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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AU AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 9187/2024 promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. F. LATTANZI che la Parte_1 rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende per procura in atti -resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80, dell'handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92 nonché dell'invalidità totale ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, e che il consulente nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza dell'invalidità totale, negando invece la sussistenza dei requisiti per le altre prestazioni richieste. Tanto premesso ed esposto ha chiesto al Giudice, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92, oltre alla conferma del grado d'invalidità pari al 100% per fruire dell'esenzione dalla spesa sanitaria, come già accertato in sede di ATP. L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il suo integrale CP_1 rigetto. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale attestante lo stato di aggravamento del quadro clinico di parte ricorrente e, all'esito, è stata disposta CTU medico-legale con incarico al dr. . Persona_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. Il CTU nominato nel presente giudizio ha verificato che parte ricorrente risulta affetta da: “(…) In base a quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria in atti, sottoposto a visita medica il ricorrente e non ritenendo necessari ulteriori accertamenti, si può esprimere la seguente diagnosi medico-legale: Maculopatia con grave deficit visivo in OO (percezione luce in OO). Poliartrosi ad incidenza funzionale polidistrettuale di moderata-media entità. Deficit della deambulazione, a piccoli passi, con ausilio di appoggio a bastone, incerta anche per grave ipovisus bilaterale. Esiti artroprotesi ginocchio. dx. Ipertensione arteriosa. Deficit mnesico di media entità. Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico”.
pagina 1 di 2 Il perito incaricato ha, quindi, concluso che “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, viste le considerazioni medico-legali effettuate, sottoposta a visita la sig.ra Parte_1
, si ritiene di poter rispondere ai quesiti come segue, la ricorrente: a causa
[...] delle infermità in diagnosi, considerato anche il visus in OO di percezione luce, si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 L 18/80, non essendo autonoma nel compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza Novembre 2024 (…). In caso di riconoscimento, a seguito di eventuale domanda dello stato di cecità assoluta, il presente giudizio, ai fini delle condizioni di cui all'art 1 L 18/80, andrà rivalutato. ➢ per le infermità in diagnosi, si trova nelle condizioni di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 con decorrenza dal Dicembre 2023 (…)”. La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal CTU appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata in capo a parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per i benefici: per lo stato di invalidità al 100% con decorrenza ottobre 2023, ex art. 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza dal dicembre 2023 e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza novembre 2024. Le spese di lite della fase di ATP sono compensate, atteso che in quella sede la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta solo per una delle tre prestazioni rivendicate, e con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso;
le spese della presente fase del giudizio sono compensate per metà, atteso che la decorrenza delle prestazioni riconosciute è successiva all'introduzione dell'ATP e, quanto all'indennità di accompagnamento, successiva all'introduzione del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario dell'invalidità in misura del 100% dall'ottobre 2023, dello stato di handicap grave dal dicembre 2023 e dell'indennità di accompagnamento dal novembre 2024; compensa le spese di lite della fase di ATP;
compensa per metà le spese di giudizio quanto al presente procedimento e condanna l alla restante quota, da liquidarsi in € 2.350,00 oltre oneri, da distrarsi, CP_1
e alle spese di CTU.
Roma, 15.04.2025 Il Giudice
(AU AR)
pagina 2 di 2
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 9187/2024 promossa DA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. F. LATTANZI che la Parte_1 rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_1
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende per procura in atti -resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver proposto ATP per l'accertamento del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80, dell'handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92 nonché dell'invalidità totale ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria, e che il consulente nominato in quella sede ha riconosciuto la sussistenza dell'invalidità totale, negando invece la sussistenza dei requisiti per le altre prestazioni richieste. Tanto premesso ed esposto ha chiesto al Giudice, previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap grave ex art. 3 c. 3 l. 104/92, oltre alla conferma del grado d'invalidità pari al 100% per fruire dell'esenzione dalla spesa sanitaria, come già accertato in sede di ATP. L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e concludendo per il suo integrale CP_1 rigetto. La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale attestante lo stato di aggravamento del quadro clinico di parte ricorrente e, all'esito, è stata disposta CTU medico-legale con incarico al dr. . Persona_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e merita accoglimento. Il CTU nominato nel presente giudizio ha verificato che parte ricorrente risulta affetta da: “(…) In base a quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria in atti, sottoposto a visita medica il ricorrente e non ritenendo necessari ulteriori accertamenti, si può esprimere la seguente diagnosi medico-legale: Maculopatia con grave deficit visivo in OO (percezione luce in OO). Poliartrosi ad incidenza funzionale polidistrettuale di moderata-media entità. Deficit della deambulazione, a piccoli passi, con ausilio di appoggio a bastone, incerta anche per grave ipovisus bilaterale. Esiti artroprotesi ginocchio. dx. Ipertensione arteriosa. Deficit mnesico di media entità. Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico”.
pagina 1 di 2 Il perito incaricato ha, quindi, concluso che “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, viste le considerazioni medico-legali effettuate, sottoposta a visita la sig.ra Parte_1
, si ritiene di poter rispondere ai quesiti come segue, la ricorrente: a causa
[...] delle infermità in diagnosi, considerato anche il visus in OO di percezione luce, si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 L 18/80, non essendo autonoma nel compiere gli atti quotidiani della vita, con decorrenza Novembre 2024 (…). In caso di riconoscimento, a seguito di eventuale domanda dello stato di cecità assoluta, il presente giudizio, ai fini delle condizioni di cui all'art 1 L 18/80, andrà rivalutato. ➢ per le infermità in diagnosi, si trova nelle condizioni di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 con decorrenza dal Dicembre 2023 (…)”. La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal CTU appare congruamente motivato e corrisponde al quadro patologico riscontrato.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata in capo a parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per i benefici: per lo stato di invalidità al 100% con decorrenza ottobre 2023, ex art. 3, c. 3, l. 104/92 con decorrenza dal dicembre 2023 e dell'indennità di accompagnamento con decorrenza novembre 2024. Le spese di lite della fase di ATP sono compensate, atteso che in quella sede la sussistenza del requisito sanitario è stata riconosciuta solo per una delle tre prestazioni rivendicate, e con decorrenza successiva alla data di deposito del ricorso;
le spese della presente fase del giudizio sono compensate per metà, atteso che la decorrenza delle prestazioni riconosciute è successiva all'introduzione dell'ATP e, quanto all'indennità di accompagnamento, successiva all'introduzione del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario dell'invalidità in misura del 100% dall'ottobre 2023, dello stato di handicap grave dal dicembre 2023 e dell'indennità di accompagnamento dal novembre 2024; compensa le spese di lite della fase di ATP;
compensa per metà le spese di giudizio quanto al presente procedimento e condanna l alla restante quota, da liquidarsi in € 2.350,00 oltre oneri, da distrarsi, CP_1
e alle spese di CTU.
Roma, 15.04.2025 Il Giudice
(AU AR)
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