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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/10/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
R.G 495/2025
Il Giudice GOP dr. Marialuisa Lanni , all'esito dell'udienza del giorno 16.10.2025 , svoltasi mediante il deposito di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 495/2025 d del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PROZZO ROBERTO presso il cui studio elegge domicilio, opponente
contro
) in persona del legale rapp.te p.t Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Teodolinda Stocchetti presso il cui Controparte_2
studio elegge domicilio, opposto
Avente ad oggetto : Opposizione a D.I -Obbligazioni varie
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per entrambe: declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Pag. 1 di 3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , attore -opponente, con atto di citazione in opposizione al Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 10/ 2025 del 03 gennaio 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 3908/24 R.G., notificato l' 8 gennaio 2025, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 15.810,06 oltre interessi e spese in favore di Controparte_1
[... nella persona del legale rapp.te pro tempore , le conveniva in giudizio al fine di vedere accolta l'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo de quo e conseguente condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese processuali.
Nelle more dell'udienza fissata ex art 171 ter c.p.c , il difensore dell'opponente depositava atto di transazione intervenuto tra le parti che, oltre a definire le condizioni per il bonario componimento , chiedeva la revoca del D.I per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 16.10.2025 , svoltasi mediante il deposito di note scritte, il giudice preso atto dell'intervenuta transazione e della richiesta della declaratoria della cessata materia del contendere con compensazione delle spesse di lite , tratteneva la causa in decisione per la declaratoria de quo,
MOTIVI
La cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti;
trattasi, in buona sostanza, di una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno pag. 2/3 la ragion d'essere della lite. La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, avendo parte ricorrente dichiarato di non essere più interessate all'emissione di una pronuncia nel merito della questione proposta ed in assenza di qualsiasi contestazione sul punto di parte resistente, stante l'atto di transazione ,può senz'altro procedersi alla definizione del procedimento.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo nr.10/25 reso dal Tribunale di Benevento il 03.01.25 in favore di e contro Controparte_1 Controparte_3
b) nel procedimento nr. 495/2025, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione della causa;
c) compensa le spese tra le parti.
In Benevento il 22.10. 2025
Il Giudice
Dott.ssa Marialuisa Lanni
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Benevento
Seconda Sezione
R.G 495/2025
Il Giudice GOP dr. Marialuisa Lanni , all'esito dell'udienza del giorno 16.10.2025 , svoltasi mediante il deposito di note scritte, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 495/2025 d del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PROZZO ROBERTO presso il cui studio elegge domicilio, opponente
contro
) in persona del legale rapp.te p.t Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Teodolinda Stocchetti presso il cui Controparte_2
studio elegge domicilio, opposto
Avente ad oggetto : Opposizione a D.I -Obbligazioni varie
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per entrambe: declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , attore -opponente, con atto di citazione in opposizione al Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 10/ 2025 del 03 gennaio 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 3908/24 R.G., notificato l' 8 gennaio 2025, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 15.810,06 oltre interessi e spese in favore di Controparte_1
[... nella persona del legale rapp.te pro tempore , le conveniva in giudizio al fine di vedere accolta l'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo de quo e conseguente condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese processuali.
Nelle more dell'udienza fissata ex art 171 ter c.p.c , il difensore dell'opponente depositava atto di transazione intervenuto tra le parti che, oltre a definire le condizioni per il bonario componimento , chiedeva la revoca del D.I per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
All'udienza del 16.10.2025 , svoltasi mediante il deposito di note scritte, il giudice preso atto dell'intervenuta transazione e della richiesta della declaratoria della cessata materia del contendere con compensazione delle spesse di lite , tratteneva la causa in decisione per la declaratoria de quo,
MOTIVI
La cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico di stretta elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio, anche se ontologicamente differente rispetto alla rinuncia agli atti o all'azione, nonostante le medesime conseguenze in ordine alla impossibilità nella prosecuzione del processo.
La stessa si fonda sul venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di circostanze poste in essere dalle medesime parti;
trattasi, in buona sostanza, di una forma di definizione del processo conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, di cui le parti si danno reciproco atto, che fa venir meno pag. 2/3 la ragion d'essere della lite. La cessazione della materia del contendere è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e viene attestata con sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, avendo parte ricorrente dichiarato di non essere più interessate all'emissione di una pronuncia nel merito della questione proposta ed in assenza di qualsiasi contestazione sul punto di parte resistente, stante l'atto di transazione ,può senz'altro procedersi alla definizione del procedimento.
P.Q.M.
il Giudice definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo nr.10/25 reso dal Tribunale di Benevento il 03.01.25 in favore di e contro Controparte_1 Controparte_3
b) nel procedimento nr. 495/2025, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione della causa;
c) compensa le spese tra le parti.
In Benevento il 22.10. 2025
Il Giudice
Dott.ssa Marialuisa Lanni
pag. 3/3