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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
581 /2024 R.G.
All'udienza del 18/02/2025 alle ore 10.41, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
[... l'Avv. BILARDELLO in sostituzione dell'Avv. D'ALLEO GIROLAMO per parte convenuta il quale conclude e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'azione, contestando le difese e richieste avversarie.
Dà atto di aver cercato invano di contattare telefonicamente il procuratore di parte attrice, oggi non comparso
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.58, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 581/2024 R.G. OGGETTO: negatoria servitutis vertente tra
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
codice fiscale , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato ad litem allegato C.F._2
al ricorso introduttivo, dall'Avv. BONOMO JOSÈ LIBERO, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo,
CP_2
E
società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 [...]
- con sede legale in Roma, codice fiscale, P. I. e iscrizione R.I. di Roma n. , in persona CP_3 P.IVA_1
dell'Avv. Massimo Barbuto, nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio di Roma in data 26/01/2023 Rep. 67309 Racc. 35001, rappresentata e difesa, Persona_1
giusta procura allegato alla memoria di costituzione, dagli Avvocati Girolamo D'Alleo ed Andrea D'Alleo, ed elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso lo studio dell'Avv. Salvatore Bilardello,
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale accertare, ritenere e dichiarare la illegittimità, della appo sizione del traliccio e delle condutture aeree elettriche e per tale motivo ordinarne la rimozione assegnando un termine superato il quale la resistente dovrà corrispondere euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.; condannare la resistente al pagamento a titolo di indennità come sopra determinata alla complessiva somma di euro 4.100,00 o diversa ma non inferiore alle euro mille;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Convenuto: Voglia il Tribunale in accoglimento dell'eccezione d'intervenuta usucapione del diritto di servitù di elettrodotto, nonché alla luce del DDG n. 446 del 28.04.2020 dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento dell'energia della Regione Siciliana, dire e dichiarare che l'esercizio della linea della quale fa parte la palificazione e l'elettrodotto oggetto del giudizio, così come in narrativa meglio individuata, appare pienamente legittimo e, pertanto, rigettare la domanda volta alla rimozione della palificazione e della rete per la quale è causa. Dire e dichiarare non dovuta l'indennità di elettrodotto alla luce dell'acquisto a titolo originario (eccezione di intervenuta usucapione) della servitù per la quale è causa. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità, stante l'erezione della linea della quale fa parte la palificazione e l'elettrodotto oggetto del giudizio, così come meglio individuata in narrativa, nell'anno 1988 (attivazione della linea 1 aprile 1988). Rigettare comunque le domande formulate dai ricorrenti nell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. gli odierni ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'elettrodotto insistente sul loro fondo, sito in agro di Salemi, al foglio di mappa 104 particelle 64-346-65-66-67.
A tal uopo affermano che la società resistente è priva di alcun titolo legittimante l'occupazione. Per tali motivi chiede la condanna della controparte alla rimozione del traliccio ed al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in € 4.100,00, oltre ad una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimozione.
Parte resistente, contestati gli assunti avversari, ha rilevato ed eccepito che la linea elettrica sostenuta, tra gli altri, dal pilone insistente sul fondo attoreo alimenterebbe una cabina elettrica entrata in funzione nel
1988 e, conseguentemente, presente da oltre venti anni, così da far maturare il termine ventennale necessario all'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.
Per tali motivi, avanzata domanda riconvenzionale in tale senso, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, rilevando altresì ed in subordine, l'assoluta carenza probatoria in ordine all'esistenza ed ammontare del lamentato danno, peraltro quantificato in un importo pari al prezzo di acquisito dell'intero fondo, oltre che l'avvenuta prescrizione del diritto al suo risarcimento. Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e l'escussione del teste indicato da parte convenuta, stante l'esito negativo della proposta di conciliazione avanzata dal g.i, il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
L'azione promossa dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
I ricorrenti hanno proposto l'azione di negatoria servitutis in relazione all'asservimento del loro fondo avvenuto nell'incontestata carenza di un provvedimento ablatorio.
L'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù, posto che, per il verificarsi dell'occupazione espropriativa, è necessario che si realizzi la irreversibile trasformazione del fondo appreso nell'opera pubblica e si determini l'impossibilità
giuridica dell'utilizzazione futura del bene, in conformità alla sua precedente destinazione” (così Cass., sez. I civ., 2.12.2013, n. 26965).
Dunque, per come peraltro riconosciuto dalla stessa resistente, non esiste alcun titolo né negozio giuridico che legittimi l'occupazione: a tal fine ha infatti chiesto, in via riconvenzionale, che venisse accertata l'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto.
In ordine alla legittimazione attiva all'azione e, in particolare, alla prova della titolarità del fondo sul quale si sostiene l'illegittimo esercizio della servitù di elettrodotto, parte ricorrente ha prodotto in atti il titolo di proprietà in proprio favore ed un tanto basta a dimostrare appunto la legittimazione attiva: nell'actio negatoria servitutis, infatti, l'attore non è tenuto a fornire una prova rigorosa della titolarità del bene bensì
è tenuto a dimostrare di esercitare legittimamente il possesso sulla res (cfr. Cass. 31510/2019).
Passando dunque all'esame delle domande avanzate ed alla contrapposta domanda di usucapione, in mancanza assoluta di qualsivoglia documento (di natura amministrativa e/o negoziale) che possa legittimare l'elettrodotto insistente sul fondo attoreo, la società di distribuzione convenuta non ha neppure fornito prova idonea a dimostrare l'avvenuta usucapione della servitù.
Il teste escusso, infatti, ha saputo riferire esclusivamente su dati che risulterebbero dagli archivi della resistente: lo stesso infatti ha precisato di non essersi mai recato sui luoghi e, dunque, di poter riferire esclusivamente sulla scorta dei documenti d'ufficio.
Tali sintetiche dichiarazioni non appaiono sufficienti a dimostrare l'esistenza e l'uso dell'elettrodotto per il tempo necessario ad usucapire la relativa servitù, tenuto conto che sono fondate esclusivamente su documenti (peraltro neppure prodotti) di parte, di cui il teste ha preso conoscenza.
Conseguentemente, in mancanza di prova in ordine alla dedotta usucapione, non può che concludersi per l'illegittima occupazione sine titulo del fondo attoreo oggetto di controversia, rilevando peraltro che il decreto dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità non permette di individuare con certezza se l'elettrodotto per cui è causa rientri o meno tra quelli oggetto di tale provvedimento amministrativo.
Concludendo, in mancanza di prova in relazione all'eccepita usucapione della servitù di elettrodotto la domanda avanzata dai ricorrenti merita di essere accolta.
In punto all'invocato risarcimento del danno, alla luce della posizione assunta dai ricorrenti in relazione alla proposta conciliativa formulata dal g.i., la chiesta ctu è stata ritenuta superflua: il chiesto accertamento peritale, alla luce del modesto importo riconoscibile a titolo di risarcimento da illegittima occupazione avrebbe soltanto aggravato il giudizio, sia in relazione ai tempi di definizione che con riferimento ai costi da sostenere.
Pertanto, confermando quanto già indicato nella proposta conciliativa, il danno subito dai ricorrenti si quantifica nell'importo di € 1.000,00. Concludendo, le domande avanzate dai ricorrenti meritano di essere accolte nei limiti su indicati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 581 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la illegittimità delle condutture aeree elettriche che attraversano il fondo dei ricorrenti sito in agro di Salemi, al foglio di mappa 104 particelle 64-346-65-66-67 e per l'effetto ne ordina la rimozione;
condanna parte resistente al risarcimento del danno subito dalla proprietà attorea, quantificato pari ad €
1.000,00; condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
SEZIONE CIVILE
581 /2024 R.G.
All'udienza del 18/02/2025 alle ore 10.41, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello,
sono comparsi:
[... l'Avv. BILARDELLO in sostituzione dell'Avv. D'ALLEO GIROLAMO per parte convenuta il quale conclude e discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'azione, contestando le difese e richieste avversarie.
Dà atto di aver cercato invano di contattare telefonicamente il procuratore di parte attrice, oggi non comparso
Il g.i.
Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15.58, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, il giudice ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 581/2024 R.G. OGGETTO: negatoria servitutis vertente tra
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
codice fiscale , entrambi rappresentati e difesi, in virtù di mandato ad litem allegato C.F._2
al ricorso introduttivo, dall'Avv. BONOMO JOSÈ LIBERO, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo,
CP_2
E
società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_1 [...]
- con sede legale in Roma, codice fiscale, P. I. e iscrizione R.I. di Roma n. , in persona CP_3 P.IVA_1
dell'Avv. Massimo Barbuto, nella sua qualità di procuratore della Società in virtù dei poteri conferiti con atto Notaio di Roma in data 26/01/2023 Rep. 67309 Racc. 35001, rappresentata e difesa, Persona_1
giusta procura allegato alla memoria di costituzione, dagli Avvocati Girolamo D'Alleo ed Andrea D'Alleo, ed elettivamente domiciliata ai fini del giudizio presso lo studio dell'Avv. Salvatore Bilardello,
-convenuto-
Conclusioni delle parti:
Attore: Voglia il Tribunale accertare, ritenere e dichiarare la illegittimità, della appo sizione del traliccio e delle condutture aeree elettriche e per tale motivo ordinarne la rimozione assegnando un termine superato il quale la resistente dovrà corrispondere euro 100,00 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c.; condannare la resistente al pagamento a titolo di indennità come sopra determinata alla complessiva somma di euro 4.100,00 o diversa ma non inferiore alle euro mille;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Convenuto: Voglia il Tribunale in accoglimento dell'eccezione d'intervenuta usucapione del diritto di servitù di elettrodotto, nonché alla luce del DDG n. 446 del 28.04.2020 dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento dell'energia della Regione Siciliana, dire e dichiarare che l'esercizio della linea della quale fa parte la palificazione e l'elettrodotto oggetto del giudizio, così come in narrativa meglio individuata, appare pienamente legittimo e, pertanto, rigettare la domanda volta alla rimozione della palificazione e della rete per la quale è causa. Dire e dichiarare non dovuta l'indennità di elettrodotto alla luce dell'acquisto a titolo originario (eccezione di intervenuta usucapione) della servitù per la quale è causa. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità, stante l'erezione della linea della quale fa parte la palificazione e l'elettrodotto oggetto del giudizio, così come meglio individuata in narrativa, nell'anno 1988 (attivazione della linea 1 aprile 1988). Rigettare comunque le domande formulate dai ricorrenti nell'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. gli odierni ricorrenti lamentano l'illegittimità dell'elettrodotto insistente sul loro fondo, sito in agro di Salemi, al foglio di mappa 104 particelle 64-346-65-66-67.
A tal uopo affermano che la società resistente è priva di alcun titolo legittimante l'occupazione. Per tali motivi chiede la condanna della controparte alla rimozione del traliccio ed al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in € 4.100,00, oltre ad una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di rimozione.
Parte resistente, contestati gli assunti avversari, ha rilevato ed eccepito che la linea elettrica sostenuta, tra gli altri, dal pilone insistente sul fondo attoreo alimenterebbe una cabina elettrica entrata in funzione nel
1988 e, conseguentemente, presente da oltre venti anni, così da far maturare il termine ventennale necessario all'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.
Per tali motivi, avanzata domanda riconvenzionale in tale senso, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, rilevando altresì ed in subordine, l'assoluta carenza probatoria in ordine all'esistenza ed ammontare del lamentato danno, peraltro quantificato in un importo pari al prezzo di acquisito dell'intero fondo, oltre che l'avvenuta prescrizione del diritto al suo risarcimento. Il procedimento, istruito attraverso la documentazione riversata in atti e l'escussione del teste indicato da parte convenuta, stante l'esito negativo della proposta di conciliazione avanzata dal g.i, il procedimento è stato assunto in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*******
L'azione promossa dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
I ricorrenti hanno proposto l'azione di negatoria servitutis in relazione all'asservimento del loro fondo avvenuto nell'incontestata carenza di un provvedimento ablatorio.
L'apprensione (o il mantenimento) senza titolo del fondo di proprietà privata, occorrente per la realizzazione di un manufatto comportante una servitù di fatto “sia che la realizzazione dell'opera non sia stata autorizzata dalla competente autorità, sia che non sia assistita da declaratoria di pubblica utilità, sia che, pur in presenza di detta autorizzazione e di detta declaratoria, non vi sia stato un valido asservimento per via di un provvedimento amministrativo, non determina la costituzione di una servitù, secondo lo schema della cosiddetta occupazione acquisitiva, i cui estremi non sono ravvisabili con riguardo ai diritti reali “in re aliena”, ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga (anche per intervento giudiziale) rimosso il manufatto, o cessi il suo esercizio, o sia costituita regolare servitù, posto che, per il verificarsi dell'occupazione espropriativa, è necessario che si realizzi la irreversibile trasformazione del fondo appreso nell'opera pubblica e si determini l'impossibilità
giuridica dell'utilizzazione futura del bene, in conformità alla sua precedente destinazione” (così Cass., sez. I civ., 2.12.2013, n. 26965).
Dunque, per come peraltro riconosciuto dalla stessa resistente, non esiste alcun titolo né negozio giuridico che legittimi l'occupazione: a tal fine ha infatti chiesto, in via riconvenzionale, che venisse accertata l'avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto.
In ordine alla legittimazione attiva all'azione e, in particolare, alla prova della titolarità del fondo sul quale si sostiene l'illegittimo esercizio della servitù di elettrodotto, parte ricorrente ha prodotto in atti il titolo di proprietà in proprio favore ed un tanto basta a dimostrare appunto la legittimazione attiva: nell'actio negatoria servitutis, infatti, l'attore non è tenuto a fornire una prova rigorosa della titolarità del bene bensì
è tenuto a dimostrare di esercitare legittimamente il possesso sulla res (cfr. Cass. 31510/2019).
Passando dunque all'esame delle domande avanzate ed alla contrapposta domanda di usucapione, in mancanza assoluta di qualsivoglia documento (di natura amministrativa e/o negoziale) che possa legittimare l'elettrodotto insistente sul fondo attoreo, la società di distribuzione convenuta non ha neppure fornito prova idonea a dimostrare l'avvenuta usucapione della servitù.
Il teste escusso, infatti, ha saputo riferire esclusivamente su dati che risulterebbero dagli archivi della resistente: lo stesso infatti ha precisato di non essersi mai recato sui luoghi e, dunque, di poter riferire esclusivamente sulla scorta dei documenti d'ufficio.
Tali sintetiche dichiarazioni non appaiono sufficienti a dimostrare l'esistenza e l'uso dell'elettrodotto per il tempo necessario ad usucapire la relativa servitù, tenuto conto che sono fondate esclusivamente su documenti (peraltro neppure prodotti) di parte, di cui il teste ha preso conoscenza.
Conseguentemente, in mancanza di prova in ordine alla dedotta usucapione, non può che concludersi per l'illegittima occupazione sine titulo del fondo attoreo oggetto di controversia, rilevando peraltro che il decreto dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità non permette di individuare con certezza se l'elettrodotto per cui è causa rientri o meno tra quelli oggetto di tale provvedimento amministrativo.
Concludendo, in mancanza di prova in relazione all'eccepita usucapione della servitù di elettrodotto la domanda avanzata dai ricorrenti merita di essere accolta.
In punto all'invocato risarcimento del danno, alla luce della posizione assunta dai ricorrenti in relazione alla proposta conciliativa formulata dal g.i., la chiesta ctu è stata ritenuta superflua: il chiesto accertamento peritale, alla luce del modesto importo riconoscibile a titolo di risarcimento da illegittima occupazione avrebbe soltanto aggravato il giudizio, sia in relazione ai tempi di definizione che con riferimento ai costi da sostenere.
Pertanto, confermando quanto già indicato nella proposta conciliativa, il danno subito dai ricorrenti si quantifica nell'importo di € 1.000,00. Concludendo, le domande avanzate dai ricorrenti meritano di essere accolte nei limiti su indicati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 581 /2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara la illegittimità delle condutture aeree elettriche che attraversano il fondo dei ricorrenti sito in agro di Salemi, al foglio di mappa 104 particelle 64-346-65-66-67 e per l'effetto ne ordina la rimozione;
condanna parte resistente al risarcimento del danno subito dalla proprietà attorea, quantificato pari ad €
1.000,00; condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate pari ad € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge, il tutto distratto in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Marsala in data 18/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.