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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2024, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 23 gennaio 2024, a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2222/2017 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in cda Castellaccio, Le Terrazze, elettivamente domiciliato in Messina via Pavia is.47/d presso lo studio degli avv.ti Placido Cardile e Vincenzo Cardile che, unitamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura allegata al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale, giusta procura in Notaio Persona_1
di Tivoli del 3.7.2014, rep. 37521 racc. 5762, della
[...]
c.f. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'
[...]
in Messina, via Tommaso Capra, is. 301 bis, rappresentato e difeso Org_1 CP_1 dall'avv. Maria Cammaroto, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio
[...]
di Roma del 21.7.2015, rep. 80974, rog. 21569. Per_2
E (già , Controparte_3 Controparte_4
c.f. , con sede in Roma via G. Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Benedetto Croce n. 21, presso lo studio dell'avv. Antonella Maiorana, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione. OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a preavviso di fermo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.4.2017 spiegava opposizione avverso il Parte_1
preavviso di fermo amministrativo n. 29580201600011461000, di importo complessivo pari ad € 27.564,18, in riferimento alle cartelle esattoriali n. 29520040028337538000
(presuntivamente notificata in data 2.12.2005, di € 1.042,42, contributi 2002), n. CP_1
29520050001632668000 (presuntivamente notificata in data 2.12.2005, di € 2.585,02, contributi 2001, 2002 e 2003), n. 29520050037211741000 (presuntivamente notificata CP_1
in data 10.11.2006, di € 3.684,05, contributi 2003 e 2004), n. 29520060040874611000 CP_1
(presuntivamente notificata in data 26.09.2007, di € 3.718,64, contributi 2004 e 2005), CP_1
n. 29520080042793306000 (presuntivamente notificata in data 5.10.2009, di € 4.117,92, contributi 2006 e 2007), n. 29520090000680356000 (presuntivamente notificata in data CP_1
1.12.2009, di € 2.092,34, contributi 2007 e 2008), n. 29520090009957615000 CP_1
(presuntivamente notificata in data 27.01.2010, di € 1.077,00 contributi 2008), n. CP_1
29520090016158990000 (presuntivamente notificata in data 27.1.2010, di € 1.066,49, contributi 2008), n. 29520090041566901000 (presuntivamente notificata in data CP_1
16.4.2010, di € 1.065,24, contributi 2008). CP_1
Eccepiva innanzitutto il difetto di motivazione dell'atto impugnato, ex artt. 3 legge n.
241/1990 e 7 legge n. 212/2000, mancando gli elementi identificativi della pretesa creditoria quali tipologia di tributo, anno di riferimento, prova della notifica degli atti presupposti.
Lamentava, poi, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente nullità della procedura di riscossione, evidenziando come incombesse sull' CP_5
l'onere della prova dell'avvenuta notifica mediante produzione degli originali
[...]
degli atti notificati.
Eccepiva infine la prescrizione delle somme portate a riscossione maturata in
2 mancanza della notifica delle cartelle di pagamento ovvero anche successivamente all'eventuale notifica delle stesse e prima della notifica del preavviso di fermo.
Chiedeva preliminarmente di sospendere l'efficacia del preavviso di fermo e delle cartelle di pagamento opposte, ovvero, nel merito, di annullare i superiori atti, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei propri procuratori dichiaratisi anticipatari.
2. L' in proprio e quale procuratore speciale di si costituiva in CP_1 Controparte_2
giudizio con memoria depositata in data 12.1.2018.
Eccepiva il difetto di interesse ad agire del ricorrente, non costituendo il preavviso di fermo atto autonomamente impugnabile. Esponeva che le cartelle fossero state regolarmente notificate e non opposte e che fossero state intraprese diverse procedure esecutive per il recupero del credito.
Affermava la legittimità della richiesta contributiva e che, trattandosi di preavviso di fermo, non ricorressero le condizioni né per l'impugnazione dello stesso né per la sua sospensione.
Invocava pertanto l'integrale rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
3. L (già si costituiva in giudizio con Controparte_6 Controparte_4
memoria depositata in data 12.1.2018.
Esponeva che l'atto impugnato fosse regolarmente motivato, facendosi in esso specifico riferimento alle cartelle di pagamento e alle singole partite debitorie, consentendo al ricorrente di poter articolare compiutamente le proprie difese.
Deduceva che tutte le cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate per posta al destinatario.
Affermava non essere maturata alcuna prescrizione sulle somme portate a riscossione, essendo stato interrotto il termine di prescrizione mediante l'invio di avvisi di intimazione relativi alle cartelle impugnate.
Chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate e l'inammissibilità dell'opposizione, nonché la sua temerarietà e pretestuosità, e di dichiarare legittima la procedura di riscossione;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, di condannare l'Ente Impositore a manlevare e garantire il Concessionario della Riscossione. Con vittoria di spese e compensi di lite.
4. In data 15.12.2023 il fascicolo veniva riassegnato a questo decidente a seguito di un riequilibrio dei ruoli in sezione.
3 L'udienza del 23.1.2024 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di difetto di interesse ad agire dell'opponente. Essa deve essere disattesa.
Non può recarsi in dubbio, infatti, l'esistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, de- stinatario di un preavviso di fermo amministrativo su bene mobile registrato, che, sebbene non costituisca atto esecutivo, è comunque atto propedeutico ad una successiva azione esecutiva sul suo patrimonio. Si rileva inoltre che è stato contestato il merito della pretesa creditoria, in riferimento al quale deve necessariamente affermarsi l'interesse ad agire del contribuente, come ribadito dall'ormai consolidato approdo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “l'impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata (Cass., Sez. U.,
22/07/2015, Cass., Sez. U., 27/04/2018, n. 10261)” (Cass. civ., 8.4.2020, n.7756).
Difatti, “il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall alle società di riscossione al fine di superare il Organizzazione_2
disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale -
e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art.
100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. civ., SS.UU., n. 11087 del
7.5.2010).
6. Altresì infondata è l'eccezione di difetto di motivazione del preavviso di fermo impugnato.
Esso reca infatti l'indicazione delle cartelle di pagamento a cui si riferisce, della data della loro notifica, degli importi richiesti, della natura e tipologia della pretesa contributiva,
4 dell'anno di riferimento. L'art. 86 D.P.R. n. 602/1973 non prevede inoltre ulteriori contenuti obbligatori ai fini della validità del preavviso.
L'atto impugnato risulta dunque validamente motivato e recante elementi idonei a consentire all'opponente di esercitare il proprio diritto di difesa.
7. Passando all'esame del merito, va esaminato il motivo di opposizione relativo alla denunciata omessa notifica degli atti presupposti.
Essi sarebbero stati notificati, secondo quanto sostenuto dall'Agente di Riscossione, ex art. 140 c.p.c. tramite deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa.
Si premette che, “ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo;
difatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Cass. civ., Sez. V, ord. 11.11.2020 n.
25351).
Ebbene, le cartelle n. 29520040028337538000 e n. 29520050001632668000 non risultano validamente notificate, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa attestante l'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Analogamente non risultano validamente notificate nemmeno le cartelle di pagamento n. 29520050037211741000 e n. 29520060040874611000, non essendo possibile ricondurre gli avvisi di compiuta giacenza delle raccomandate informative prodotte in atti alle menzionate cartelle di pagamento, non essendo apposto sulle cartoline di ricevimento delle raccomandate alcun riferimento alle cartelle di pagamento a cui esse si riferirebbero.
5 Non possono altresì ritenersi validamente notificate le cartelle n.
29520090016158990000 e n. 29520090041566901000: della prima manca la produzione in atti del primo tentativo di notifica della cartella, necessario al fine di legittimare il successivo tentativo di notifica ex art. 140 c.p.c.; la seconda non risulta regolarmente notificata per
“indirizzo inesatto”.
8. Per quanto concerne le ulteriori tre cartelle di pagamento n. 29520080042793306000,
n. 29520090000680356000 e n. 29520090009957615000, la notifica della raccomandata informativa risulta essere stata effettuata da messo notificatore di un servizio postale privato
(avvisi di giacenza della raccomandata informativa rilasciati rispettivamente in data
12.10.2009, 28.12.2009 e 19.2.2010).
Si osserva che il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 58/2011 aveva sancito che anche per la notifica a mezzo posta degli atti tributari sostanziali sussistesse una riserva esclusiva in favore del servizio postale universale di “Si è, infatti, in proposito, osservato che il D.Lgs. 22 luglio Controparte_7
1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a i Controparte_7
servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n.
27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932;
Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, a 11095)” (Cass. civ. 30.9.2016, n.19467).
Successivamente, Cass. civ, sez. trib., 20.7.2020, n.15360 ha affermato che, in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., è valida la notifica compiuta - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla L.
n. 124 del 2017 - tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla "licenza individuale" di cui al citato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1, configurandosi l'ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali
(conforme Cass. civ., sez. trib., 10.6.2021, n.16366).
Nella fattispecie in esame la notifica delle raccomandate informative è stata effettuata
6 da operatore privato in epoca antecedente al d.lgs. n. 58/2011, e pertanto non è accompagnata dal carattere fidefacente e dalla validità che caratterizza invece la notifica degli atti amministrativi e tributari successivamente alla novella legislativa del 2011. A ciò si aggiunge che, nel caso di specie, non ricorre alcuna sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156
c.p.c.), dal momento che non risulta che le notificazioni in esame siano state in grado di portare ad effettiva conoscenza del contribuente le cartelle notificate.
In ogni caso la pretesa sottesa alle tre cartelle risulta comunque prescritta, non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione tra la data di presunta notifica per compiuta giacenza delle medesime e la notifica del preavviso di fermo impugnato nel presente giudizio, avvenuta in data 24.1.2017. Non risulta infatti validamente notificato il preavviso di fermo n. 29580201200002265000 per “destinatario sconosciuto”.
9. L'opposizione va dunque accolta e il preavviso di fermo annullato in relazione a tutte le cartelle di pagamento contestate.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono solidalmente a carico dell' e dell' e si liquidano come da dispositivo ex CP_1 Controparte_8
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi. Di esse va disposta la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Vincenzo
Cardile e Placido Cardile, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
depositato in data 21.4.2017 nei confronti dell' in proprio e quale mandatario della CP_1
e dell , in persona dei Controparte_2 Controparte_8
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in opposizione il preavviso di fermo amministrativo n. 29580201600011461000, in riferimento alle cartelle esattoriali n.
29520040028337538000, n. 29520050001632668000, n. 29520050037211741000, n.
29520060040874611000, n. 29520080042793306000, n. 29520090000680356000, n.
29520090009957615000, n. 29520090016158990000, n. 29520090041566901000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 29580201600011461000, in riferimento alle cartelle esattoriali n. 29520040028337538000, n.
29520050001632668000, n. 29520050037211741000, n. 29520060040874611000, n.
7 29520080042793306000, n. 29520090000680356000, n. 29520090009957615000, n.
29520090016158990000, n. 29520090041566901000, per i ruoli di competenza
CP_1
- condanna l' e l' , in solido, alla CP_1 Controparte_8 rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 5.391,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Vincenzo CARDILE e Placido CARDILE.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 24 gennaio 2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il dott. Francesco Patanè, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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