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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott. Enrico Chemollo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3836 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 08.09.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Camponogara (Ve) via Veneto n. 36
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Camponogara (Ve) via Veneto n. 36, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Andrea Berto (pec:
che li rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.10.2025 che di seguito si riproducono: “dichiararsi la separazione personale dei coniugi e che vivranno separati, libero ciascuno di Parte_1 Parte_2
risiedere e dimorare ove creda;
alle seguenti omologande condizioni:
1. il sig. Parte_2
verserà alla sig. , a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma di Parte_1
€ 200,00 mensili, sino alla data di decorrenza della sua prossima occupazione lavorativa, da corrispondersi anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre
2025; 2. entrambe le parti si rilasciano, fin d'ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.” per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 08.09.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 23.07.1994, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dolo al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 1994, optando per il regime della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato in data [...] il figlio . Per_1
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
27.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 23.07.1994, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Dolo al n. 25, parte II, serie A, dell'anno 1994, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.1.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore