Sentenza 4 maggio 2006
Massime • 1
Non può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. nel caso di danneggiamento e furto di beni come conseguenza di una manifestazione contro la guerra, posto che le motivazioni politiche ispiratrici di comportamenti criminosi non possono venire in considerazione ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2006, n. 21065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21065 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/05/2006
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 864
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 013573/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IC NO, N. IL 07/11/1963;
2) RA NF, N. IL 27/07/1960;
3) ST AN, N. IL 30/12/1959;
4) AC NC AV, N. IL 13/01/1969;
5) TR AN, N. IL 21/06/1970;
avverso SENTENZA del 07/07/2004 della CORTE d'APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza e il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG n persona del sost. proc. gen. Dott. MONETTI V. che ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo, annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
OSSERVA
Gli imputati sono stati condannati dal Tribunale di Roma alla pena ritenuta di giustizia in quanto giudicati colpevoli di concorso in danneggiamento e furto pluriaggravato. Si legge nelle sentenze di merito che, nel corso di una manifestazione contro la guerra in Iraq, AG VA, LO AN, SA CO, CC AN SA e ST DR, dopo aver danneggiato le "colonnine" di una stazione di servizio "Esso", si impossessarono, con violenza sulle cose, delle pistole erogatrici del carburante.
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma, accogliendo la impugnazione del PG, ha escluso la sussistenza dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 1, e ha rideterminato in aumento la pena, confermando nel resto (e rigettando conseguentemente l'appello proposto da SA, CC e ST). Ricorrono per cassazione tutti gli imputati, con separati, ma identici atti. Essi deducono:
1) violazione dell'art. 54 c.p. in quanto i giudici di merito erroneamente non hanno riconosciuto gli estremi dello stato di necessità. Gli imputati intesero, con la loro condotta, manifestare contro l'invasione anglo-americana dell'Iraq, dove è in atto una guerra e dunque sono a rischio molte vite umane. È stata colpita la "Esso" in quanto finanziatrice dell'azione militare;
2) violazione dell'art. 62 c.p., n. 1, per l'erronea esclusione dell'attenuante. La Corte ha ritenuto che essa fosse inapplicabile in presenza di reati motivati da ragioni politiche. Si tratta di giurisprudenza risalente che considera la motivazione politica come motivazione di parte, dunque opinabile e non di oggettivo valore morale e sociale. In realtà il ripudio della guerra è sancito dall'art. 11 Cost. e rappresenta valore condiviso dalla stragrande maggioranza dei consociati. Il fatto che gli imputati si siano dichiarati appartenenti al movimento politico dei "disobbedienti" è irrilevante, in quanto è la condotta in sè che va apprezzata e la condotta fu tenuta per una finalità propria della totalità dei consociati.
La prima censura è inammissibile per manifesta infondatezza. Lo stato di necessità, come è noto (art. 54 c.p.), sussiste quando la condotta, in sè costituente reato, sia tenuta allo scopo di salvare se stessi o altri da un pericolo attuale o da un danno grave. Ovviamente l'azione lesiva di interessi altrui deve essere idonea al raggiungimento dello scopo. Ebbene non si vede (nè i ricorrenti lo chiariscono) come un'azione di violenza (per altro qualificata "dimostrativa") ai danni di una stazione di servizio potrebbe (contribuire a) porre fine alle operazioni belliche in Iraq. La distruzione delle "colonnine" di un distributore "Esso" è atto che, non solo colpisce un soggetto (fino a prova contraria) non coinvolto nelle operazioni di guerra, ma che nessuna efficacia persuasiva potrebbe mai avere sui comandi militari impegnati in dette operazioni.
La seconda censura è infondata.
La esclusione delle motivazioni politiche da quelle ricomprese nell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, non può essere ricondotta (solo) a giurisprudenza risalente, essendo stata recentemente ribadita (cfr. ASN 200311878-RV 224077). La ragione è di tutta evidenza, in quanto, diversamente ragionando, le più disparate motivazioni - facenti capo agli innumerevoli orientamenti politici che possono esser presenti nel corpo sociale (compresi quelli contrari allo spirito della Costituzione e che propagandano, ad es. la lotta armata) - dovrebbero essere meritevoli di trattamento sanzionatolo attenuato. Nè può ragionevolmente escludersi, come pretendono i ricorrenti, che, nel caso in esame, essi non fossero mossi da finalità e ideologia politiche. La manifestazione era contro una guerra (atto in sè politico, quanti pochi altri); una guerra, per altro, che ha provocato divisioni, contrasti e dibattiti nel nostro paese, secondo linee di demarcazione squisitamente politiche, che hanno attraversato la società e i partiti. Che poi i ricorrenti abbiano operato (o creduto di operare) in coerenza con i principi ispiratori della nostra Carta fondamentale (e segnatamente con quello ex art 11 Cost.) non vale ad escludere la natura politica del movente della loro azione, sia perché detto articolo vincola solo l'Italia, ma non gli altri Stati (nè i cittadini italiani possono pretendere di imporre i loro principi al resto del mondo), sia perché, come ogni norma giuridica, essa è passibile di diverse (e a volte contrapposte) interpretazioni.
Conclusivamente i ricorsi meritano rigetto e i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2006