Sentenza 30 luglio 2001
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L'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per assenza dell'elemento soggettivo non ha efficacia di giudicato rispetto all'azione civile di danno.
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- 2. Diffamazione, processo penale, assoluzione, parte civile, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10399 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA FONDIARIA ASSIC SPA, con sede in Firenze ed in persona del suo legale rappresentante Ivano CANTARALE, nonché MA SC, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO AN SPINELLI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO MONTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NG AU, OZ TI, NG IO, NG AN, NG RI, tutti eredi di NG AN, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell'avvocato LINO ITALO NATALE, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO RODARI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1696/00 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 21/03/00 e depositata il 23/06/00 (R.G. 134/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Lino Italo NATALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con citazione dell'11 novembre 1991 LA NI e SA ZA, nonché IO, VA e DA NI, rispettivamente genitori e fratelli di LA NI deceduta, convenivano davanti al Tribunale di Milano ES MA e La Fondiaa Assicurazioni s.p.a., rispettivamente conducente-proprietario ed assicuratore dell'autovettura in cui la NI era trasportata, per sentirli condannare al risarcimento del danno subito per la perdita della rispettiva figlia e sorella in un incidente stradale avvenuto il 15 ottobre 1985. A seguito della morte della NI e di altre due persone trasportate nella sua autovettura, il MA era stato sottoposto a processo penale, il quale si era concluso con sentenza dibattimentale del Tribunale di Milano in data 17 maggio 1988, che lo aveva assolto per insufficienza di prove, e, poi, a seguito di impugnazione, della Corte di appello di Milano in data 23 gennaio 1991, che, essendo entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art.530, comma 2, di detto codice. Si costituiva il solo MA, che chiedeva il getto della domanda. Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 24 ottobre 1996, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni morali, che liquidava in L. 128.000.000 a favore di ciascuno dei due genitori ed in L. 25.000.000 per ciascuno dei tre fratelli, oltre gli interessi e le spese di lite. Il MA e La Fondiaria Assicurazioni proponevano appello. Costituitisi gli appellati, la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 23 giugno 2000, ha confermato la pronunzia di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali. La Corte ha osservato che, secondo il nuovo codice di procedura penale, "il nostro ordinamento non è più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile ma al diverso sistema della completa autonomia e separazione fra i due giudizi". In modo coerente con il nuovo regime l'art. 652 c.p.p. attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza dibattimentale di assoluzione (rispetto al giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito parte civile nel processo penale, come nel caso di specie) soltanto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;
in queste precise ipotesi non può farsi rientrare la assoluzione perché il fatto non costituisce reato per esclusione dell'elemento psicologico del reato. La Corte ha osservato, ancora, che, nel caso di specie, il giudice penale aveva fondato la assoluzione del MA "non sulla positiva esistenza di elementi che escludessero l'elemento soggettivo ma soltanto sulla non sufficienza delle prove circa la colpa". La Corte, pertanto, ha riesaminato il fatto ed ha tenuto sussistente la condotta colposa del MA, affermando la sua responsabilità civile ex art.2043 c.c. in ordine alla morte di LA NI e la sussistenza degli estremi del delitto di cui all'art.589 c.p., onde ha dichiarato dovuto anche il risarcimento dei danni morali. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano la Fondiaria Assicurazioni s.p.a. e ES MA hanno proposto ricorso per cassazione, a cui i consorti EL hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione degli art.652654 del codice di procedura penale in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.", nonché "omessa insufficiente e contraddittoria motivazione nel giudizio in cui è stata ritenuta la facoltà del giudice civile di accertare il fatto-reato, a sensi dell'art.2043 c.c., in contrasto con il giudicato penale di assoluzione basato sui medesimi elementi probatori". I ricorrenti osservano che l'assoluzione penale in esito al dibattimento perché il fatto non costituisce reato (essendo risultate insufficienti le prove sull'elemeno soggettivo), se non è preclusiva dell'azione civile fondata sulla presunzione di colpa prevista dall'art.2054 c.c., non consente al giudice civile di accertare la sussistenza della colpa sulla base delle stesse prove assunte in sede penale e qui esaminate e valutate, pervenendo così sostanzialmente alla riforma di una sentenza passata in giudicato e pronunziata anche nel confronti degli eredi della persona deceduta, costituitisi parti civili. A fondamento del proprio assunto i ricorrenti richiamano alcune sentenze di questa Corte e concludono che la sentenza impugnata non poteva accogliere la domanda di risarcimento dei danni morali, essendole "ciò precluso in acclarata assenza di fatto- reato".
2. Il motivo di ricorso è infondato, poiché non sussiste la violazione del giudicato penale costituito dalla sentenza penale della Corte di appello, per due diverse e concorrenti ragioni, ambedue correttamente individuate dalla sentenza qui impugnata.
3. La prima ragione va ravvisata nel fatto che il giudizio penale si è concluso con l'assoluzione dell'imputato (ES MA) con la formula perché il fatto non costituisce reato per assenza di colpa. La detta assoluzione (pronunziata, come nel caso di specie, in seguito a dibattimento) ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno soltanto "quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima", secondo la previsione del comma 1 dell'art.652 c.p.p.. La formula di assoluzione perché "il fatto non sussiste" è tipicamente diversa da quella che "il fatto non costituisce reato" (art. 530 c.p.p.). Quest'ultima formula, secondo la pacifica giurisprudenza penale (v., tra le tante, le sentenze 5 giugno 1992, Battagliale 28 aprile 1992, Talpo), va usata quando non si ravvisa l'elemento soggettivo del reato, mentre l'assoluzione perché "il fatto non sussiste" si ha quando manca uno degli elementi oggettivì del reato (azione, evento, nesso di causalità).
La formulazione letterale dell'art.652 c.p.p. è quindi chiara nel senso di escludere dall'ambito di efficacia del giudicato penale nel giudizio civile di danno la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, e quindi l'accertamento penale in ordine all'elemento, soggettivo del reato. Questa sentenza di assoluzione non ha efficacia di giudicato neanche rispetto al danneggiato che si sia costituito parte civile nel processo penale (come è avvenuto nel caso di specie), poiché tale costituzione (o possibilità di costituzione) è un presupposto generale di applicabilità del citato art.652, onde, al di fuori di tale presupposto, la sentenza di assoluzione non può in nessun caso costituire giudicato a sfavore del danneggiato.
L'elemento interpretativo che si desume dal tenore letterale dell'art.652 c.p.p. trova riscontro nei lavori preparatori del nuovo codice di rito. Dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice (in Gazz. Uff. n. 250 del 24 ottobre 1988, suppl. ord. n.2) si desume che è stata seguita "la linea tracciata nel 1978" (nel progetto di codice redatto sulla base della precedente delega del 1974) nei punti in cui la nuova delega non era diversa dalla precedente, e in questa linea il legislatore delegato ha incluso "il preciso intento di limitare l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile pronunziata in esito a giudizio al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato, così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l'accertamento della colpa" (pag. 141 della citata relazione).
Tale intento è coerente con la logica complessiva del nuovo codice in ordine ai rapporti tra giudizio penale e processo civile. Come questa Corte ha già affermato (sentenza 27 febbraio 1996 n. 1501, a cui pertinentemente si è richiamata la pronunzia impugnata), il nostro ordinamento non è più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, come si desume dal fatto che nel nuovo codice di rito penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art.3, secondo comma, del codice abrogato (sulla sospensione necessaria della controversia civile in pendenza del processo penale), ne' sono state reiterate diverse altre disposizioni alla stessa collegate (parte degli artt.24 e seguenti dello stesso codice), con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla c.d. pregiudiziale penale dal testo dell'art.295 c.p.c. in occasione della sua riformulazione ad opera della legge, n.353 del 1990. Il legislatore del codice del 1988 ha instaurato il diverso sistema della (pressoché) completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art.75, comma 3, c.p.p., da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio.
In tale accertamento il giudice civile trova un limite nelle sole disposizioni che attribuiscono efficacia al giudicato penale, le quali però, come si è osservato in dottrina, costituiscono eccezioni rispetto alla regola della separazione delle giurisdizioni e perciò non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
La considerazione che precede rende privo di rilievo il fatto che anche l'art.25 dell'abrogato c.p.p. non includeva tra le situazioni preclusive dell'azione civile quella dell'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", e, ciò nonostante, a quest'ultimo tipo di sentenze la giurisprudenza aveva attribuito un'efficacia di giudicato spetto all'azione civile, nel senso di impedire al giudice civile l'accertamento dell'elemento soggettivo escluso dal giudice penale (fatta salva l'operatività delle presunzioni di colpa poste dalla legge civile, che non si ponevano in contraddizione con l'accertamento penale). Si riteneva, quindi, possibile l'azione di risarcimento del danno da circolazione stradale sulla base dell'art.2054 c.c. (fondata sulle presunzioni di colpa da esso previste e con conseguente esclusione della risarcibilità del danno non patrimoniale), ma non l'azione risarcitoria sulla base dell'art.2043 c.c., e cioè fondata sul concreto accertamento della colpa del responsabile e della sussistenza del reato (con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale).
L'applicazione analogica dell'abrogato art.25 c.p.p., su cui era basato il richiamato orientamento giurisprudenziale, non è più consentita dal nuovo sistema processuale, ispirato al modello accusatorio, che ammette l'esercizio contemporaneo dell'azione penale e di quella civile e la possibilità di pervenire a giudicati tra loro discordanti.
Il "principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile", a cui è ispirato il nuovo codice di rito penale, è stato affermato dalle Sezioni unite penali di questa Corte (sentenza 25 novembre 1998, Loparco) anche nell'ambito dello stesso processo penale, ove, qualora una sentenza di assoluzione dell'imputato venga impugnata dal solo P.M o dalla sola parte civile, può aversi un contrasto tra il giudicato penale e la decisione sull'azione civile esercitata mediante costituzione di parte civile. Così può aversi, per esempio, una sentenza di condanna dell'imputato in appello a seguito di accoglimento dell'impugnazione: del P.M. ed un giudicato di rigetto dell'azione civile a seguito della mancata proposizione dell'appello ad opera della parte civile.
In sintesi, la formulazione letterale dell'art.652 c.p.p., l'intenzione del legislatore ed il complessivo sistema del nuovo codice convergono nel fare ritenere che l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato per assenza dell'elemento soggettivo non ha efficacia di giudicato rispetto all'azione civile di danno.
I ricorrenti ritengono che tale interpretazione del citato art.652, seguita dalla sentenza impugnata, sia in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte. Ma le sentenze che vengono citate (Cass. 3 luglio 1996 n. 6081, 28 ottobre 1997 n. 10575, 27 ottobre 1998 n. 10709) sono non pertinenti (la prima) ovvero non affrontano ex professo il problema (la seconda e la terza).
4. Corretta è anche l'altra ragione per la quale la sentenza impugnata ha negato efficacia di giudicato (in ordine all'accertamento dell'assenza di colpa dell'imputato) alla sentenza penale che ha assolto il MA, convenuto nell'azione di risarcimento del danno.
Il giudice del merito ha, infatti, osservato che la pronunzia penale della Corte di appello ha fondato l'assoluzione dell'imputato "non sulla positiva esistenza di elementi che escludessero l'elemento soggettivo ma soltanto sulla non sufficienza delle prove circa la colpa" (ed infatti, come si è detto in narrativa, l'imputato era stato assolto in primo grado, sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito, per insufficienza di prove).
È allora applicabile l'orientamento affermato da questa Corte (nelle sentenze 13 dicembre 1996 n. 11162 e 30 marzo 1998 n. 3330) secondo cui, in virtù dell'art.652 c.p.p., il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre gli effettì preclusivi previsti dalla detta norma solo quando contenga, in termini categorici, un effettivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato, non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'insussistenza di elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato. Il richiamato orientamento interpretativo non si pone in contrasto con la parificazione delle due situazioni probatorie che è disposta dai primi due commi dell'art.530 c.p.p., perché l'equiparazione è disposta essenzialmente agli effetti penali, come corollario del principio della presunzione costituzionale di non colpevolezza Tale equiparazione non è, invece, disposta dal'art.652 c.p.p., che è differente dal contenuto dell'art.25 del codice previgente. Per effetto del richiamato orientamento interpretativo (che va qui confermato) alla sentenza penale di assoluzione del MA non potrebbe riconoscersi efficacia di giudicato rispetto al presente giudizio civile, anche se si ritenesse che l'art.652 c.p.p. vada esteso all'accertamento, sull'assenza dell'elemento soggettivo.
5. Per le due ragioni esposte nei precedenti p. 3 e 4, il giudice del merito, aveva il potere di accertare se nella condotta di guida del MA sussisteva la colpa e, quindi il potere, una volta accertata la colpa, di ritenere sussistente il reato di omicidio colposo ai fini della risarcibilità anche dei danni morali subiti dai familiari della persona deceduta.
6. Poiché le censure dei ricorrenti sono limitate alla violazione del giudicato penale, che si è visto non sussistere nel caso di specie, nessuna valutazione deve questa Corte compiere sulla motivazione in base alla quale la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa del MA e quindi esistente il reato comportante l'obbligo di risarcimento dei danni morali.
7. Occorre, infine, rilevare che il giudicato la cui violazione è stata denunziata nel ricorso è quello inerente alla sentenza della Corte di appello conclusiva del giudizio penale, mentre nessuna deduzione è stata formulata dai ricorrenti in ordine alle vicende dell'azione civile esercitata dai danneggiati nel processo penale, e quindi all'eventuale giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale penale che ha rigettato tale azione civile a seguito della sentenza di assoluzione dell'imputato (nell'ipotesi in cui la pronunzia di rigetto non sia stata impugnata dalla parte civile). Di tale eventuale giudicato esterno - diverso da quello invocato nel ricorso per cassazione - non si è mai discusso nel corso del presente giudizio e, pertanto, costituendo esso una questione totalmente nuova rispetto a quelle dibattute in corso di causa, non può essere rilevato per la prima volta in cassazione, come hanno precisato le Sez. un. di questa Corte nella sentenza 25 maggio 2001 (deliberata nell'udienza del 17 novembre 2000), le quali pure, innovando rispetto al precedente prevalente orientamento interpretativo, hanno affermato il principio della rilevabilità di ufficio del giudicato esterno.
8. In conclusione, il ricorso per cassazione va rigettato. La novità e complessità delle questioni poste dal ricorso costituiscono giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001