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7 settembre 2003
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28 marzo 2014
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6 maggio 2017
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Art. 13. Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale). 1. Fuori dei casi previsti dall' articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale , come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria.
Il programma e' definito con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per le pari opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 . ((Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta')) .
2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.
In sede di prima applicazione, il Piano e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il programma e' definito con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per le pari opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 . ((Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore eta')) .
2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonche' azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, e' adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.
In sede di prima applicazione, il Piano e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Commentari • 14
- 1. La protezione sociale ex art. 18 del dlgs 286/1998 svincolata dallo status di cittadinanza: l’art. 6, comma 4 del decreto legge 300/2006David Mancini · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2007 · 7.2177434
[…] In questi casi un rimedio residuale è stato quello di recente introduzione nell'ordinamento italiano, vale a dire l'art. 13 della legge 11 agosto 2003 n. 228, applicabile soltanto alle vittime di trafficking e con portata e finalità molto più ridotte. 2. […] E' chiaro che la finalità della norma in esame è da un lato di natura socio assistenziale, dall'altro è tesa a preannunciare (magari inconsapevolmente) la nascita di un futuro statuto degli interventi a sostegno e tutela delle vittime/testimoni di reati gravi, all'interno del quale far confluire anche l'attuale art. 13 della legge 228/2003 ed ogni altra disposizione pertinente. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 895Provvedimento: […] A fondamento della domanda l'Pt_1 esponeva di aver svolto programmi di assistenza e integrazione sociale in favore di immigrati, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 286/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione ed altro) e dell'art. 13 legge 228/2003 sulle misure contro la tratta delle persone, che prevede programmi di assistenza per le vittime di reati e che dette attività erano avvenute a seguito di progetti presentati dalla Controparte_1 in partenariato operativo con Enti Pubblici ed Associazioni private, tra cui il “Piano Sociale di Zona Irno Picentini Ambito S2” e l'Pt_1 con la quale erano stati stipulati vari “Protocolli d'intesa”, […]Leggi di più...
- Piano Sociale di Zona·
- finanziamento pubblico·
- interessi legali moratori·
- contumacia·
- surrogatoria ex art. 2900 c.c.·
- adempimento convenzione di appalto·
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- prova del credito·
- spese di giudizio·
- condanna in solido