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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12880 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40068/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 03/05/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANDREA MANNUCCI;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 24/07/1969), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GIUSEPPE AMETRANO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
05/07/1997 con;
ha riferito che tra i coniugi era intervenuta CP_1 separazione personale, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70 e ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
nel costituirsi ha aderito alla domanda di cessazione degli CP_1 2 effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/07/1997, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970,
e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40068/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 05/07/1997 tra OMA (RM), 03/05/1968) e Parte_1
(ROMA (RM), 24/07/1969) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di al n. 758, Parte II, Serie A01, Anno 1997.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma
2 disp att cpc
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40068/2024 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 03/05/1968), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANDREA MANNUCCI;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 24/07/1969), con il patrocinio dell'avv. CP_1
GIUSEPPE AMETRANO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
05/07/1997 con;
ha riferito che tra i coniugi era intervenuta CP_1 separazione personale, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/70 e ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
nel costituirsi ha aderito alla domanda di cessazione degli CP_1 2 effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/07/1997, giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970,
e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio rimesso sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40068/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 05/07/1997 tra OMA (RM), 03/05/1968) e Parte_1
(ROMA (RM), 24/07/1969) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di al n. 758, Parte II, Serie A01, Anno 1997.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma
2 disp att cpc
Roma, 10/09/2025
Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi
Il Presidente
Marta Ienzi