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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/04/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. r.g. 162/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 15.4.2025
Oggi 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi:
alle ore 9.43, nessuno è comparso per . Parte_1
L'avv. VANESSA RN, costituitasi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
La parte appellata precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti, in particolare alla comparsa di costituzione e risposta e alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies e 352, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, nella causa civile di appello iscritta al n. 162 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Foggia, alla via Guido Dorso n. 171, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Taggio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante
contro
RN NE (C.F. , costituitasi in proprio ex art. 86 C.F._2
c.p.c., elettivamente domiciliata in Velletri, alla via Orti Ginnetti n. 24;
Appellata
Oggetto: compenso per prestazioni professionali rese da difensore d'ufficio;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
riforma della sentenza n. 1264/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri e pubblicata in data 26.5.2022, con cui è stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2021, emesso dallo stesso Giudice di Pace di Velletri – Sezione di Albano Laziale, in data 13.1.2021, mediante il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di NE NA, della complessiva somma di euro 1.417,78, a titolo di compenso per l'attività professionale dalla medesima svolta nell'ambito di un procedimento penale, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'appellante ha, nella specie, lamentato la nullità assoluta della sentenza di primo grado, deducendo che la stessa reca nel dispositivo l'errata indicazione, come autorità giudiziaria, del Tribunale di Velletri, e che la medesima sarebbe connotata da un difetto assoluto di motivazione, avendo il giudice di prime cure omesso di esaminare in modo compiuto i motivi su cui l'opposizione proposta si fonda.
Lo stesso ha, infatti, evidenziato di avere sollevato la questione della mancata comunicazione degli atti relativi al procedimento penale in cui l'appellata avrebbe prestato la propria attività; che non gli è stata, pertanto, garantita la possibilità di nominare un difensore di fiducia;
che, in conseguenza dell'errata indicazione del proprio indirizzo di residenza, lo stesso non ha ricevuto la notificazione, da parte dell'autorità giudiziaria, degli avvisi di cui agli artt. 369 bis e 415 bis c.p.p.; che, inoltre, l'appellata non ha provveduto ad inviargli la comunicazione della propria nomina, nonostante fosse obbligata a farlo ai sensi dell'art. 11 del Codice Deontologico Forense.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“in integrale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Velletri, recante il n. 1264/2022, pronunciata all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 3447/2021 e pubblicata il 26/05/2022: 1) - riformare integralmente la sentenza di primo grado dianzi citata e per l'effetto: a) - accogliere nella sua integrità la domanda così come proposta in primo grado dal sig. nei confronti dell'Avv. NE NA;
b) - Parte_1
accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve all'Avv. NE Parte_1
3 NA; 2) - condannare l'Avv. NE NA al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'avv. NE NA, costituitasi in giudizio, ha dedotto che l'erronea indicazione dell'autorità nel solo dispositivo della sentenza impugnata, ma non anche nell'intestazione, è frutto di un mero errore materiale, che non può determinarne la nullità; che la sentenza è dotata di una motivazione esaustiva, benché sintetica, mettendo la stessa in luce che il decreto ingiuntivo è stato notificato, a seguito del provvedimento di rimessione in termini, presso un indirizzo corretto;
che la comunicazione della nomina di un difensore di ufficio non compete al difensore, ma all'autorità giudiziaria;
che il novellato art. 11 del Codice di Deontologia Forense non impone più al difensore d'ufficio l'obbligo di comunicazione della sua nomina all'indagato; che, ad ogni modo, alcuna contestazione è stata sollevata in merito all'attività prestata e alla quantificazione del corrispettivo.
La medesima ha, dunque, chiesto di: “rigettare l'atto d'appello così come formulato e proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 1264/2022, emessa il 22.02.2022 dal Giudice di Pace di Velletri in persona della Dott.ssa Francesca Salucci, nel procedimento R.G.N. 3447/2021, depositata in data
26.05.2022, previa correzione dell'errore materiale, sostituendo alla dicitura “Il
Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice unico,
Dott.ssa Francesca Salucci, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando … (omissis)”, la dicitura “Il Giudice di Pace di Velletri, nella persona della Dott.ssa Francesca Salucci, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando … (omissis)”, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 41/2021, emesso in data 01.07.2020, pubblicato in data 13.01.2021, nel giudizio R.G.A.C. 365/2020, dal Giudice di Pace di Velletri, nella persona della Dott.ssa Speranza, notificato in data 24.02.2021, con il quale il Sig. veniva condannato al pagamento della somma di €. 1.417,78, oltre Parte_1
gli interessi al tasso legale e le spese, liquidate in €. 200,00 per compensi, oltre rimborso
4 forfettario 15%, IVA e CPA, in favore del sottoscritto procuratore. Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., relativi al secondo grado di giudizio”.
La causa è stata, quindi, ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si rileva che, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che l'errato riferimento, nel dispositivo della sentenza impugnata, al Tribunale di Velletri la renderebbe irrimediabilmente nulla e, pertanto, inefficace nei confronti dell'ingiunto, doglianza che non appare meritevole di accoglimento.
In prima battuta, si reputa che, come condivisibilmente affermato dalla parte appellata, detto riferimento sia frutto di un mero lapsus calami e sia, in ogni caso, inidoneo a creare qualsiasi equivoco nell'individuazione del giudice che ha pronunciato la sentenza gravata, che è peraltro correttamente menzionato nella sua intestazione.
Pure a volere condividere l'assunto di parte appellante, peraltro, verrebbe sicuramente in considerazione una nullità della sola decisione, che sarebbe eliminata per effetto della rinnovazione della fase decisoria nel presente grado di giudizio, a fortiori considerando che la presente sentenza si sostituisce naturalmente alla sentenza impugnata, senza che sia necessario o possibile provvedere qui alla correzione della stessa nei termini richiesti dalla parte appellata.
3. Con il secondo motivo di appello, ha sostenuto che il giudice di Parte_1
prime cure avrebbe omesso di vagliare le due doglianze fondamentali su cui l'opposizione si fonda, date dall'inefficacia del decreto ingiuntivo in ragione della sua tardiva notificazione e dall'omessa comunicazione della nomina del difensore di fiducia, motivo che non può parimenti essere accolto.
Quanto al primo profilo, vale a dire quello della lamentata inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, giova rimarcare che, correttamente ed esaustivamente, il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere che tale doglianza potesse essere accolta, evidenziando che, dopo una prima notificazione non andata a buon fine, l'ingiungente ha
5 formulato un'istanza di rimessione in termini, accolta dal giudice del procedimento monitorio con provvedimento del 20.5.2021, e che, successivamente, il decreto ingiuntivo
è stato pacificamente notificato all'ingiunto in data 31.5.2021, nel rispetto del termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
Rispetto, invece, all'ulteriore profilo afferente alla mancata comunicazione del provvedimento di nomina del difensore d'ufficio e degli atti del procedimento penale, merita, in prima battuta, sottolineare che l'appellante, sebbene abbia lamentato che lo stesso difensore d'ufficio nominato avrebbe dovuto avvedersi dell'errore nell'indicazione dell'indirizzo di residenza, non ha però delineato in modo compiuto in che termini ciò influirebbe sul diritto del difensore di percepire il compenso per l'attività svolta, carenza che non può dirsi neppure superata per effetto delle più ampie deduzioni contenute nell'atto di appello.
Occorre ancora evidenziare che, malgrado nell'avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio, a seguito della proposizione di un'opposizione alla richiesta di archiviazione, vi sia un errore nell'indicazione dell'indirizzo di residenza del , Parte_1
che non risulta invece dal decreto di nomina del difensore d'ufficio, detto errore è stato rilevato dal Giudice per le indagini preliminari in occasione della prima udienza in camera di consiglio, tenutasi in data 4.12.2018, tanto che, all'esito della stessa, il giudice ha disposto di provvedere alla rinnovazione della notificazione a mezzo della Guardia di
Finanza di Foggia.
Ne discende che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il vizio nella notificazione è stato, nel corso del procedimento di opposizione all'archiviazione, tempestivamente rilevato e sanato mediante la sua rinnovazione, non avendo l'appellante peraltro offerto alcun elemento in senso contrario, di talché può ritenersi che lo stesso abbia avuto conoscenza non solo del procedimento penale, ma anche della nomina dell'avv. NA come difensore d'ufficio.
Si rileva poi che il riferimento agli artt. 369 bis e 415 bis c.p.p. è, nell'ipotesi in disamina, non pertinente, in quanto, dall'esame degli atti prodotti dalle parti, si evince che la richiesta di archiviazione è stata formulata dal Pubblico Ministero senza compiere atti
6 garantiti e che, proprio in virtù della richiesta di archiviazione, non ci sarebbe stato il presupposto per notificare all'interessato l'avviso di conclusione delle indagini, tanto che la notificazione del decreto di nomina del difensore d'ufficio è stata curata dal Giudice per le indagini preliminari, dopo la proposizione dell'opposizione all'archiviazione.
D'altra parte, il solo dato che la parte appellata abbia provveduto a porre in essere la comunicazione al cliente della propria nomina, quale avvocato d'ufficio nel predetto procedimento, presso un indirizzo di residenza errato non consente di individuare un inadempimento imputabile al professionista tale da giustificare la mancata corresponsione del compenso, vieppiù considerando che, mediante la rinnovazione della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a seguito dell'opposizione all'archiviazione, l'appellante ha acquisito piena conoscenza dell'avvenuta nomina e tenendo conto che il procedimento in esame si è concluso con l'adozione del provvedimento di archiviazione e, quindi, in senso favorevole all'interessato.
Deve, da ultimo, rimarcarsi che nessuna contestazione è stata sollevata in merito alla natura dell'attività prestata dall'appellata o alla quantificazione del compenso per cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, come opportunamente messo in luce dal giudice di prime cure.
A mente di quanto sopra argomentato, deve, pertanto, concludersi che il giudice di primo grado, con le precisazioni svolte, abbia correttamente rigettato integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
4. L'appello deve essere, in definitiva, rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte appellante e sono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore dell'importo di cui è stato ingiunto il pagamento (causa di valore compreso fra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni poste.
7 Si precisa, infine, che l'appellata ha documentato, in sede di note conclusive depositate il 17.6.2024, di avere provveduto, nel corso del giudizio, al pagamento delle spese di registrazione della sentenza di primo grado, per la complessiva somma di euro 208,75, e che deve riconoscersi il diritto della stessa ad ottenere il rimborso della quota riferibile all'appellante, condebitore in solido.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 1264/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il
26.5.2022;
b) condanna alla rifusione, in favore di NE NA, delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e al rimborso della somma di euro 104,37, a titolo di spese di registrazione della sentenza di primo grado;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater del d.p.r. n. 115 del
2002 per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Velletri, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
8
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Verbale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 15.4.2025
Oggi 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Alice Buonafede, sono comparsi:
alle ore 9.43, nessuno è comparso per . Parte_1
L'avv. VANESSA RN, costituitasi in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
La parte appellata precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti, in particolare alla comparsa di costituzione e risposta e alle note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza.
Il Giudice
udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide come da provvedimento che deposita contestualmente, di cui dà lettura, in assenza delle parti, e che forma parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
1 n. r.g. 162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi degli artt. 281 sexies e 352, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, nella causa civile di appello iscritta al n. 162 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2023, a seguito di discussione orale tenutasi all'odierna udienza, promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Foggia, alla via Guido Dorso n. 171, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Taggio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello;
Appellante
contro
RN NE (C.F. , costituitasi in proprio ex art. 86 C.F._2
c.p.c., elettivamente domiciliata in Velletri, alla via Orti Ginnetti n. 24;
Appellata
Oggetto: compenso per prestazioni professionali rese da difensore d'ufficio;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto da al fine di ottenere la Parte_1
riforma della sentenza n. 1264/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri e pubblicata in data 26.5.2022, con cui è stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 41/2021, emesso dallo stesso Giudice di Pace di Velletri – Sezione di Albano Laziale, in data 13.1.2021, mediante il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di NE NA, della complessiva somma di euro 1.417,78, a titolo di compenso per l'attività professionale dalla medesima svolta nell'ambito di un procedimento penale, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
L'appellante ha, nella specie, lamentato la nullità assoluta della sentenza di primo grado, deducendo che la stessa reca nel dispositivo l'errata indicazione, come autorità giudiziaria, del Tribunale di Velletri, e che la medesima sarebbe connotata da un difetto assoluto di motivazione, avendo il giudice di prime cure omesso di esaminare in modo compiuto i motivi su cui l'opposizione proposta si fonda.
Lo stesso ha, infatti, evidenziato di avere sollevato la questione della mancata comunicazione degli atti relativi al procedimento penale in cui l'appellata avrebbe prestato la propria attività; che non gli è stata, pertanto, garantita la possibilità di nominare un difensore di fiducia;
che, in conseguenza dell'errata indicazione del proprio indirizzo di residenza, lo stesso non ha ricevuto la notificazione, da parte dell'autorità giudiziaria, degli avvisi di cui agli artt. 369 bis e 415 bis c.p.p.; che, inoltre, l'appellata non ha provveduto ad inviargli la comunicazione della propria nomina, nonostante fosse obbligata a farlo ai sensi dell'art. 11 del Codice Deontologico Forense.
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“in integrale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Velletri, recante il n. 1264/2022, pronunciata all'esito del giudizio rubricato al R.G. n. 3447/2021 e pubblicata il 26/05/2022: 1) - riformare integralmente la sentenza di primo grado dianzi citata e per l'effetto: a) - accogliere nella sua integrità la domanda così come proposta in primo grado dal sig. nei confronti dell'Avv. NE NA;
b) - Parte_1
accertare e dichiarare che il Sig. nulla deve all'Avv. NE Parte_1
3 NA; 2) - condannare l'Avv. NE NA al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L'avv. NE NA, costituitasi in giudizio, ha dedotto che l'erronea indicazione dell'autorità nel solo dispositivo della sentenza impugnata, ma non anche nell'intestazione, è frutto di un mero errore materiale, che non può determinarne la nullità; che la sentenza è dotata di una motivazione esaustiva, benché sintetica, mettendo la stessa in luce che il decreto ingiuntivo è stato notificato, a seguito del provvedimento di rimessione in termini, presso un indirizzo corretto;
che la comunicazione della nomina di un difensore di ufficio non compete al difensore, ma all'autorità giudiziaria;
che il novellato art. 11 del Codice di Deontologia Forense non impone più al difensore d'ufficio l'obbligo di comunicazione della sua nomina all'indagato; che, ad ogni modo, alcuna contestazione è stata sollevata in merito all'attività prestata e alla quantificazione del corrispettivo.
La medesima ha, dunque, chiesto di: “rigettare l'atto d'appello così come formulato e proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 1264/2022, emessa il 22.02.2022 dal Giudice di Pace di Velletri in persona della Dott.ssa Francesca Salucci, nel procedimento R.G.N. 3447/2021, depositata in data
26.05.2022, previa correzione dell'errore materiale, sostituendo alla dicitura “Il
Tribunale di Velletri, nella persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice unico,
Dott.ssa Francesca Salucci, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando … (omissis)”, la dicitura “Il Giudice di Pace di Velletri, nella persona della Dott.ssa Francesca Salucci, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando … (omissis)”, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 41/2021, emesso in data 01.07.2020, pubblicato in data 13.01.2021, nel giudizio R.G.A.C. 365/2020, dal Giudice di Pace di Velletri, nella persona della Dott.ssa Speranza, notificato in data 24.02.2021, con il quale il Sig. veniva condannato al pagamento della somma di €. 1.417,78, oltre Parte_1
gli interessi al tasso legale e le spese, liquidate in €. 200,00 per compensi, oltre rimborso
4 forfettario 15%, IVA e CPA, in favore del sottoscritto procuratore. Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., relativi al secondo grado di giudizio”.
La causa è stata, quindi, ritenuta matura per la decisione ed è definita a seguito di discussione orale tenutasi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si rileva che, con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha sostenuto che l'errato riferimento, nel dispositivo della sentenza impugnata, al Tribunale di Velletri la renderebbe irrimediabilmente nulla e, pertanto, inefficace nei confronti dell'ingiunto, doglianza che non appare meritevole di accoglimento.
In prima battuta, si reputa che, come condivisibilmente affermato dalla parte appellata, detto riferimento sia frutto di un mero lapsus calami e sia, in ogni caso, inidoneo a creare qualsiasi equivoco nell'individuazione del giudice che ha pronunciato la sentenza gravata, che è peraltro correttamente menzionato nella sua intestazione.
Pure a volere condividere l'assunto di parte appellante, peraltro, verrebbe sicuramente in considerazione una nullità della sola decisione, che sarebbe eliminata per effetto della rinnovazione della fase decisoria nel presente grado di giudizio, a fortiori considerando che la presente sentenza si sostituisce naturalmente alla sentenza impugnata, senza che sia necessario o possibile provvedere qui alla correzione della stessa nei termini richiesti dalla parte appellata.
3. Con il secondo motivo di appello, ha sostenuto che il giudice di Parte_1
prime cure avrebbe omesso di vagliare le due doglianze fondamentali su cui l'opposizione si fonda, date dall'inefficacia del decreto ingiuntivo in ragione della sua tardiva notificazione e dall'omessa comunicazione della nomina del difensore di fiducia, motivo che non può parimenti essere accolto.
Quanto al primo profilo, vale a dire quello della lamentata inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, giova rimarcare che, correttamente ed esaustivamente, il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere che tale doglianza potesse essere accolta, evidenziando che, dopo una prima notificazione non andata a buon fine, l'ingiungente ha
5 formulato un'istanza di rimessione in termini, accolta dal giudice del procedimento monitorio con provvedimento del 20.5.2021, e che, successivamente, il decreto ingiuntivo
è stato pacificamente notificato all'ingiunto in data 31.5.2021, nel rispetto del termine previsto dall'art. 644 c.p.c.
Rispetto, invece, all'ulteriore profilo afferente alla mancata comunicazione del provvedimento di nomina del difensore d'ufficio e degli atti del procedimento penale, merita, in prima battuta, sottolineare che l'appellante, sebbene abbia lamentato che lo stesso difensore d'ufficio nominato avrebbe dovuto avvedersi dell'errore nell'indicazione dell'indirizzo di residenza, non ha però delineato in modo compiuto in che termini ciò influirebbe sul diritto del difensore di percepire il compenso per l'attività svolta, carenza che non può dirsi neppure superata per effetto delle più ampie deduzioni contenute nell'atto di appello.
Occorre ancora evidenziare che, malgrado nell'avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio, a seguito della proposizione di un'opposizione alla richiesta di archiviazione, vi sia un errore nell'indicazione dell'indirizzo di residenza del , Parte_1
che non risulta invece dal decreto di nomina del difensore d'ufficio, detto errore è stato rilevato dal Giudice per le indagini preliminari in occasione della prima udienza in camera di consiglio, tenutasi in data 4.12.2018, tanto che, all'esito della stessa, il giudice ha disposto di provvedere alla rinnovazione della notificazione a mezzo della Guardia di
Finanza di Foggia.
Ne discende che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il vizio nella notificazione è stato, nel corso del procedimento di opposizione all'archiviazione, tempestivamente rilevato e sanato mediante la sua rinnovazione, non avendo l'appellante peraltro offerto alcun elemento in senso contrario, di talché può ritenersi che lo stesso abbia avuto conoscenza non solo del procedimento penale, ma anche della nomina dell'avv. NA come difensore d'ufficio.
Si rileva poi che il riferimento agli artt. 369 bis e 415 bis c.p.p. è, nell'ipotesi in disamina, non pertinente, in quanto, dall'esame degli atti prodotti dalle parti, si evince che la richiesta di archiviazione è stata formulata dal Pubblico Ministero senza compiere atti
6 garantiti e che, proprio in virtù della richiesta di archiviazione, non ci sarebbe stato il presupposto per notificare all'interessato l'avviso di conclusione delle indagini, tanto che la notificazione del decreto di nomina del difensore d'ufficio è stata curata dal Giudice per le indagini preliminari, dopo la proposizione dell'opposizione all'archiviazione.
D'altra parte, il solo dato che la parte appellata abbia provveduto a porre in essere la comunicazione al cliente della propria nomina, quale avvocato d'ufficio nel predetto procedimento, presso un indirizzo di residenza errato non consente di individuare un inadempimento imputabile al professionista tale da giustificare la mancata corresponsione del compenso, vieppiù considerando che, mediante la rinnovazione della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a seguito dell'opposizione all'archiviazione, l'appellante ha acquisito piena conoscenza dell'avvenuta nomina e tenendo conto che il procedimento in esame si è concluso con l'adozione del provvedimento di archiviazione e, quindi, in senso favorevole all'interessato.
Deve, da ultimo, rimarcarsi che nessuna contestazione è stata sollevata in merito alla natura dell'attività prestata dall'appellata o alla quantificazione del compenso per cui il decreto ingiuntivo è stato emesso, come opportunamente messo in luce dal giudice di prime cure.
A mente di quanto sopra argomentato, deve, pertanto, concludersi che il giudice di primo grado, con le precisazioni svolte, abbia correttamente rigettato integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
4. L'appello deve essere, in definitiva, rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte appellante e sono liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, da individuare in relazione al valore dell'importo di cui è stato ingiunto il pagamento (causa di valore compreso fra euro
1.100,01 ed euro 5.200,00), avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni poste.
7 Si precisa, infine, che l'appellata ha documentato, in sede di note conclusive depositate il 17.6.2024, di avere provveduto, nel corso del giudizio, al pagamento delle spese di registrazione della sentenza di primo grado, per la complessiva somma di euro 208,75, e che deve riconoscersi il diritto della stessa ad ottenere il rimborso della quota riferibile all'appellante, condebitore in solido.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza n. 1264/2022, emessa dal Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il
26.5.2022;
b) condanna alla rifusione, in favore di NE NA, delle Parte_1
spese del presente grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e al rimborso della somma di euro 104,37, a titolo di spese di registrazione della sentenza di primo grado;
c) dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater del d.p.r. n. 115 del
2002 per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Velletri, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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