Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In tema di illecito, qualora l'attore abbia chiesto il risarcimento dei danni e sia stato accertato che il convenuto aveva agito in stato di necessità, il giudice deve applicare d'ufficio l'art. 2045 cod. civ., essendo implicita nella domanda di risarcimento quella di corresponsione di un equo indennizzo, anche in assenza di un esplicito richiamo, da parte del danneggiato, alla ricordata norma ex art. 2045 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12100 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. PETTI OV Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, difeso dall'avvocato RAIMONDO INGANGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Dirigente e Procuratore Speciale Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, difeso dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
D'RS IO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 445/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione 4^ civile emessa il 12/11/1997, depositata il 23/02/99; RG. 2444/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato GURGO ANTONIO (per delega avv. Augeri Erasmo);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1.11.1988, in S. Giorgio a Cremano, IN Rachele, mentre si trovava, quale trasportata, a bordo della vettura Volkswagen, tg. NA K91091, condotta dal proprietario D'SO OV, ed assicurata presso la comp. Lloyd Internazionale, ora spa Milano Assicurazioni, riportava lesioni personali a causa di una brusca frenata impressa al veicolo. Ella conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Napoli, il D'SO e la predetta compagnia chiedendo la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno. Il D'SO non si costituiva. Si costituiva invece la compagnia che chiedeva il rigetto della domanda per difetto di prova. In sede di precisazione delle conclusioni la IN estendeva la domanda anche nei confronti del suo vettore, rimasto contumace, cui peraltro non notificava il relativo verbale. Il Tribunale rigettava la domanda, con sentenza 22.5.1996, osservando che la IN, quale trasportata, non poteva giovarsi della presunzione ex art. 2054 cc. e che risultava in atti l'assenza di responsabilità del D'SO, poiché l'incidente si era verificato per colpa esclusiva di un minore che, procedendo in bicicletta, aveva tagliato improvvisamente la strada all'autovettura, determinando così la brusca frenata. La IN proponeva appello, chiedendo la condanna solidale della comp. Milano e del D'SO, anche, in via subordinata, ex art. 2045 cc.. Si costituiva la sola comp. Milano, che chiedeva il rigetto dell'impugnazione. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 23.2.1999, rigettava l'appello, osservando che, nonostante l'applicabilità della presunzione ex art. 2054 cc, di cui il trasportato poteva giovarsi, la domanda principale risultava infondata, risultando dagli atti l'assenza di responsabilità del vettore, secondo quanto ritenuto dal giudice di prima istanza. Riteneva inoltre inammissibile la domanda subordinata perché nuova, in quanto proposta per la prima volta con l'atto di appello. La IN propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi di gravame. Resiste la spa Milano Assicurazioni con controricorso. Il D'SO non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono essere esaminati per primi i motivi secondo e terzo, con i quali la ricorrente, al fine di ottenere la condanna del vettore ai sensi dell'art. 2054 cc, censura la ricostruzione dell'incidente operata dal giudice a quo. Con il secondo motivo la IN lamenta la violazione dell'art. 102 del TU 15.6.1959 n. 393, vigente all'epoca del fatto, nonché vizio di motivazione su punti decisivi della controversia, con riferimento alla velocità tenuta dall'automobilista nel tempo immediatamente precedente l'urto contro il marciapiede. Osserva che la corte del merito non avrebbe dovuto esimersi dal valutare tale elemento di fatto, onde stabilire se il conducente della vettura si fosse attenuto alle regole di prudenza del caso, considerato anche il luogo ove si trovava a circolare. La censura non merita accoglimento. La corte di Napoli ha compiutamente esaminato tale aspetto della condotta del guidatore e, dopo aver escluso il nesso causale tra la velocità del veicolo e l'urto contro il marciapiede per l'improvvisa ed inopinabile condotta del ciclista, ha poi escluso anche, in esito all'esame dei dati di fatto emersi dall'istruzione, che la velocità tenuta dal D'SO fosse eccessiva e, comunque inadeguata alle condizioni di viabilità concretamente esistenti in quel momento. Contro le argomentazioni della corte la IN non ha espresso specifiche censure, ma ha soltanto dedotto, contrariamente al vero, l'omesso esame sul punto. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cpc e il vizio di motivazione sul punto relativo al ritenuto superamento della presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dell'autovettura. Si riporta all'esame delle deposizioni in atti ed espone le sue valutazioni in ordine alla dinamica dell'incidente. La censura incide quindi sulle valutazioni in fatto esposte dal giudice a quo con motivazione sufficiente e razionale e non può quindi trovare ingresso nel giudizio di legittimità. La IN, con il primo motivo del ricorso, lamenta la mancata applicazione dell'art. 2045 cc.. A tale doglianza replica la comp.
resistente, riportandosi a quanto già affermato sul punto dalla corte del merito, che ha ritenuto la novità di tale capo della domanda. Tale assunto è infondato. Il tema con esso sottoposto al giudizio di questa corte è stato già esaminato e deciso in sede di legittimità nel senso che, ove l'attore chieda il risarcimento del danno per fatto illecito e risulti che il convenuto abbia agito in stato di necessità, il giudice deve applicare d'ufficio l'art. 2045 cc, essendo implicita nella domanda di risarcimento quella di corresponsione di un equo indennizzo. Il principio di diritto, così affermato da Cass. 12.10.1964 n. 2575, Cass. 3^ 13.12.1966 n. 2913 e Cass. 3^ 28.9.1971, è da condividere e confermare nel presente giudizio. Devesi infatti considerare che l'onere di alligazione del fatto, incombente sull'attore, è assolto con la deduzione di un danno ingiusto ricollegabile alla violazione di norme giuridiche o di condotta, che è presupposto necessario e comune ad ambedue le fattispecie disciplinate dagli artt. 2043 e 2045 cc. Sarà poi onere del convenuto dimostrare lo stato di necessità al fine di attenuare l'entità del ristoro dovuto, a mezzo della corresponsione dell'indennità ex art. 2045 cc, che è, in tal caso, sostitutiva del pieno risarcimento del danno. Consegue da ciò che devesi ritenere implicita nella domanda di risarcimento del danno da fatto illecito quella subordinata di corresponsione dell'indennità in questione, sulla quale il giudice deve pronunciare anche in mancanza di una esplicito richiamo alla norma dell'art. 2045 cc e che, pertanto non può ritenersi, nella presente fattispecie, l'ipotesi della domanda nuova. Il motivo deve essere quindi accolto, non avendo i giudici di merito esaminato la domanda sotto il profilo in oggetto, che è rimesso alla decisione del giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta i motivi secondo e terzo del ricorso;
accoglie il primo motivo e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003