CASS
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2024, n. 14060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14060 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER AR (ACCETTAZIONE REMISSIONE QUERELA) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di menzione della posizione di RC NI e per intervenuta remissione di querela delle parti civili con contestuale accettazione. udito il difensore E' presente l'avvocato TANA AMILCARE del foro di LECCE sia in qualità di difensore di fiducia di ER AR che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del co-difensore avvocato FARES ANDREA del foro di MILANO. Il difensore dopo aver evidenziato che tutte le parti civili, ad eccezione di RC' Penale Sent. Sez. 4 Num. 14060 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/12/2023 NI, hanno formalizzato la remissione di querela nei confronti dell'imputato, con atto sottoscritto davanti al difensore con contestuale accetl:azione con firma autenticata del ER, precisa altresì che la parte civile Marcinò non ha mai sporto denuncia in quanto nella fase di I°, ha definito in via transattiva la propria posizione, come da comunicazione avuta mezzo PEC dal suo difensore, avvocato DE GI IN del foro di Lecce. Il difensore depositando gli atti menzionati conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di RA AR hanno proposto due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale il quale, all'esito di giudizio ordinario, svoltosi anche nei confronti del responsabile civile, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e da tutti i reati contestati come commessi in data antecedente al 10/08/2007, per non aver commesso il fatto;
ha riqualificato i residuali fatti contestati quale violazione degli artt. 624 e 625 n. 2, 61 nn. 7 e 11 cod. pen. L'imputato era stato accusato di aver posto in essere, in concorso con IA AN (giudicata separatamente) e approfittando del proprio ruolo di promotore finanziario dell'anzidetto istituto di credito, una serie di furti agciravati ai danni di clienti investitori dello stesso, persone offese costituitesi parti civili e cioè: IS AN TI, IS AR OS, ID AR, IM FA, IN TI, AT RE, De GI ES, NA AN, GR AT, GR Eugenio, RR ER AN, GR Vincenzo, ID OSrio, Ingrosso MA, SO AR. 2. Deve precisarsi che, dopo la presentazione dell'impugnazione, tutte le anzidette parti civili, ad eccezione di NO TO che risulta non aver mai proposto querela, per avere in primo grado definito in via transattiva la propria posizione, hanno formalizzato le rispettive remissioni di querela, con atto sottoscritto davanti al difensore con contestuale accettazione, con firma autenticata del RA. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di menzione della posizione di NO TO e per intervenuta remissione di querela delle parti civili / con contestuale accettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per le richiamate remissioni delle rispettive querele. 2. Giova ricordare che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di 3 Il Consigliere estensore Il Presidente eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate. (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci Nicola, Rv. 282301).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso il 19 dicembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di menzione della posizione di RC NI e per intervenuta remissione di querela delle parti civili con contestuale accettazione. udito il difensore E' presente l'avvocato TANA AMILCARE del foro di LECCE sia in qualità di difensore di fiducia di ER AR che in qualità di sostituto processuale, per delega orale, del co-difensore avvocato FARES ANDREA del foro di MILANO. Il difensore dopo aver evidenziato che tutte le parti civili, ad eccezione di RC' Penale Sent. Sez. 4 Num. 14060 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 19/12/2023 NI, hanno formalizzato la remissione di querela nei confronti dell'imputato, con atto sottoscritto davanti al difensore con contestuale accetl:azione con firma autenticata del ER, precisa altresì che la parte civile Marcinò non ha mai sporto denuncia in quanto nella fase di I°, ha definito in via transattiva la propria posizione, come da comunicazione avuta mezzo PEC dal suo difensore, avvocato DE GI IN del foro di Lecce. Il difensore depositando gli atti menzionati conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2 RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di RA AR hanno proposto due distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale il quale, all'esito di giudizio ordinario, svoltosi anche nei confronti del responsabile civile, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e da tutti i reati contestati come commessi in data antecedente al 10/08/2007, per non aver commesso il fatto;
ha riqualificato i residuali fatti contestati quale violazione degli artt. 624 e 625 n. 2, 61 nn. 7 e 11 cod. pen. L'imputato era stato accusato di aver posto in essere, in concorso con IA AN (giudicata separatamente) e approfittando del proprio ruolo di promotore finanziario dell'anzidetto istituto di credito, una serie di furti agciravati ai danni di clienti investitori dello stesso, persone offese costituitesi parti civili e cioè: IS AN TI, IS AR OS, ID AR, IM FA, IN TI, AT RE, De GI ES, NA AN, GR AT, GR Eugenio, RR ER AN, GR Vincenzo, ID OSrio, Ingrosso MA, SO AR. 2. Deve precisarsi che, dopo la presentazione dell'impugnazione, tutte le anzidette parti civili, ad eccezione di NO TO che risulta non aver mai proposto querela, per avere in primo grado definito in via transattiva la propria posizione, hanno formalizzato le rispettive remissioni di querela, con atto sottoscritto davanti al difensore con contestuale accettazione, con firma autenticata del RA. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di menzione della posizione di NO TO e per intervenuta remissione di querela delle parti civili / con contestuale accettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per le richiamate remissioni delle rispettive querele. 2. Giova ricordare che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di 3 Il Consigliere estensore Il Presidente eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate. (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci Nicola, Rv. 282301).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Così deciso il 19 dicembre 2023