Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
La competenza a provvedere in ordine alle richieste dei soggetti che si trovino in detenzione domiciliare applicata in via provvisoria spetta non già al magistrato di sorveglianza del luogo in cui l'interessato in quel momento si trova, ma a quello che ha provvisoriamente applicato la misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/1999, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 17.03.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 2228
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI GE " N. 48498/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato dal:
MAG. SORV. FROSINONE
nel procedimento a carico di:
1) RA RG GE n. il 25.09.1951
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI GE sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Mura, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 24.10.1998 il Magistrato di Sorveglianza di Milano declinava la propria competenza a provvedere in ordine alla istanza, presentata da RA RG, tendente ad ottenere la modifica delle prescrizioni relative alla detenzione domiciliare - a lui applicata, in via provvisoria, dal Magistrato di Sorveglianza di Frosinone con provvedimento dell'8.10.1998, in base alla norma di cui al comma 1 - quater dell'art. 47 - ter Ordinamento Giudiziario, come modificato dall'art.4 della Legge 27.5.1998 n.165 - ordinando la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di quest'ultima città, ritenuto competente per territorio.
Rilevava il predetto giudice che, non essendo intervenuto il provvedimento concessivo in via definitiva della detenzione domiciliare da parte del competente tribunale, individuato nel Tribunale di Sorveglianza di Roma, nelle more del procedimento, la gestione della misura spettava al giudice che aveva omesso l'ordinanza di applicazione della misura in via provvisoria, dovendosi applicare in via analogica le disposizioni di cui all'art.91, comma 5, del D.P.R. 29.4.1976 N.431. Il Magistrato di Sorveglianza di Frosinone, cui gli atti erano stati restituiti, con ordinanza del 7.12.1998, ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che, in applicazione del principio che lega la competenza della magistratura di sorveglianza al luogo di esecuzione della misura, anche la individuazione della competenza territoriale in materia di detenzione domiciliare, ancorché applicata in via provvisoria, doveva avvenire con riferimento a tale criterio, ed era quindi da ravvisare la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Milano, luogo in cui la detenzione domiciliare dell'interessato aveva in quel momento esecuzione. Veniva quindi disposta la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Ciò posto, si osserva che il conflitto, ammissibile in rito perché due giudici hanno contemporaneamente rifiutato di prendere cognizione della medesima istanza, va risolto attribuendo la competenza al Magistrato di Sorveglianza di Frosinone.
Invero - a prescindere dalla considerazione che nella specie l'interessato non aveva chiesto la misura della detenzione domiciliare, bensì quella dell'affidamento in prova, sicché v'è da dubitare che la detenzione domiciliare fosse concedibile provvisoriamente dal magistrato di sorveglianza come alternativa alla misura effettivamente richiesta (v. comma 1 - quater dell'art.47 - ter Ord.Pen, novellato) - la competenza a provvedere in ordine alle richieste dei soggetti che si trovino in detenzione domiciliare, applicata in via provvisoria, spetta non già al magistrato di sorveglianza del luogo in cui l'interessato in quel momento si trova, ma a quello che ha provvisoriamente applicato la misura. Tale soluzione appare rispondente sia a criteri di armonia del sistema, sia a riferimenti normativi di carattere testuale. Sotto il primo profilo, appare basilare il principio generale, che sottende tutto l'impianto della legge 26.7.1975 n.354, che individua un preciso ed immediato collegamento tra tribunale e magistrato di sorveglianza, in modo particolare nei casi in cui a quest'ultimo, come organo monocratico, sia riconosciuto il potere di adottare, in attesa delle decisioni di competenza dell'organo collegiale, provvedimenti provvisori, che possono essere confermati o modificati dal tribunale in cui si trova l'ufficio del magistrato di sorveglianza.
Non occorre immorare eccessivamente su tale aspetto, dato che le applicazioni di tale principio sono numerose e significative, anche nelle nuove disposizioni contenute nella legge 27.5.1998 n. 165 (v. il caso di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà di cui all'art.51 - bis Ord. Pen., quello di sospensione cautelativa delle misure di cui all'art.51 - ter, e quello di sospensione della esecuzione della pena di cui all'art.47, comma 4, novellato ecc.).
In altri termini, la individuazione della competenza territoriale del magistrato di sorveglianza è strettamente legata alla individuazione della competenza del tribunale di sorveglianza, nel senso che i criteri di individuazione della competenza dei due organi sono gli stessi.
Il collegamento suddetto, esaltato anche dalla brevita dei tempi previsti per il passaggio dall'esame provvisorio da parte dell'organo monocratico all'esame definitivo da parte dell'organo collegiale, prevale su qualsiasi altro criterio, e conserva piena validità sino a quando non venga emesso, da parte del tribunale, il provvedimento che decide in via definitiva sulla istanza dell'interessato. I principi suddetti, sulla cui applicazione non si è discusso sino all'entrata in vigore della novella introdotta con la legge n. 165 del 1998, non sono affatto cambiati, in mancanza di una norma espressa che li contraddica, con la introduzione dei nuovi istituti previsti dalla novella suddetta e, in particolare dell'istituto, sconosciuto alla vecchia normativa, della detenzione domiciliare applicata in via provvisoria.
Le ipotesi della prosecuzione provvisoria della misura in corso, nel caso di sopravvenienza di nuovi titoli di detenzione, e della sospensione cautelativa della misura in corso, nel caso di comportamenti incompatibili posti in essere dal condannato, non sono concettualmente molto dissimili da quella dell'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare nel caso disciplinato dal comma 1 - quater dell'art.47 - ter Ord. Pen.- I criteri ed i principi, che individuano pacificamente la competenza del magistrato di sorveglianza, che abbia adottato un provvedimento provvisorio in attesa della decisione definitiva del tribunale, a provvedere su eventuali richieste intervenute prima della decisione da parte dell'organo collegiale, rimangono validi in tutti i casi;
ed anche nel caso in cui, applicata provvisoriamente la detenzione domiciliare, questa debba svolgersi in luogo non ricadente nella circoscrizione territoriale del giudice che l'abbia applicata. Ciò anche per l'ovvia considerazione che qualsiasi provvedimento da adottare prima della decisione definitiva da parte del competente tribunale (e quindi anche la modifica delle prescrizioni) è incontestabilmente, comunque ed in ogni caso, un provvedimento provvisorio, e non può sussistere contemporaneamente la competenza di due diversi magistrati di sorveglianza ad adottare provvedimenti provvisori.
Per altro, l'autorizzazione ad esercitare attività lavorativa, come rilevasi dalla lettura della disposizione contenuta nel comma 4 - dell'art.47 - ter novellato, che fa riferimento all'art.284 c.p.p., può essere concessa al soggetto che sconti la pena in detenzione domiciliare solo se egli non possa "altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita" ovvero versi "in situazione di assoluta indigenza". Ciò significa che, nel caso di detenzione domiciliare, l'autorizzazione ad esercitare attività lavorativa ha in prevalenza finalità di sostentamento, piuttosto che di recupero sociale;
sicché, ove si debba eventualmente valutare la domanda di autorizzazione dell'interessato anche sotto tale ultimo profilo, appare opportuno demandarne l'esame all'organo che sia competente secondo i principi generali, e cioè al giudice del luogo in cui si trovava il soggetto all'atto della richiesta.
L'aspetto di carattere normativo testuale, cui si è fatto riferimento a conforto della tesi che si sostiene, è rappresentato dalle disposizioni di cui ai primi due commi dell'art.91 - ter del D.P.R. n.431 del 1976, che prevedono che "la detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui è notificato il provvedimento esecutivo che la dispone" e che nell'ordinanza di concessione della misura deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione la misura dovrà essere eseguita, mentre una analoga disposizione non si trova nel comma 1 - quater dell'art.47 - ter Ord. Pen., che prevede, anzi, soltanto l'obbligo per il magistrato di sorveglianza di trasmettere immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza in cui il suo ufficio si trova, che deve decidere in via definitiva entro 45 giorni.
Inoltre bisogna tenere presente che, in ogni caso, spetta al tribunale di sorveglianza la valutazione definitiva in ordine alla scelta del luogo in cui la misura, qualunque essa sia, dovrà avere esecuzione. Sicché, nell'attesa di tale decisione, non appare opportuno che sia un magistrato di sorveglianza, appartenente alla circoscrizione di altro tribunale, ad avere competenza ad adottare medio tempore dei provvedimenti, che possono avere una incidenza decisiva sulla gestione della misura, che sia stata provvisoriamente applicata da un magistrato di sorveglianza appartenente invece alla circoscrizione del tribunale chiamato a decidere in via definitiva. Da ciò è lecito dedurre che solo dopo che l'ordinanza applicativa della misura sia divenuta esecutiva, il magistrato di sorveglianza del luogo di esecuzione, che dovrà essere indicato nel provvedimento definitivo, acquisisce pienezza di poteri in ordine alla gestione della misura e alla eventuale modifica delle prescrizioni. L'altra tesi, oltre a non tenere conto dei principi di cui sopra in tema di esistenza di stretti collegamenti tra magistrato e tribunale di sorveglianza, non risolve affatto, contrariamente a quanto in contrario si sostiene, i problemi che possono derivare dall'attribuzione di una concomitante competenza al magistrato del luogo della esecuzione della misura, quando esso sia diverso da quello che ha disposto l'applicazione provvisoria di essa. Ciò, specie con riguardo alle ipotesi in cui si debba valutare, nel periodo intercorrente fra l'applicazione provvisoria della misura e la pronuncia definitiva su di essa, l'opportunità di revocarla, di sospenderla o di modificare le prescrizioni ad essa relative, nelle quali appare logico che gli interventi modificativi della misura, provvisoriamente applicata, rimangano riservati al giudice che ha emesso il provvedimento di applicazione provvisoria. Il sistema non prevede in nessun caso, in contemporanea, la competenza del magistrato di sorveglianza di un luogo e quella del tribunale di sorveglianza di un altro luogo.
Nè può avere influenza alcuna, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, la norma di cui al decimo comma dell'art.656 c.p.p., citata dal giudice che ha sollevato il conflitto, in quanto tale disposizione si limita ad attribuire al magistrato di sorveglianza il compito di provvedere "agli adempimenti previsti dall'art.47 - ter della legge 26.7.1965 n.354", senza alcun'altra specificazione in ordine alla competenza territoriale. Non v'è dubbio che nella specie la competenza a decidere sulla istanza di affidamento in prova, proposta dal CE, apparteneva al Tribunale di Sorveglianza di Roma, essendo egli, all'atto della, domanda, ristretto nella casa di reclusione di Paliano. Correlativamente, in applicazione dei principi sopra affermati, la competenza ad adottare qualsiasi provvedimento in via provvisoria apparteneva ed appartiene al magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione dell'interessato all'atto in cui lo stesso ha proposto la domanda di concessione di misura alternativa, che ha dato inizio al procedimento.
Di conseguenza, il conflitto negativo di competenza in esame, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, deve essere risolto affermando la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone, giudice nella cui circoscrizione si trova l'istituto penitenziario nel quale il CE trovavasi detenuto al momento della richiesta, ed al quale gli atti vanno pertanto trasmessi.
P. Q. M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999