Sentenza 28 giugno 2012
Massime • 1
La sentenza di non punibilità dell'imputato per aver agito in stato di legittima difesa putativa non consente al giudice penale di pronunciare alcuna statuizione civile sull'esistenza del danno e di liquidare l'indennità prevista dall'art. 2045 cod. civ. nei confronti del danneggiato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/06/2012, n. 33178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33178 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2012 |
Testo completo
33 17 8 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Udienza Pubblica Sentenza n.2070/2012 del 28.06.2012 R. G. n. 48383/2011 Composta dai Sigg.ri dott. FRANCESCO MARZANO Presidente dott. CLAUDIO D'ISA Consigliere rel. dott. LUISA BIANCHI Consigliere dott. SALVATORE DOVERE Consigliere dott. ANDREA MONTAGNI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: ET NI EM n. il 26.02.1934 avverso la sentenza n. 20/11 della Corte di Assise di Appello di Milano del 21.03.2011. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 28 giugno 2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Policastro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili. Rigetto del ricorso nel resto. conclude per L'avv. Petrali Marco Pierpaolo, per il ricorrente, l'accoglimento dei motivi del ricorso. -1. 5 RITENUTO IN FATTO : ET NI EM ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data 21.03.2011, della Corte d'Assise d'Appello di Milano che, in riforma della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Assise dello stesso capoluogo il 12.02.2009, ha dichiarato l'imputato non punibile per avere agito in stato di legittima difesa putativa quanto al capo a) dell'imputazione (omicidio colposo con riferimento all'art. 59 ultimo comma c.p., come ritenuto dal giudice di primo grado essendo stata modificata l'originaria imputazione di omicidio volontario), ed ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo b)(porto d'arma). La Corte territoriale, oltre a confermare a carico dell'imputato le statuizioni civili del giudice di primo grado, lo ha condannato alla rifusione, in favore della costituita parte civile, delle spese processuali sostenute nei due gradi di giudizio. Con l'odierno ricorso il ET denuncia violazione di legge dell'art. 538 c.p.p. in riferimento alla condanna al risarcimento del danno in assenza di una pronuncia di condanna relativamente alla responsabilità penale. Si argomenta che la declaratoria di non punibilità è una sentenza di proscioglimento e, per tale motivo, la Corte non avrebbe dovuto e potuto pronunciarsi sull'esistenza di un danno che, se sussiste, non è stato cagionato da reato, non rientra, dunque, nella previsione dell'art. 185 cod. pen.. Si precisa che, in ordine al delitto contestato al capo b) (porto illegale di arma da sparo), non vi è stata costituzione di parte civile e, per altro, tale reato non prevede come parte offesa il singolo cittadino poi colpito da quell'arma. La Corte distrettuale erroneamente ha ritenuto che la sentenza di non punibilità, per aver agito in stato di legittima difesa putativa, prevede la possibilità che in sede civile venga disposto un risarcimento nei confronti della persona danneggiata ai sensi dell'art. 2045 cod. civ. il quale statuisce che l'autore del fatto dannoso commesso in stato di necessità è tenuto a corrispondere una indennità al danneggiato e sarebbe applicabile, per analogia, nel caso di danno cagionato da persona non punibile per aver agito in stato di cosiddetta legittima difesa putativa. In sintesi i punti di censura riguardano:
1. La condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile in quanto l'art. 541 c.p.p. prevede che tali spese siano dovute solo in caso in cui venga accolta la domanda di risarcimento del danno, condanna per quanto già argomentato erronea;
-2- by 2. La Corte distrettuale pur non condannando l'imputato al pagamento delle spese processuali per il grado di appello non ha revocato la condanna al pagamento di esse statuita con la sentenza di primo grado.
3. la ritenuta legittima difesa putativa, ancorché emerga chiaramente dalla stessa ricostruzione dei fatti operata dalla Corte che trattasi legittima difesa reale;
4. il rigetto erroneo della richiesta difensiva di ritenere scriminato dalla legittima difesa il fatto di cui al capo b), si richiama la sentenza di questa Corte di legittimità sez. 5 n. 5761 dell'11.11.2010. RITENUTO IN DIRITTO Il ricorso va accolto nei limiti che si preciseranno.
1- Ed invero, fondata è la censura avente ad oggetto la violazione di legge nella specie dell'art. 538 c.p.p. con riferimento all'art. 185 cod. pen.. Come già è stato riportato nella parte narrativa, la Corte del merito ha ritenuto di confermare le statuizioni civili a carico del ricorrente, sebbene ne avesse dichiarato la non punibilità per avere agito in stato di legittima difesa putativa e, con lo specifico riferimento al diritto al risarcimento del danno della persona offesa, ne ha ritenuto la sussistenza applicando la disposizione di cui all'art. 2045 cod. civ., che riconosce al danneggiato una indennità da parte di colui che abbia commesso il fatto costretto dallo stato di necessità o da legittima difesa putativa, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte sezione civile ( Sez. 3 civile, Sentenza n. 12100 del 19.08.2003, Rv. 565929; Sez. 3 civile, Sentenza n. 4029 del 06/04/1995 Rv. 491671), secondo cui, appunto, la disposizione dell'art. 2045 cod. civ. è applicabile, per analogia, nel caso di danno cagionato da persona non punibile per aver agito in stato di cosiddetta legittima difesa putativa. La soluzione adottata dalla Corte d'Appello non è condivisibile perché illegittimamente fa ricorso, ancorché l'azione civile sia stata azionata nel processo penale, ad un istituto giuridico che è peculiare del diritto civile ed applicabile solo nell'ambito di quel processo. Le norme di riferimento da prendere in considerazione sono, infatti, l'art. 185 cod. pen. e l'art. 538 c.p.p.. Il primo statuisce l'obbligo, per il colpevole di un reato, al risarcimento del danno, sia esso patrimoniale che non patrimoniale, derivante dalla condotta penalmente rilevante. L'art. 538 c.p.p. stabilisce che "quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni ed il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74 e seguenti". br Dunque, il diritto, nell'ambito del processo penale, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con la relativa condanna dell'imputato, consegue unicamente ad una sentenza di condanna,. o, più correttamente, in aderenza alla lettere della norma, il codice di rito penale riconosce la jurisdictio del giudice penale in materia di restituzione o risarcimento dei danni civili solo nel caso in cui emetta una sentenza di condanna. Orbene, è del tutto pacifico per la chiarezza del testo legislativo (in claris non fit interpretatio), cioè dell'art. 530, 1° comma c.p.p., che la sentenza con cui si dichiara la non punibilità dell'imputato, per avere agito in stato di legittima difesa, sia pur essa putativa, è di assoluzione (V. S.U.. n. 40049 del 29/05/2008, Rv. 240815 ) Ciò posto, appare di chiara evidenza che, nel caso di specie, avendo la Corte d'Appello d'Assise "assolto" il ET con la formula su riportata, ha erroneamente confermato la sua condanna al risarcimento dei danni civili in favore della persona offesa, ed alle spese processuali sostenute dalla parte civile ed ha errato anche nel non aver revocato la condanna in tal senso fatta dal giudice di primo grado. La Corte d'Appello ha mutuato dal diritto civile, per giungere alla conferma delle statuizioni civili, un istituto tipico di tale branca del diritto, quale quello previsto dall'art. 2045 cod. civ.; in sostanza tale norma prevede una sorta di risarcimento (letteralmente viene definita indennità) in favore del danneggiato anche quando chi ha commesso il fatto ha agito in stato di necessità, ovvero di legittima difesa putativa (V. sentenze delle sezioni civili già indicate), cioè quando il fatto non può essere considerato illecito ma cosciente e volontario, quindi, civilmente imputabile, in quanto arreca danni al terzo, anche se penalmente non punibile. L'operazione, a parere del Collegio, non è consentita in quanto fuoriesce dalla giurisdizione del giudice penale. E' pur vero che si potrebbe obiettare che, solo per esigenze di economia processuale, il giudice penale potrebbe applicare, nell'ambito del procedimento penale, una volta che sia stata esercitata dalla persona offesa l'azione civile tendente ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, la norma in questione che, comunque, il giudice civile potrebbe applicare se adito autonomamente. Ma tale principio che, pur deve sottintendere, laddove possibile giuridicamente, ad una definizione dei procedimenti più celere possibile con minor dispendio di forze, non può trovare sempre applicazione quando, in maniera inequivoca, le norme non consentano di farvi ricorso. -4- les La Corte d'Appello, evidentemente, nell'adottare la decisione censurata dal ricorrente, ha fatto riferimento al principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale, sennonché è proprio questo presupposto che è venuto meno, non essendo più vigente tale principio nell'attuale ordinamento processuale. Venuto meno il principio, non possono quindi più seguirsi interpretazioni estensive (o applicazioni analogiche) che si fondavano, sotto la vigenza del precedente codice di rito, sostanzialmente sul principio stesso. Su tale tema è rilevante l'insegnamento della sentenza delle Sez. U. n. 40049 del 29/05/2008 Ud. ( Rv. 240815) cui il Collegio aderisce pienamente. In essa è dato leggere che il legislatore delegato alla stesura del nuovo codice di procedura penale, in conformità ai criteri miranti a ridurre l'efficacia extrapenale del giudicato, indicati nella legge delega, ha previsto una drastica riduzione degli effetti extrapenali della decisione penale, coerentemente, del resto, con la logica complessiva del nuovo codice in ordine ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, i quali ormai non sono più improntati al principio, in precedenza imperante nel sistema inquisitorio, della unitarietà della funzione giurisdizionale e quindi della priorità e del primato della giurisdizione penale e della sua pregiudizialità rispetto agli altri processi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399; Sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17166; Sez. III, 2 agosto 2004, n. 14770). Nel nuovo ordinamento processuale, ispirato al principio accusatorio, il precedente principio generale è venuto meno e vige invece il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi. Ciò si desume anche dal fatto che nel nuovo codice di procedura non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del codice abrogato (sulla sospensione necessaria della controversia civile in pendenza del processo penale) né diverse altre disposizioni alla stessa collegate (parte degli artt. 24 e seguenti dello stesso codice), e conseguentemente, con la sua riformulazione ad opera della legge m. 353 del 1990, è stato eliminato ogni riferimento alla c.d. pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 cod. proc. civ. Il legislatore, dunque, con il codice di procedura del 1988 ha introdotto il diverso principio della (pressoché) completa autonomia e separazione fra giudizio civile e giudizio penale, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio (così, Cass. civ., Sez. III, 30 luglio 2001, n. 10399). Del resto, il "principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile" a cui è ispirato il nuovo codice 0. di procedura, vige anche nell'ambito dello stesso processo penale, ove, qualora una sentenza di assoluzione dell'imputato venga impugnata dalla sola parte civile può aversi un giudicato di assoluzione agli effetti penali ed una decisione di condanna agli effetti civili. Questo nuovo principio generale è peraltro attenuato dal riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo negli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, e precisamente in quelle disciplinate dall'art. 651 con riferimento al giudicato di condanna e dall'art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civili ed amministrativi di danno. Ed è proprio in riferimento a tale ultima norma che emerge la illegittimità della decisione della Corte d'Assise d'Appello. Come è noto l'art. 652 cod. proc. pen., in attuazione di una specifica direttiva della legge di delega (art. 2, n. 23, legge 16 febbraio 1987 n. 81), ha previsto che la sentenza di assoluzione produca effetti nel giudizio di danno quando ricorrano queste condizioni: a) che si tratti di sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento (o a seguito di rito abbreviato se la parte civile ha accettato il rito); b) che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e che comunque il danneggiato dal reato non abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, cod. proc. pen. Ricorrendo questi due presupposti - che nella specie sussistono - l'art. 652 c.p.p, dispone poi che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato (o nell'interesse dello stesso, come da precisazione introdotta dall'art. 9 I. 27 marzo 2001 n. 97 con riferimento alle azioni risarcitorie esercitate nei giudizi di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti), "quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima". Ai sensi dell'art. 652, dunque, la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile di danni solo relativamente a questi accertamenti, tra cui rientra sicuramente la formula assolutoria adottata dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano. Ciò evidenziato, per il caso di specie ricorrono entrambi i presupposti, e, dunque, la costituita parte civile, divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione impugnata, potrà far valere solo innanzi al giudice civile il suo diritto alla indennità di cui all'art. 2045 cod. civ. avendo efficacia di giudicato l'accertamento che il fatto è stato compiuto in stato di legittima difesa putativa. --6- Pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili che vanno eliminate, con la conseguente revoca anche della condanna sia in primo che in secondo grado al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Conferente, invero, su quest'ultimo punto è il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di cui alla sentenza della sezione VI n. 27308 del 14.07.2010. 2- Il motivo di cui al punto 3 (V.parte narrativa) con cui si è censurata la decisone della Corte d'Assise di secondo grado di ritenere la legittima difesa putativa e non reale, é ammissibile in punto di interesse a ricorrere, essendo evidente che, nel caso in cui si riconoscesse la legittima difesa reale anziché putativa, per quanto su argomentato circa l'efficacia di giudicato della sentenza di assoluzione penale nel processo civile, il ET potrebbe opporre, nell'ambito del processo civile, che eventualmente può seguire a quello penale, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2044 cod. civ. secondo cui non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. E' però da ritenersi inammissibile, come motivo di ricorso per cassazione in quanto il giudizio espresso sul punto dal giudice del gravame è collegato ad una valutazione della ricostruzione del fatto che appare del tutto logica ed aderente, appunto, ai dati fattuali evidenziati. La censura, quindi, non è consentita nel giudizio di legittimità, proprio perché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza (V. pagine 25 e segg. della sentenza). In sostanza la critica, mossa dal ricorrente, di contraddittorietà della motivazione sul punto riguarda il ragionamento della Corte del merito secondo cui la legittima difesa "scadrebbe” nella putativa solo perché uno dei rapinatori avrebbe detto al complice di prendere quello che c'era nel cassetto e di andare via. Per il ricorrente la Corte meneghina non spiega per quale motivo la manifestazione dell'intenzione di andarsene farebbe venir meno il pericolo concreto ed attuale di un'offesa alle persone in quel preciso momento sussistente. La corposa esposizione in sentenza delle ragioni che sottendono la configurazione giuridica del fatto, con specifici riferimenti a dati di fatto che hanno oggettivamente interrotto ed escluso, per il comportamento dei rapinatori che avevano espresso la volontà di andare via accontentandosi di quanto si 1 trovasse nella cassa dell'esercizio commerciale, e con l'evidenziare come tale circostanza non fosse stata percepita dal Petrali, essendo rimasto nel frattempo nello stanzino attiguo, ove uno dei rapinatori, il LI, lo aveva lasciato dopo averlo percosso, non può non essere condivisa da questa Corte rispondendo essa ai principi giurisprudenziali affermati in tema. E' stato, infatti, con decisioni sempre uniformi (Sez. 5, Sentenza n. 3507 del 04/11/2009 Ud. Rv. 245843; Sez. 1, Sentenza n. 33444 del 04/04/2001 Ud. Rv. 219887; Sez. 1, Sentenza n. 3898 del 18/02/1997 Ud. Rv. 207376; Sez. 1, Sentenza n. 5414 del 23/01/1992 Ud. Rv. 190292; Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 25/01/1991 Ud. Rv. 186611) affermato che la legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore, che ha efficacia esimente, se è scusabile e comporta la responsabilità di cui all'art. 59, ultimo comma, cod. pen. quando sia determinato da colpa, deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d'animo dell'agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l'errore. Essa, pertanto, può configurarsi se ed in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sè inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo;
persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l'azione della difesa venga ad estrinsecarsi. La Corte del merito ha evidenziato come la ragionevole persuasione del ET di trovarsi in una situazione di pericolo è stata determinata dal precedente comportamento (minaccia con arma) dei rapinatori personalmente percepito, e dal non avere, però, potuto percepire la volontà dei medesimi di allontanarsi dall'esercizio commerciale facendo venir meno quella situazione di pericolo, che il ricorrente riteneva ancora sussistente.
3.E' infondato il quarto motivo. Anche su tale censura la Corte territoriale ha fornito adeguata e congrua motivazione confortandola con richiami giurisprudenziali di legittimità. .8. ви Ed, invero, la Corte del merito non si è limitata, nel disattendere tout-court la richiesta dell'imputato di riconoscere la legittima difesa putativa anche con riferimento al contestato porto illegale dell'arma da fuoco, al semplice richiamo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di detenzione abusiva di armi, così come prevista e punita dagli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974, non sono applicabili, nè come reali nè come putative, le cause di giustificazione della legittima difesa e dello stato di necessità (V. di recente : Sez. 2, Sentenza n. 17329 del 29/02/2008 Ud. Rv. 23970), ma ha anche richiamato altra giurisprudenza (Sez. 2, Sentenza n. 17329 del 29/02/2008 Ud. Rv. 239770) di indirizzo apparentemente contrario in base alla quale la causa di giustificazione della legittima difesa (art. 52 cod. pen.) è applicabile anche nell'ipotesi di detenzione abusiva di armi, sussistendone i presupposti di operatività e cioè previo accertamento della effettiva sussistenza e dell'attualità del pericolo e ulteriormente verificando se, avuto riguardo alle circostanze ed al contesto, la detenzione dell'arma, ancorché abusiva, appaia giustificata. E la Corte del merito ha specificamente evidenziato come, nel caso di specie, con i rapinatori in fuga, non poteva ritenersi sussistente ed attuale il pericolo grave ed imminente di danno alla persona tale da giustificare il porto illegale dell'arma da parte del ET al di fuori dell'esercizio commerciale. Ed aggiunge, in maniera condivisibile, che il porto dell'arma non poteva, attese le circostanze ed il contesto, ritenersi in qualche modo giustificato per recuperare la somma di cui i rapinatori si erano appropriati, richiamando gli arresti giurisprudenziali ( Sez. I, sentenza n. 16677 dell'8.03.2007, Corradini) di questa Corte, nel senso che la valutazione circa il requisito della proporzione deve farsi con giudizio svolto ex ante, non fra i mezzi che l'aggredito aveva a disposizione e quelli usati, bensì fra il bene minacciato dall'aggressore e bene leso e cioè tra beni ed interessi in conflitto, non essendo consentito ledere un bene dell'aggressore (quale l'integrità fisica) marcatamente superiore a quello posto in pericolo dalla aggressione illecita (il denaro).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 28 giugno 2012. Il Consigliere estensore6 Il Presidente Francesco Marzano упажного тагнано -S. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 A60. 2012 IL-FUNZIONARIO SIUDIZIARIO Gislio Mard BERIO