Sentenza 24 novembre 2006
Massime • 1
È illegittima l'adozione, nel corso del procedimento di estradizione, di provvedimento di custodia in carcere dell'estradando per il quale sia stata ritenuta l'esigenza cautelare del pericolo di fuga sulla base del solo elemento del suo mancato consenso all'estradizione nello Stato richiedente, e cioè dell'esercizio di un diritto, che non può essere assunto come unica ragione di prognosi della volontà di fuga dell'estradando medesimo, quantunque la sua condotta processuale possa fornire significativi elementi di valutazione al riguardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2006, n. 42179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42179 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 24/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Francesco S. - Consigliere - N. 2029
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 39334/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GN;
avverso ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari in data 17/07/2006;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Iacoviello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ricorre di persona il cittadino ungherese DI GN avverso ordinanza in data 17/07/2006 della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che ha rigettato sua richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicatagli in corso di procedimento di estradizione. Deduce vizio di motivazione relativamente al ritenuto pericolo di fuga, ravvisato sulla base esclusiva del negato consenso all'estradizione e senza tener conto del comportamento del tutto corretto da lui mantenuto durante il precedente periodo in cui era stato, per altra causa, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che avrebbe potuto pertanto essergli applicata anche ai fini dell'estradizione senza alcun pregiudizio per la finalità del procedimento. Il ricorso si deve ritenere fondato.
Come dedotto dal ricorrente, il pericolo di fuga viene in effetti dall'ordinanza ravvisato (e ritenuto scongiuratole unicamente mediante la custodia cautelare in carcere) in base al solo elemento del mancato consenso all'estradizione nello Stato richiedente;
e cioè dell'esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto dall'ordinamento all'estradando, che non può essere assunto come unica ragione di prognosi della volontà di fuga (Cass., sez. 6^, 23/03/1994 n. 1295), se pure è vero che la condotta processuale dell'estradando può fornire significativi elementi di valutazione al riguardo, e tanto meno dell'inadeguatezza di altre misure cautelari meno gravose, quali quella proposta dall'interessato. Anche nel caso dell'estradizione, d'altronde, il pericolo di fuga deve essere ancorato ad elementi reali e non già meramente ipotetici, nel rispetto dell'esigenza di concretezza dettata dall'art. 274 c.p.p., lett. b) (Sez. 5^, 02/06/1999, n. 2675); e debbono comunque essere indicate le ragioni specifiche per le quali la misura della custodia cautelare in carcere venga ritenuta l'unica idonea a prevenirlo. Ciò posto, sussiste innegabilmente il vizio di motivazione denunciato;
e deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice competente, il quale provvedere ad esaminare autonomamente la richiesta dell'estradando, indicando compiutamente le ragioni per le quali ritenga che essa debba essere accolta o disattesa.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Cagliari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella udienza, il 24 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006