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Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/08/2023, n. 35502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35502 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IT DR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del Tribunale del riesame di Taranto letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di DR IT ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Taranto ha confermato quella emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309 del 90- detenzione di 107 grammi di marijuana, rinvenuti in parte nel cortile dell'abitazione (14 grammi) e 93 grammi nella cantina, destinati alla cessione-. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per avere il Tribunale erroneamente fondato la decisione su una valutazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 35502 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 05/07/2023 atomistica degli indizi, su massime di esperienza e su presunzioni per disattendere le prospettazioni difensive, invece, fondate su dati oggettivi. In particolare deduce che: 1) la disponibilità della cantinola, ove fu rinvenuta la maggior parte della sostanza sequestrata, è stata presuntivamente desunta da una foto con chiavi cerchiate, ritenute relative a detto locale, mentre invece, ad essere cerchiato era il bilancino appeso alla bacheca portachiavi;
in ogni caso, non è provato che dette chiavi furono utilizzate dagli operanti per accedere alla cantina né è stato accertato di chi fosse l'abitazione adiacente a quella dell'indagato; 2) la detenzione di cocaina, non accertata né contestata dal P.m., è stata presuntivamente desunta dal ritardo con cui fu consentito l'accesso agli operanti, dal rinvenimento di ritagli circolari di cellophane e di tracce di cocaina sul bilancino, sicché l'utilizzo di materiale per confezionare dosi destinate alla cessione è ipotesi formulata nonostante il mancato rinvenimento di cocaina;
3) il bilancino è stato ritenuto utilizzato anche per pesare la marijuana benché recasse solo tracce di cocaina ed in assenza di un accertamento tecnico;
4) la destinazione ad uso personale della marijuana è stata esclusa, pur in presenza di un certificato del Serd che attesta la qualità di poliassuntore dell'indagato, in assenza di riscontri, il cui mancato rilievo da parte degli operanti non è addebitabile all'indagato; 5) il dato ponderale non ingente e il mancato frazionamento della sostanza depongono per la destinazione all'uso personale, specie considerando che: era detenuta da almeno 19 giorni;
non è stata rinvenuta contabilità o traccia di rapporti con fornitori o acquirenti;
la sostanza trovata in cantina costituiva una scorta e i 14 grammi rinvenuti nella pattumiera la sostanza immediatamente disponibile per il consumo;
anche nella precedente perquisizione del 15 marzo 2022 era stata rinvenuta marijuana in modica quantità prontamente disponibile;
6) la provenienza lecita del denaro è stata documentata, ma il Tribunale ha ritenuto giustificato solo il prelievo di 450 euro, non considerando i redditi percepiti dall'indagato e dalla compagna come bracciante agricola;
7) l'assenza di contatti con fornitori e clienti contrasta con l'inserimento in un contesto organizzato, solo presunto, Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari per avere il Tribunale fondato il pericolo di recidiva sul precedente specifico, risalente a dieci anni fa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in quanto diretti a fornire una lettura alternativa delle prove e a denunciare la manifesta illogicità del ragionamento probatorio del Tribunale, mentre il ricorso in materia cautelare è proponibile solo per violazione di legge, nozione in cui rientrano solo l'apparenza, la mancanza o l'assoluta incompletezza e 2 incongruenza della motivazione, essendo precluso in questa sede l'apprezzamento del compendio indiziario. Nel caso di specie la difesa contesta la valutazione degli indizi operata dal Tribunale, ritenuta erronea, parcellizzata e incongruente, in quanto gli stessi deporrebbero, invece, per la destinazione della marijuana detenuta all'uso personale: si tratta, pertanto, di una lettura alternativa del materiale probatorio, non consentita a fronte di una motivazione né apparente né manifestamente illogica, fondata sulla valutazione complessiva degli elementi rinvenuti dalla p.g. In particolare, il Tribunale ha dato atto del rinvenimento nel cestino della spazzatura di 14 grammi di marijuana, di 3 buste con fori circolari, di un bilancino di precisione recante tracce di cocaina e della somma di 3.450 euro nell'abitazione e di altri 93 grammi di marijuana nella cantina sita nell'orto dell'abitazione attigua disabitata, cui si accede dal terrazzo dell'indagato: tale maggior quantitativo risultava custodito in un involucro aperto contrassegnato da un logo e lo stesso involucro, integro, risultava ritratto in una foto scattata nella cucina dell'abitazione e rinvenuta nel cellulare dell'indagato. A fronte di tali elementi risulta irrilevante la considerazione difensiva circa il possesso delle chiavi della cantinola, avendo il Tribunale dato atto che a tale locale si accede dal terrazzo contiguo a quello dell'immobile disabitato, che tramite la scala conduce all'ortale e poi alla cantinola, ma, soprattutto, ha valorizzato il dato, del tutto trascurato dalla difesa, dell'involucro aperto, contenente lo stupefacente lì rinvenuto, corrispondente a quello recante lo stesso logo dell'involucro integro, ritratto nella foto scattata nella cucina dell'abitazione: dato questo che logicamente conferma la disponibilità del locale e dello stupefacente. Altrettanto logicamente il Tribunale ha valorizzato il ritardo con il quale è stato consentito l'accesso agli operanti, ritenuto compatibile con l'occultamento dello stupefacente e dei ritagli circolari, di norma utilizzati per il confezionamento di dosi di cocaina, sostanza non rinvenuta, ma ragionevolmente eliminata prima della perquisizione, tenuto conto anche delle tracce di cocaina presenti sul bilancino. La qualità dell'indagato di assuntore di cocaina e marijuana, attestata dal certificato prodotto dalla difesa, non illogicamente non è stata ritenuta dirimente, trattandosi di certificazione risalente a quattro anni prima e non risultando provata l'assunzione quotidiana di marijuana in assenza di tracce di un intenso e frequente consumo;
non irragionevolmente è stato rilevato il mancato rinvenimento di cartine o di altro materiale destinato all'uso quotidiano. Peraltro, la quantità rinvenuta, corrispondente a circa 400 dosi, costituiva il maggior quantitativo contenuto nell'involucro detenuto da circa 19 giorni e conservato in cantina in attesa della vendita, e il quantitativo detenuto in casa, 3 pari a circa 60 dosi, unitamente a strumenti e materiale per il confezionamento, non illogicamente sono stati ritenuti indicativi di attività di cessione. Ne deriva che, oltre al dato ponderale, il Tribunale ha valutato tutti gli altri elementi indicati tra i quali anche la significativa somma di denaro rinvenuta, incompatibile con lo stato di disoccupazione e le necessità di mantenimento del nucleo familiare nonché tale da escludere la disponibilità di danaro sufficiente a precostituirsi una scorta. Anche dalla documentazione prodotta non sono emersi elementi a sostegno della tesi difensiva, avendo il Tribunale logicamente rilevato che non vi era prova delle attività lavorative saltuarie, asseritannente svolte dall'indagato e dalla compagna e che i prelevamenti risalenti, risultanti dalla documentazione, erano incompatibili con la disponibilità rinvenuta, dovendo altrimenti ritenersi che le somme prelevate nel tempo fossero state destinate al risparmio piuttosto che al sostentamento del nucleo familiare. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo a fronte della congrua motivazione resa in punto di esigenze cautelari, in quanto fonda il pericolo di reiterazione sulle modalità del fatto e sulla personalità negativa dell'indagato, desunta dai precedenti penali, di cui uno specifico che, sebbene risalente al 2013, è stato coerentemente ritenuto espressivo della potenzialità di ricaduta nel reato, idoneamente contenibile con la misura applicata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 5 luglio 2023
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di DR IT ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Taranto ha confermato quella emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309 del 90- detenzione di 107 grammi di marijuana, rinvenuti in parte nel cortile dell'abitazione (14 grammi) e 93 grammi nella cantina, destinati alla cessione-. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo denuncia l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per avere il Tribunale erroneamente fondato la decisione su una valutazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 35502 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 05/07/2023 atomistica degli indizi, su massime di esperienza e su presunzioni per disattendere le prospettazioni difensive, invece, fondate su dati oggettivi. In particolare deduce che: 1) la disponibilità della cantinola, ove fu rinvenuta la maggior parte della sostanza sequestrata, è stata presuntivamente desunta da una foto con chiavi cerchiate, ritenute relative a detto locale, mentre invece, ad essere cerchiato era il bilancino appeso alla bacheca portachiavi;
in ogni caso, non è provato che dette chiavi furono utilizzate dagli operanti per accedere alla cantina né è stato accertato di chi fosse l'abitazione adiacente a quella dell'indagato; 2) la detenzione di cocaina, non accertata né contestata dal P.m., è stata presuntivamente desunta dal ritardo con cui fu consentito l'accesso agli operanti, dal rinvenimento di ritagli circolari di cellophane e di tracce di cocaina sul bilancino, sicché l'utilizzo di materiale per confezionare dosi destinate alla cessione è ipotesi formulata nonostante il mancato rinvenimento di cocaina;
3) il bilancino è stato ritenuto utilizzato anche per pesare la marijuana benché recasse solo tracce di cocaina ed in assenza di un accertamento tecnico;
4) la destinazione ad uso personale della marijuana è stata esclusa, pur in presenza di un certificato del Serd che attesta la qualità di poliassuntore dell'indagato, in assenza di riscontri, il cui mancato rilievo da parte degli operanti non è addebitabile all'indagato; 5) il dato ponderale non ingente e il mancato frazionamento della sostanza depongono per la destinazione all'uso personale, specie considerando che: era detenuta da almeno 19 giorni;
non è stata rinvenuta contabilità o traccia di rapporti con fornitori o acquirenti;
la sostanza trovata in cantina costituiva una scorta e i 14 grammi rinvenuti nella pattumiera la sostanza immediatamente disponibile per il consumo;
anche nella precedente perquisizione del 15 marzo 2022 era stata rinvenuta marijuana in modica quantità prontamente disponibile;
6) la provenienza lecita del denaro è stata documentata, ma il Tribunale ha ritenuto giustificato solo il prelievo di 450 euro, non considerando i redditi percepiti dall'indagato e dalla compagna come bracciante agricola;
7) l'assenza di contatti con fornitori e clienti contrasta con l'inserimento in un contesto organizzato, solo presunto, Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari per avere il Tribunale fondato il pericolo di recidiva sul precedente specifico, risalente a dieci anni fa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in quanto diretti a fornire una lettura alternativa delle prove e a denunciare la manifesta illogicità del ragionamento probatorio del Tribunale, mentre il ricorso in materia cautelare è proponibile solo per violazione di legge, nozione in cui rientrano solo l'apparenza, la mancanza o l'assoluta incompletezza e 2 incongruenza della motivazione, essendo precluso in questa sede l'apprezzamento del compendio indiziario. Nel caso di specie la difesa contesta la valutazione degli indizi operata dal Tribunale, ritenuta erronea, parcellizzata e incongruente, in quanto gli stessi deporrebbero, invece, per la destinazione della marijuana detenuta all'uso personale: si tratta, pertanto, di una lettura alternativa del materiale probatorio, non consentita a fronte di una motivazione né apparente né manifestamente illogica, fondata sulla valutazione complessiva degli elementi rinvenuti dalla p.g. In particolare, il Tribunale ha dato atto del rinvenimento nel cestino della spazzatura di 14 grammi di marijuana, di 3 buste con fori circolari, di un bilancino di precisione recante tracce di cocaina e della somma di 3.450 euro nell'abitazione e di altri 93 grammi di marijuana nella cantina sita nell'orto dell'abitazione attigua disabitata, cui si accede dal terrazzo dell'indagato: tale maggior quantitativo risultava custodito in un involucro aperto contrassegnato da un logo e lo stesso involucro, integro, risultava ritratto in una foto scattata nella cucina dell'abitazione e rinvenuta nel cellulare dell'indagato. A fronte di tali elementi risulta irrilevante la considerazione difensiva circa il possesso delle chiavi della cantinola, avendo il Tribunale dato atto che a tale locale si accede dal terrazzo contiguo a quello dell'immobile disabitato, che tramite la scala conduce all'ortale e poi alla cantinola, ma, soprattutto, ha valorizzato il dato, del tutto trascurato dalla difesa, dell'involucro aperto, contenente lo stupefacente lì rinvenuto, corrispondente a quello recante lo stesso logo dell'involucro integro, ritratto nella foto scattata nella cucina dell'abitazione: dato questo che logicamente conferma la disponibilità del locale e dello stupefacente. Altrettanto logicamente il Tribunale ha valorizzato il ritardo con il quale è stato consentito l'accesso agli operanti, ritenuto compatibile con l'occultamento dello stupefacente e dei ritagli circolari, di norma utilizzati per il confezionamento di dosi di cocaina, sostanza non rinvenuta, ma ragionevolmente eliminata prima della perquisizione, tenuto conto anche delle tracce di cocaina presenti sul bilancino. La qualità dell'indagato di assuntore di cocaina e marijuana, attestata dal certificato prodotto dalla difesa, non illogicamente non è stata ritenuta dirimente, trattandosi di certificazione risalente a quattro anni prima e non risultando provata l'assunzione quotidiana di marijuana in assenza di tracce di un intenso e frequente consumo;
non irragionevolmente è stato rilevato il mancato rinvenimento di cartine o di altro materiale destinato all'uso quotidiano. Peraltro, la quantità rinvenuta, corrispondente a circa 400 dosi, costituiva il maggior quantitativo contenuto nell'involucro detenuto da circa 19 giorni e conservato in cantina in attesa della vendita, e il quantitativo detenuto in casa, 3 pari a circa 60 dosi, unitamente a strumenti e materiale per il confezionamento, non illogicamente sono stati ritenuti indicativi di attività di cessione. Ne deriva che, oltre al dato ponderale, il Tribunale ha valutato tutti gli altri elementi indicati tra i quali anche la significativa somma di denaro rinvenuta, incompatibile con lo stato di disoccupazione e le necessità di mantenimento del nucleo familiare nonché tale da escludere la disponibilità di danaro sufficiente a precostituirsi una scorta. Anche dalla documentazione prodotta non sono emersi elementi a sostegno della tesi difensiva, avendo il Tribunale logicamente rilevato che non vi era prova delle attività lavorative saltuarie, asseritannente svolte dall'indagato e dalla compagna e che i prelevamenti risalenti, risultanti dalla documentazione, erano incompatibili con la disponibilità rinvenuta, dovendo altrimenti ritenersi che le somme prelevate nel tempo fossero state destinate al risparmio piuttosto che al sostentamento del nucleo familiare. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo a fronte della congrua motivazione resa in punto di esigenze cautelari, in quanto fonda il pericolo di reiterazione sulle modalità del fatto e sulla personalità negativa dell'indagato, desunta dai precedenti penali, di cui uno specifico che, sebbene risalente al 2013, è stato coerentemente ritenuto espressivo della potenzialità di ricaduta nel reato, idoneamente contenibile con la misura applicata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 5 luglio 2023