte territoriale in termini di esclusione della bancarotta preferenziale, avendo valorizzato il contesto di evidenti segni di dissesto manifestatisi nel 2014, con 7 tracollo delle risorse economiche e finanziarie della società, riduzione del fatturato e mancati pagamenti di crediti. Correttamente, dunque, la Corte d’appello, in doppia conforme, ha ritenuto che le operazioni di finanziamento del socio fossero destituite di prova, e che, comunque, anche nel caso di assolvimento della prova delle dazioni, effettuate da ON, a favore della società, questi non avrebbe mai potuto anteporre, in violazione della regola della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ., il proprio personale interesse, estinguendo, in periodo di dissesto, i propri crediti in precedenza rispetto a quelli degli altri creditori sociali, in quanto tale condotta rientra nella bancarotta distrattiva. Come correttamente osservato dalla Corte d’appello, all’epoca dei fatti, il credito era in ogni caso postergato, perché versato a titolo di finanziamento in conto capitale ratione temporis, per cui l’imputato non aveva alcun titolo per procedere ai rimborsi e, pertanto, al pagamento doveva provvedersi ai sensi dell’art.2467 cod. civ. Ne deriva che, atteso il contesto di riferimento, il pagamento dell'asserito finanziamento, assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore rispetto a tutti gli altri, con conseguente qualificazione delle condotte contestate come distrattive (Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602 – 01; Sez. 5 n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il motivo è generico in quanto non contiene alcuna doglianza specifica in ordine al trattamento sanzionatorio. Con riguardo alla misura della pena, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Tali parametri sono stati adeguatamente rispettati atteso che la pena è stata determinata nel minimo edittale, è stata operata la riduzione massima per le attenuanti generiche, salvo che per la riduzione operata in virtù della circostanza attenuante speciale, 8 che si discosta di soli due mesi da quella massima e che, rispetto a tale minima differenza, risponde ai criteri di equità di cui all’art. 133 c.p. (richiamati a pag. 7 della sentenza di primo grado confermata in appello), sottratti al sindacato di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN AR LO MU LU OR
udita la relazione svolta dal Consigliere NN AR LO MU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AR LE IN, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Frosinone del 13.07.2022, che condannava ON UL alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ed applicata la riduzione per il rito, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità di amministratore, fino al 14.11.2013, della ON s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Frosinone, con sentenza del 26 settembre 2018, per avere distratto, dissipato beni aziendali mediante prelievi di somme dai conti correnti bancari della società per complessivi euro 29.400,00, dal 12.07.2013 al 13.11.2013, e mediante prelievi di somme dalla cassa sociale per complessivi euro 35.100,00, dal Penale Sent. Sez. 5 Num. 7389 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 17/12/2025 2 4.01.2013 al 12.08.2013, a titolo di restituzione prestito soci, volgendole per finalità estranee all’oggetto sociale. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso, affidato a tre motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in relazione agli artt.216, comma 1 n.1), 223, L.F., con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle censure sollevate con l’atto di appello, laddove si è chiarito che la somma di euro 35.100 costituiva una restituzione a favore dei soci, effettuata cinque anni prima della data del fallimento della società, in un periodo in cui la società non presentava alcun tipo di criticità e, quanto alla somma di euro 29.000, sarebbe provata dalla documentazione extracontabile la destinazione al soddisfo delle pretese creditorie avanzate dai fornitori diretti della società e dagli Istituti di credito, e che il restante importo sarebbe stato utilizzato per far fronte a stipendi degli operai, pagamenti di pedaggi autostradali e per esigenze varie, connesse all’attività della società e non per fini personali. Con riguardo all’elemento soggettivo, la motivazione sarebbe illogica ed apodittica, mentre le condotte contestate potrebbero ricondursi all’alveo delle azioni che hanno assunto i caratteri della potenziale perdita economica. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali, in relazione all’art.223 L.F., in punto di mancata riqualificazione nel reato di bancarotta preferenziale, trattandosi di operazione di restituzione di somme in favore dei soci e, dunque, dei creditori. La motivazione sarebbe apparente e la Corte d’appello non si sarebbe confrontata con le censure sollevate nell’atto di gravame ed avrebbe imposto una inversione dell’onere della prova a carico del ricorrente. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta inosservanza ed erronea applicazione di legge e correlati vizi motivazionali, in punto di trattamento sanzionatorio. La pena non sarebbe proporzionata alle reali emergenze fattuali e probatorie, anche tenuto conto dell’effettivo ruolo ricoperto dall’imputato. La Corte di merito avrebbe dovuto mitigare il trattamento sanzionatorio ed irrogare una pena più contenuta nel limite edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 3 2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello -ove conformi nelle valutazioni- si integrano a vicenda, fondendosi, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal primo e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Rv. 256096, non massimata sul punto;
Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 1994, Rv. 197250; Sez. 3, n. 4700 del 14 febbraio 1994, Scauri, R v. 197497). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di "doppia conforme" affermazione di responsabilità, può limitarsi a rinviare per relationem a quella della sentenza di primo grado sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. 3. Il primo e secondo motivi di ricorso sono invero infondati al limite dell’inammissibilità. I motivi sono infatti meramente reiterativi di censure dedotte in grado di appello e non si confrontano criticamente con le argomentazioni partitamente articolate dalla Corte territoriale con motivazione congrua, non illogica e immune da vizi e censure. 3.1 I giudici del merito hanno evidenziato che, con riferimento ai prelievi da parte dell’imputato, della complessiva somma di 29.400 euro, dal conto corrente bancario della società IABONI s.r.l., annotato alla voce “crediti verso terzi”, la documentazione extracontabile, prodotta in giudizio dal prevenuto, non solo non copriva l’intero ammontare delle spese, ma non era neppure idonea a dimostrare la corrispondenza della destinazione delle somme agli scopi sociali. I giudici di merito hanno sottolineato che le pezze giustificative, valutate una ad una, erano 4 incongruenti, sia per importi che per date, rispetto all’entità dei singoli prelevamenti e rispetto alla loro destinazione, e che non vi fosse prova che si trattasse di spese compiute con denaro prelevato dalla cassa societaria nell’interesse della società, e che le stesse fossero state compiute nell’interesse della società e non di altri soggetti (pag. 4 sentenza impugnata). Va infatti ribadito come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). Il ricorrente, infatti, trascura la costante elaborazione giurisprudenziale seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale. In tal senso deve quindi ricordarsi che l'imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'impresa sul patrimonio di quest'ultima. Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell'integrità della garanzia. La perdita ingiustificata del patrimonio o l'elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l'evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta. Non di meno l'art. 87, comma 3 legge fall. (anche nella sua formulazione precedente alla sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216. comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione a proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, TT e altri, in motivazione;
Sez. 5, Sentenza n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710 - 01). 3.1.1 Legittimamente, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto del tutto insufficiente a vincere la presunzione di distrazione delle somme prelevate e non rinvenute nei conti bancari, al momento dell'apertura delle procedure concorsuali, la generica asserzione per cui le stesse sarebbero state assorbite dai costi 5 gestionali, che l'imputato non è stato in grado di documentare ai fini della completezza e coerenza della contabilità. I giudici di merito hanno sottolineato come non sia stato dimostrato dall’imputato, cui incombeva il relativo onere, l’effettivo impiego per scopi aziendali del denaro prelevato, essendo emerso che le somme distratte dalle casse societarie siano state attribuite allo stesso imputato ed alla sua complice con danno per i successivi creditori fallimentari. 3.2 Con riferimento ai prelievi dalle casse sociali della complessiva somma di euro 35.000, giustificati come restituzione di prestiti ai soci (ON e D’IC Monia) il ricorrente non si confronta con l'insieme dei profili messi congruamente in rilievo dalla decisione impugnata, con particolare riferimento alla insussistenza, in fatto, del credito per finanziamento infruttifero ed alla riconducibilità di questo al perimetro applicativo dell'art. 2467 cod. civ. I giudici di merito, in doppia conforme, hanno ritenuto integrati gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, in quanto i prelevamenti di somme dalle casse sociali sono stati attuati in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. al rimborso di finanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria, come quello rappresentato dal curatore fallimentare per la società in questione, che già nell’anno 2014 presentava evidenti indici di dissesto, (pag. 4, sentenza impugnata;
pag. 3, sentenza di primo grado). Con motivazione congrua ed immune da vizi e censure, i giudici di merito hanno sottolineato che l’imputato non ha chiarito a quale titolo le risorse finanziarie sarebbero state conferite alla società, ed hanno richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di versamenti effettuati in conto capitale, le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti, versandosi nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nei confronti dell’amministratore di una società che, in periodo di dissesto, proceda al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile al caso di specie, della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ. 3.2.1 Invero, secondo il consolidato insegnamento di legittimità l'amministratore della società che, in periodo di dissesto, soddisfi un proprio credito quale socio finanziatore integra il reato di bancarotta per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, poiché nel contesto di riferimento la restituzione assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri (Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602 – 01). Ciò in quanto il rimborso di finanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità di 6 tenuta del capitale rappresenta sempre una violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2647 cod. civ., senza che rilevi la distinzione tra versamenti effettuati in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, quanto piuttosto la loro collocazione temporale e funzionale (Sez. 5, Sentenza n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, Rv. 277577 – 01). 3.2.2 La ratio dell'art. 2467 cod. civ. è quella di sottoporre ad una peculiare disciplina di rigore i finanziamenti eseguiti in un periodo di delicata tensione finanziaria dell'impresa, concretamente finalizzati a rivitalizzarne le risorse economiche e, dunque, a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale, ma suscettibili di essere artificiosamente sottratti dal socio erogatore (anche attraverso le appostazioni di bilancio) ai vincoli propri del capitale di rischio, così da renderli restituibili in ogni momento, in pregiudizio degli altri creditori. Tali forme di finanziamento, comunque denominate, sono ex lege equiparate agli apporti destinati a capitale e soggiacciono alla regola della postergazione, nel senso che non possono essere retrocesse se non dopo l'integrale soddisfazione degli altri creditori. La restituzione di finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società, descritte dal comma 2 dell'art. 2467 cod. civ., in violazione del vincolo della postergazione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non di bancarotta preferenziale. Non viene, pertanto, in risalto l'indiscussa distinzione tra versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti del socio a titolo di mutuo, come illustrata dalla recente giurisprudenza di questa Corte, ai fini della qualificazione dell'illecito rimborso come bancarotta patrimoniale o bancarotta preferenziale (Sez.5, n. 8431 del 01/02/2019, Vesprini, Rv. 276031; Sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv.285200; Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872), quanto piuttosto la collocazione temporale e la situazione dell'afflusso di risorse finanziarie assicurato del socio, perché il disposto del secondo comma dell'art. 2467 cod. civ. cura di precisare che per finanziamenti dei soci si intendono quelli "in qualsiasi forma effettuati", locuzione che permette di attribuire alle immissioni di denaro, effettuate in un periodo di significativo squilibrio finanziario o di liquidità languente, la veste di finanziamenti "sostitutivi del capitale", assoggettati alla medesima disciplina dei conferimenti o dei versamenti a salvaguardia del capitale di rischio. Quanto alla qualificazione delle condotte distrattive come restituzioni del credito del socio verso la società, per il finanziamento erogato a suo tempo alla fallita, deve in termini generali sottolinearsi come corretta sia la tesi accolta dalla Corte territoriale in termini di esclusione della bancarotta preferenziale, avendo valorizzato il contesto di evidenti segni di dissesto manifestatisi nel 2014, con 7 tracollo delle risorse economiche e finanziarie della società, riduzione del fatturato e mancati pagamenti di crediti. Correttamente, dunque, la Corte d’appello, in doppia conforme, ha ritenuto che le operazioni di finanziamento del socio fossero destituite di prova, e che, comunque, anche nel caso di assolvimento della prova delle dazioni, effettuate da ON, a favore della società, questi non avrebbe mai potuto anteporre, in violazione della regola della postergazione, di cui all’art.2467 cod. civ., il proprio personale interesse, estinguendo, in periodo di dissesto, i propri crediti in precedenza rispetto a quelli degli altri creditori sociali, in quanto tale condotta rientra nella bancarotta distrattiva. Come correttamente osservato dalla Corte d’appello, all’epoca dei fatti, il credito era in ogni caso postergato, perché versato a titolo di finanziamento in conto capitale ratione temporis, per cui l’imputato non aveva alcun titolo per procedere ai rimborsi e, pertanto, al pagamento doveva provvedersi ai sensi dell’art.2467 cod. civ. Ne deriva che, atteso il contesto di riferimento, il pagamento dell'asserito finanziamento, assume un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore rispetto a tutti gli altri, con conseguente qualificazione delle condotte contestate come distrattive (Sez. 5 n. 50495 del 14/06/2018, Rv. 274602 – 01; Sez. 5 n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01). 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il motivo è generico in quanto non contiene alcuna doglianza specifica in ordine al trattamento sanzionatorio. Con riguardo alla misura della pena, è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia e altro, Rv. 238851). La motivazione risulta in linea con la consolidata giurisprudenza per la quale è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189). Tali parametri sono stati adeguatamente rispettati atteso che la pena è stata determinata nel minimo edittale, è stata operata la riduzione massima per le attenuanti generiche, salvo che per la riduzione operata in virtù della circostanza attenuante speciale, 8 che si discosta di soli due mesi da quella massima e che, rispetto a tale minima differenza, risponde ai criteri di equità di cui all’art. 133 c.p. (richiamati a pag. 7 della sentenza di primo grado confermata in appello), sottratti al sindacato di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN AR LO MU LU OR