Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In assenza di impugnazione del pubblico ministero, non possono essere posti a fondamento della decisione d'appello avverso la sentenza pronunciata con il rito abbreviato atti dichiarati inutilizzabili dal giudice di primo grado. (Fattispecie in cui i giudici di appello si erano avvalsi per la decisione delle risultanze delle intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili dal giudice di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2014, n. 49664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49664 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
4 9 6 6 4 / 14 ACR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.1938/2014 CARLO EP BRUSCO Dott. -- Presidente- Dott. UMBERTO MASSAFRA - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 1655/2014 Dott. PATRIZIA PICCIALLI LV DOVEREDott. - Consigliere - Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL OC RA N. IL 30/08/1953 AL LV N. IL 13/04/1980 AM MASSIMILIANO N. IL 12/05/1971 CA TR N. IL 04/09/1943 ES LV N. IL 18/03/1975 CO RA N. IL 09/11/1963 LL RO N. IL 03/08/1966 MI LV N. IL 25/03/1967 TA LV N. IL 10/01/1970 AC AN - RINUNCIA AL RICORSO - N. IL 09/09/1980 KU RA N. IL 27/06/1976 UR NA N. IL 12/02/1945 ET MI N. IL 18/01/1959 UC EP N. IL 06/07/1961 avverso la sentenza n. 12187/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 28/11/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLIUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sonte Spineci che ha concluso per il rigetto oilидено ме ricorsa. 1 Udito, per la parte civile, l'Avv// Femie for AltoneseUdiţi difenson Avv. to Senoho Furfars for eu. to fiovanni Arico l ook Pume CO ed Allonese Selvetre l'ew. Pielo Ante del Foro di puma, nelle puolite si difenore EP IT vel بار ufficio di la camo Pieho;
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tu tti aneluwono for the rigetter riwisi l'eccoglimentos the ri I his Ritenuto in fatto el Secondo i giudici di merito è stato accertato che tra il febbraio 2004 aprile 2006 operavano distinti gruppi di persone dediti al traffico di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, operativi sui territori calabresi e campano, collegati stabilmente tra loro in un'associazione sostanzialmente unitaria. Il primo, avente base stabile in Calabria, capeggiato da ES CO FR ed organizzato da lui e da IA E- quest'ultimo di origine calabrese ma emigrato in Lazio- aveva come compartecipi gli imputati ES AT, figlio del capo, KO HR, compagna di quest'ultimo, AC AN, UC EP e CO FR: il citato gruppo si avvaleva anche degli apporti occasionali di CE AT in relazione ai singoli reati fine. Il secondo gruppo, avente sede a Napoli, faceva capo a AN NT ( separatamente giudicato e condannato con sentenza passata in giudicato) ed erano operativi in esso, degli attuali ricorrenti, AM IM, LA TO, ME GE, TA AT (quest'ultimo ritenuto responsabile solo dei reati fine). All'interno dell'associazione erano operativi anche dei gruppi,dotati di una loro autonomia, ma stabilmente collaboranti con la predetta associazione, di cui entravano a far parte nel settore dell'approvvigionamento di stupefacenti, CA TR, che avrebbe approfittato della sua latitanza in Marocco per acquistare droga da importare in Italia attraverso corrieri. AM IM è stato giudicato colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a), e, per l'effetto, essendo stata dichiarata la prescrizione per il reato di cui al capo c) [episodio di trasporto di 500 kg di hashish droga], la pena di anni 6 mesi 1 e gg. 10 di reclusione gli è stata ridotta ad anni 5 mesi 7 e gg. 10 di reclusione, avendo la Corte di merito quantificato in mesi 9 di reclusione la pena per il reato satellite, atteso che il giudice di primo grado aveva omesso di determinarla. Con il ricorso si duole della applicazione della disciplina dell'articolo 81 c.p., sostenendo la violazione del principio del favor rei, che sarebbe avvenuta allorquando la Corte di merito ha rideterminato la pena, a seguito della declaratoria di non doversi procedere per il reato satellite. Si sostiene che ne sarebbe derivata l'applicazione all'imputato di una pena più grave di quella che sarebbe stata applicabile in virtù del cumulo materiale. 2 Si duole poi del diniego dell'attenuante di cui al comma 7 dell'articolo 74 del dpr_n. 309 del 1990, giustificato dalla Corte di merito per l'assenza dei presupposti normativamente richiesti dell'efficienza del contributo collaborativo, per essersi il prevenuto limitato a dare un modesto contributo in ordine ad un reato-fine, fornendo comunque una versione riduttiva dei fatti. Sul punto sostiene che l'attenuante doveva essere ammessa anche in ragione del fatto che il pericolo di esporre sé stesso o i propri familiari a ritorsioni da parte degli associati avrebbe dovuto essere considerato. CA TR è stato giudicato colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a) e condannato, con la concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni 8 di reclusione. Si duole dell'affermazione di responsabilità, a titolo di partecipazione, contestando la lettura delle intercettazioni e proponendo come giustificazione quella dell'attività di import-export legittimamente svolta, difettando prove di un coinvolgimento altro semmai- che in un episodio di tentativo di importazione di droga. Altri imputati condannati non avevano mai parlato nelle loro confessioni- del ruolo svolto dal CA, il quale, inoltre, a differenza di altri che avevano rinunciato al motivo di appello sulla responsabilità per il reato associativo, non vi aveva affatto rinunciato. Si duole poi della determinazione della pena, lamentandosi dell'iter motivazionale, ma senza spiegare i profili concreti da ritenere illogicamente valutati. ET CH è stato giudicato colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a), e condannato alla pena di anni 8 di reclusione a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo c). Si duole, con il primo motivo, della mancata concessione dell'indulto, motivata con la ragione di riservare alla fase esecutiva la fruibilità del beneficio per eventuali altre condanne già esecutive eventualmente non annotate nel certificato del casellario giudiziale. Con il secondo motivo lamenta, con riferimento al giudizio di responsabilità, l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. UR ME è stato riconosciuto colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a), e di diversi reati fine [capi c), n), o) e p)]. 3 Con il ricorso prospetta una nullità della sentenza, in ragione della mancanza di indicazione nel dispositivo della sua posizione, con integrazione solo parziale avvenuta attraverso il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale. Si duole poi del giudizio di responsabilità sia con riferimento al reato associativo che ai singoli episodi, sostenendo che gli esiti delle intercettazioni non erano stati sottoposti a vaglio critico. KU RA è stata riconosciuta colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a). relativamente alle intercettazioni utilizzate ai finiSi duole della decisione dell'affermazione di responsabilità. Ciò sotto diversi profili. In primo luogo, con il primo motivo, si duole dell'utilizzazione da parte della Corte di merito di una intercettazione tra l' imputata e altro imputato (ES AT) [intercettazione telefonica n. 1323 del 29 maggio 2004, ore 18, 28; RIT 469/04, in cui la ricorrente fa riferimento alla famiglia dell'ES, dichiarando al coimputato di aver portato 10 giocattoli per la sua famiglia"], che è stata dichiarata utilizzabile dal Gup, in sede di sentenza di primo grado, nonostante lo stesso giudice, accogliendo l'eccezione difensiva, avesse dichiarato inutilizzabili tutte le intercettazioni sul cellulare dell'imputata dal 5.5. al 14.6. 2004, avvenute sulla base di richieste del PM e decreti autorizzativi nulli, in quanto nelle premesse indicavano come persona da intercettare la ricorrente mentre nelle conclusioni facevano riferimento ad altro soggetto. La declaratoria di inutilizzabilità non aveva, invece, riguardato l'intercettazione sopra indicata, sulla quale era stata fondata la declaratoria di responsabilità dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 74 dpr 309/90, in quanto il giudicante aveva erroneamente ritenuto che la telefonata fosse stata captata sul cellulare dell'ES, regolarmente captato, mentre era partita da un telefono pubblico. La Corte d'Appello, modificando tale impostazione, ha ritenuto l'utilizzabilità di tutte le intercettazioni sulla base della considerazione che l'indicazione della utenza intestata ad altro soggetto, anziché a quella in uso alla ricorrente, fosse solo il frutto di un mero errore materiale dovuto ad un errore nell'uso del copia-incolla. Siffatta conclusione è contestata dalla difesa che lamenta la contraddittorietà di tali conclusioni. Si sostiene che le altre intercettazioni, alle quali la Corte di appello ha fatto riferimento, ed oggetto di censura con il secondo motivo, oltre che inutilizzabili, in 4 quanto rientranti tra quelle dichiarat inutilizzabili dal GUP, non aggiungono nulla circa la conoscenza da parte della ricorrente della esistenza dell'associazione criminale de qua. Con il secondo motivo contesta, poi, la lettura data dalla Corte di merito di altre intercettazioni, ivi espressamente indicate, proponendo una diversa interpretazione del relativo significato espressivo, oggetto di travisamento da parte dei giudici di appello. Si deduce che in nessuna di queste intercettazioni l' ES " parla al plurale", così sottintendendo che lui non era solo e che vi fossero interessi di altri dietro di lui, potendosi al più solo ipotizzare che l'imputata avesse rapporti con terze persone, mai identificate, dalle quali si riforniva di stupefacenti, da consegnare all'ES, al quale era legata da vincolo affettivo, senza alcun elemento rivelatore della conoscenza dell'esistenza di detta associazione da parte dell'imputata e di detti terzi. . Si evidenzia, altresì, che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza era dimostrata anche dal fatto che nessuna misura cautelare era stata applicata all'imputata per il reato di cui all'art. 74 e che la consapevolezza della esistenza dell'associazione da parte della donna non poteva essere fondata esclusivamente sulla circostanza che la ricorrente era l'amante dell'ES, senza tener conto del contenuto della intercettazione del 26.2.2004, dalla quale si evinceva l'uso personale dello stupefacente da parte dei due amanti. Con il terzo motivo lamenta che la Corte, ritenendo utilizzabili le intercettazioni dal 5.5. al 14.6.2004, dichiarate inutilizzabili dal GUP, in assenza di ogni motivo di impugnazione da parte del PM, aveva riformato in peius la decisione di primo grado, violando il principio devolutivo dell'appello fissato dall'art. 597, comma 1, c.p.p Con il quarto motivo deduce che la decisione della Corte di appello di utilizzare le intercettazioni dichiarate inutilizzabili dal giudice di primo grado prima della scelta del rito abbreviato da parte della ricorrente aveva finito con il ledere il proprio diritto di difesa, giacchè la scelta dell'abbreviato in primo grado era stata effettuata proprio sul presupposto della avvenuta dichiarazione di inutilizzabilità di talune intercettazioni cui aveva proceduto il giudice del primo grado. MI AT è stato riconosciuto colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a), e di alcuni dei reati fine contestatigli [capi c) e d)]. Articola quattro motivi. 5 Con il primo contesta l'affermato giudizio di responsabilità per il reato associativo, tra l'altro con il ravvisato ruolo primario di organizzatore di cui al comma 1 dell'articolo 74 del dpr n. 309 del 1990, sostenendo che sarebbe stato basato semplicisticamente sul coinvolgimento del prevenuto in alcuni dei reati-fine [per taluno dei quali era stato infine assolto]. Il ricorrente, ammessa la responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi c) e d), lamenta l'insussistenza del vincolo associativo per l'autonomia delle attività poste in essere dal gruppo campano rispetto al gruppo dei calabresi e dello stesso ricorrente, al di là della collaborazione posta in essere in occasione dell'operazione del 16 giugno 2004 (capo c), conclusasi con l'appendice del successivo giorno 21 ( capo d), non costituenti alcuna forma di legame strutturale. Con il secondo motivo, stante l'unicità dell'operazione alla quale aveva partecipato, lamenta la carenza di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermata qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione, fondata sulla erronea sovrapposizione della organizzazione del trasporto ex capo c) con l'organizzazione dell'associazione. Con il terzo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla ravvisata recidiva specifica infraquinquennale. Con il quarto motivo si duole della eccessività della pena, immotivatamente determinata, tra l'altro in modo erroneo quanto al quantum stabilito per il più grave reato associativo. CO FR è stato giudicato colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a). Si duole, anche con il ricorso presentato personalmente, del giudizio di responsabilità. Lamenta, in particolare, la carenza di motivazione in ordine agli elementi di prova diretta ° di prova indiziaria sul tema della partecipazione del ricorrente all'associazione, con particolare riferimento ai requisiti dell'organicità e della stabilità. Si sottolinea che sono stati contestati all'imputato limitatissimi contatti con coimputati e che la partecipazione dello stesso alla fattispecie associativa è stata individuata nell'arco temporale ( estate 2004- estate 2005), più ampio di quello emergente dalle intercettazioni. Si deduce l'insussistenza di alcun elemento probatorio, neanche desumibile dalle intercettazioni telefoniche, limitate al periodo 6 gennaio febbraio 2004 ( in cui la frequentazione con l'ES era più intensa per i continui viaggi a causa della malattia del padre dell'imputato), o ambientali, in base al quale fosse ragionevole ritenere che i rapporti con i coimputati avessero avuto occasione in un ambito illecito o che vi fosse stata percezione di reddito di fonte illecita. Si deduce che la sentenza non individua la prova della consapevolezza del CO di far parte di un circuito criminoso e di agire nell'interesse del medesimo. UC EP è stato giudicato colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a). Contesta il giudizio di responsabilità assumendo innanzitutto l'inutilizzabilità di talune delle intercettazioni utilizzate. Sotto tale profilo si deduce l'omessa motivazione sul rilevo difensivo che l'esecuzione delle operazioni captative a carico dell'imputato precederebbe lo stesso decreto autorizzativo. Si lamenta, altresì, che il GUP non avrebbe dato conto in motivazione del rilievo difensivo concernente l'utilizzo degli esiti delle intercettazioni nel procedimento in oggetto sebbene fossero state disposte in altro procedimento. Si deduce, pertanto, illogica la motivazione della Corte di merito laddove ha ritenuto che l'intercettazione era avvenuta a carico dell'altro, a differenza di quanto indicato nel decreto emesso a posteriori. Si contesta, sotto altro profilo, in ogni caso il significato complessivo attribuito al compendio intercettivo in sede di affermazione di responsabilità. Si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata dell'associazione ex articolo 74, comma 6, del dpr n. 309 del 1990, che il giudice di appello aveva negato [ oltre che per le ravvisate dimensioni dell'associazione e dei relativi traffici illeciti] anche per la mancata inclusione nei motivi di appello [trattavasi di questione posta solo in sede di discussione]. Si duole del mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e della pena eccessiva, ritenendo elusivo il diniego del giudice di secondo grado basato sul richiamo della decisione di primo grado e sulla carenza di motivazione dei motivi di appello. E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse dell'imputato con la quale è stata reiterata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni e l'assenza di elementi da cui desumere l'adesione dello UC al contesto associativo. 7 AL CO FR è stato riconosciuto colpevole del reato associativo di cui al capo a) e dei reati fine di cui ai capi b), c), ed o); mentre AL LV, in uno con il reato associativo è stato condannato anche per il solo reato-fine di cui al capo b). Presentano un ricorso unitario, con cui contestano, con il primo motivo, il passaggio argomentativo della sentenza relativo alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, assumendosi al contrario che questa avrebbero dovuto essere dichiarate inutilizzabili per violazione dell'articolo 268, comma 3, c.p.p.. Contestano, poi, con il secondo motivo, il giudizio di responsabilità in ordine al reato associativo: premessi i principi vigenti in materia ritengono che difetterebbero i presupposti per ravvisare il ritenuto coinvolgimento dei prevenuti. Di rilievo il passaggio secondo cui il coinvolgimento dei prevenuti in pochi reati-fine non dimostrerebbe l'inserimento all'interno della struttura associativa. Carente sarebbe il profilo soggettivo del reato associativo, tale da non consentire sussistente l'indefettibile stabilità del vincolo. Si sostiene, altresì, che il ruolo contestato agli ES si pone come logicamente incompatibile con la partecipazione ad un numero limitato di episodi. Con specifico riguardo alla sola posizione di ES CO FR, con il terzo motivo, si contesta il ruolo dirigenziale ex articolo 74, comma 1, dpr 309/90 al medesimo riconosciuto nell'ambito della struttura associativa, in assenza dei presupposti. Si censura, con il quarto motivo, per entrambi l'affermazione di responsabilità per i reati- fine ad essi rispettivamente ascritti [peraltro per ES AT già la n.d.h ' Corte di merito ha dichiarato per intervenuta prescrizione con riferimento al reato di cui al capo c)], principalmente contestando la lettura data alle intercettazioni. Infine, con il quinto motivo, si deduce la carenza di motivazione in ordine al confermato giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche. AC AN è stato riconosciuto colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a) nonché del reato fine di cui al capo b) contestatogli [la Corte di appello, peraltro, gli ha ridotto la pena]. N Con il ricorso, articolato su tre motivi, si censura il giudizio di responsabilità. 8 Si contesta che non sarebbero state adeguatamente considerate le dichiarazioni rese dal prevenuto in sede di interrogatorio, nè vi sarebbe stata risposta agli argomenti di una memoria difensiva. Si contesta l'addebito per la partecipazione all'associazione argomentando no essenzialmente che era venuti meno gli addebiti originariamente contestati per alcuni degli episodi di reato-fine diversi da quello di cui al capo b). Anche rispetto a tale reato ( riguardante un'operazione di trasporto della droga in Lazio) non vi sarebbe stata prova per la condanna, contestandosi l'apprezzamento del compendio intercettivo operato dal giudice di merito. LL TO è stato giudicato colpevole del reato associativo ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990 di cui al capo a), nonché del reato-fine di cui al capo e), afferente una consegna di un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente [la Corte di merito, putteste ha rideterminato la pena, riconoscendo il vincolo della continuazione con altro reato separatamente giudicato, indicato in rubrica sub. F, afferente il trasporto quale corriere di un carico di 240 gr. di cocaina, per il quale era stato arrestato ad Ancona, fatto risalente al 12.9.2004, contestato nel presente procedimento ad altri coimputati]. Si duole del giudizio di responsabilità, con riferimento al reato associativo [per l'altro reato vi è stata confessione] non potendosi la stessa desumere solo dalla partecipazione a due reati fini, riconducibili peraltro ad un unico episodio (il LA sarebbe stato incaricato di andare a prelevare prima la somma di denaro e poi di consegnare lo stupefacente, come dimostrato dal contenuto di una conversazione in atti) e non potendosi ricavare, atteso l'arco temporale ristretto, l'intraneità del LA al sodalizio criminoso e non emergendo dalle intercettazioni il ruolo di persona di fiducia del capo cosca calabrese attribuitogli dal giudice. ES AT ricorre avverso la condanna riportata in ordine al capo c) ( è da tenere presente che l'imputato era stato arrestato in flagranza per il reato di cui al capo d) trasporto di sostanza stupefacente), per il quale è stato giudicato separatamente con sentenza passata in giudicato). Con il primo motivo lamenta la carenza di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità per il reato di trasporto di sostanza stupefacente sostenendo trattarsi di motivazione apparente. 9 Con il secondo motivo si duole della violazione dell'articolo 99 c.p. sul rilievo che i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la recidiva specifica reiterata avendo il ricorrente riportato una condanna precedente in materia di stupefacenti anziché ritenere che entrambi gli episodi delittuosi si inserivano nel medesimo contesto processuale, oltre ad essere il reato di cui al capo d) temporalmente successivo a quello di cui al capo c). TA AT ricorre avverso la condanna riportata in ordine ai capi e) ed f). Si duole, con il primo motivo, del giudizio di responsabilità, evocando in particolare l'applicabilità della disciplina dell'uso di gruppo. Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, deduce la riconducibilità dei fatti contestati, commessi il 9 e 12 settembre, ad un unico episodio, scisso in due incontri, concretizzante un tentativo di acquisto di sostanza stupefacente finalizzato ad uso personale, atteso il documentato stato di intossicazione cronica da droga del ricorrente. Considerato in diritto In via preliminare appare opportuno esaminare le posizioni di UR GE, MI AT e ES AT nei cui confronti va disposto l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al giudice competente per la determinazione della pena. La stessa conclusione vale per AL CO FR, la cui posizione, quanto al giudizio di responsabilità, va, però, trattata unitamente a quella del padre AL AT, trattandosi di ricorso congiunto. Passando all'esame del ricorso proposto dal ME, con riferimento all'asserita nullità, dedotta con il primo motivo, ne va rilevata l'insussistenza, pur dovendosi prendere atto della carenza del dispositivo, laddove è mancata una esplicita indicazione della posizione del ME. Tuttavia inequivoco è il contenuto della motivazione. Vale allora considerare che il principio secondo cui, in caso di difformità tra il dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza, deve prevalere il primo, costituente il mezzo con il quale è immediatamente estrinsecata la volontà del giudice, non costituisce un canone interpretativo inderogabile, ma va di volta in volta N verificato alla luce della molteplicità e specificità dei singoli casi. Infatti, stante il 10 carattere unitario della sentenza, pur assolvendo il dispositivo alla funzione di immediata espressione della decisione del giudice, la motivazione costituisce un imprescindibile elemento di integrazione, in quanto concorre ad illustrare e chiarire le ragioni per le quali il giudice è pervenuto ad una determinata conclusione e può contenere elementi oggettivi, univoci e logici che consentano di ritenere errato il dispositivo o parte di esso, con la conseguenza che non sempre, in queste situazioni, il contrasto può essere risolto facendo ricorso al criterio della prevalenza del dispositivo ( v., tra le altre, Sezione III, 20 febbraio 2013, n. 19462, Dong, rv. 255478). Nella specie, la carenza del dispositivo è pacificamente integrabile dalla motivazione della decisione che affronta la posizione del prevenuto in modo esauriente e chiaro. Non può accogliersi la doglianza, pretensiva e generica, sul giudizio di responsabilità, che vuole contrastare una doppia statuizione di condanna, caratterizzata da una puntuale disamina degli elementi a carico, soprattutto basata su una approfondita disamina delle intercettazioni, vuoi in ordine al reato associativo, vuoi in ordine ai singoli episodi di reati-fine. Nonostante l'infondatezza delle doglianze, si impone l'annullamento con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, giacchè uno degli episodi sub iudice riguarda la sostanza stupefacente hashish [capo c)], con la conseguenza che, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve applicarsi la più favorevole disciplina sanzionatoria prevista dalla disciplina anteriore alla legge n. 49 del 2006. Vale il principio secondo cui, in tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, trova applicazione anche per gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione per i reati-satellite, ancorchè in virtù del cumulo giuridico la pena per il reato-satellite venga a trasformarsi in una porzione omogenea della pena aumentata per il reato più grave ( v. Sezione IV, 27 giugno 2014, n. 32465, Cardellicchio ed altri). Analoghe conclusioni valgono anche per il ricorso presentato dal IA. 11 Le doglianze in punto di responsabilità e di qualificazione del fatto sono infondate, a fronte di una doppia sentenza di condanna, relativamente proprio al reato associativo, laddove prima il giudice di primo grado ha analizzato gli esiti delle intercettazioni ritenute rilevanti e poi il giudice di secondo grado ha confermato la significanza di tali elementi, con una non illogica ricostruzione del ruolo svolto dal IA nella realizzazione dei reati -fine e, per quanto qui rileva, nell'opera di organizzazione realizzata soprattutto attraverso i contatti con soggetti operanti in diversi contesti territoriali. E' motivazione incensurabile, attinta in ricorso da contestazioni di principio ma prive di reali censure di illogicità e di carenza di tenuta logica del tessuto argomentativo rispettoso del principio secondo cui la prova in ordine al delitto associativo di cui all'articolo 74 del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati posti in essere in attuazione del programma, ben può essere desunta dalle modalità esecutive dei reati-scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti tra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile anche se non particolarmente lungo (cfr. Sezione VI, 5 giugno 2008, n. 37351, Roi). Ciò vale anche per il ruolo organizzativo svolto dal IA, in ordine al quale il giudice del merito ha correttamente applicato i principi secondo cui nell'ambito delle condotte punibili ex articolo 74, comma 1, del dpr 9 ottobre 1990 n. 309, deve definirsi "organizzatore" anche colui che, rispetto al gruppo già costituito, non si limiti ad attività intercambiabili e meramente esecutive del progetto criminoso comune, bensì assuma una funzione di fulcro nonchè poteri gestionali, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo: in tali termini, infatti, apporta all'associazione un contributo primario e non già semplicemente paritetico a quello di ogni altro sodale, e la condotta si connota di quella maggiore pericolosità che la norma intende più pesantemente sanzionare per il superiore apporto alla vita associativa (cfr. Sezione IV, 23 ottobre 2008, n. 45018, rv. 242032, Cela ed altro: nella specie, secondo la Corte, correttamente era stato ravvisato il ruolo di "organizzatore" dell'imputato, apprezzando, tra l'altro, che questi era colui il quale, nell'ambito dell'organizzazione criminosa, manteneva i contatti con le persone che dall'estero erano in grado di fornire la droga, era colui il quale manteneva i contatti con il maggior numero di connazionali presenti in Italia e coinvolti nei traffici illeciti, ed era sempre colui il quale svolgeva il compito di "trattare" il prezzo della droga, in definitiva svolgendo un ruolo affatto fungibile nell'economia complessiva dell'attività criminosa). Si tratta di situazione che, secondo la insindacabile ricostruzione del giudice di merito, è stata ravvisata nella vicenda incriminata, 12 essendosi apprezzato proprio - tra l'altro il ruolo primario svolto dal IA nel tenere i contatti con altri soggetti operanti nel settore illecito degli stupefacenti. Il riconoscimento della recidiva appare essere stato correttamente motivato, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, in linea con i principi espressi dalle Sezioni unite, nella sentenza 24 febbraio 2011, Proc. gen. App. Genova in proc. Indelicato, laddove, in parte motiva, nel ricostruirsi l'istituto, si è affermato che per ritenere e applicare la recidiva il giudice deve motivatamente spiegare, con riguardo alla nuova azione costituente reato, la sua idoneità a manifestare una più accentuata colpevolezza e una maggiore capacità a delinquere, in relazione alla natura ed ai tempi di commissione dei precedenti, così da giustificare l'aumento di pena. Piuttosto, osservato che come emerge dalla sentenza gravata- del tutto immotivata era va - stata la formulazione della richiesta di esclusione della recidiva, essendosi essenzialmente posta la questione del giudizio di comparazione con le concesse attenuanti generiche. Il tema della pena è da considerare assorbito dalla circostanza di fatto che entrambi i reati-fine [c) e d)] oggetto di condanna hanno riguardato sostanze stupefacenti "leggere" [hashish ], con la conseguenza che, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve applicarsi la più favorevole disciplina sanzionatoria prevista dalla disciplina anteriore alla legge n. 49 del 2006, valendo così il già richiamato principio secondo cui, in tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, trova applicazione anche per gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione per i reati-satellite, ancorchè in virtù del cumulo giuridico la pena per il reato-satellite venga a trasformarsi in una porzione omogenea della pena aumentata per il reato più grave. Nonostante l'infondatezza delle doglianze, si impone così l'annullamento con rinvio per la determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo. Quanto al giudizio di responsabilità del CE, conformemente sviluppato in primo e secondo grado, attraverso una analisi attenta soprattutto del compendio intercettivo, le doglianze sono generiche e comunque di merito. W 13 E' sotto il profilo sanzionatorio-fermo il giudizio di responsabilità- che la sentenza va peraltro annullata con rinvio [e in quella sede si valuterà anche la questione della recidiva]. L'episodio di cui è chiamato a rispondere il CE riguarda la sostanza stupefacente hashish [capo c)], con la conseguenza che, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve applicarsi la più favorevole disciplina sanzionatoria prevista dalla disciplina anteriore alla legge n. 49 del 2006. Quanto al ricorso proposto da AL CO FR e AL AT, le doglianze sulla responsabilità, basate anche sulla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni e sulla non condivisione della lettura datane dai giudici, sono inaccoglibili. Vale osservare anche in questo caso l'assoluta genericità della contestazione contenuta nel ricorso. In vero, come già sviluppato supra, nel ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Ciò che vale in particolare quando si voglia sottoporre il tema delle intercettazioni utilizzabili, laddove è principio pacifico quello secondo cui, qualora appunto venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. (articolo 271, comma 1, c.p.p.), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato. Tali vizi attingono le censure proposte, non risultando né prodotti i decreti di interesse, né analizzate le conseguenze delle intercettazioni contestate ai fini di una diversa conclusione in punto di responsabilità. N 14 ciò va poi aggiunto che, sul punto, la Corte di merito ha fornito una adeguata giustificazione, soffermandosi sulla doglianza e ritenendo assolte, nello specifico, le condizioni di cui all'articolo 268, comma 3, c.p.p., valorizzando il dato della apprezzata e manifestata indisponibilità degli impianti presso la Procura della Repubblica attestata nello specifico da decreto del Procuratore della Repubblica- e il dato dell'urgenza attestato dal fatto che si procedeva per reato associativo, - imponente la necessità di "non perdere neppure una delle conversazioni tutte potenzialmente utili". E' motivazione da un lato incensurabile in fatto, anche per la carente produzione di parte su cui già si è detto, ma dall'altro lato giuridicamente corretta. Vale il principio secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per derogare all'utilizzo degli impianti siti presso la procura della Repubblica, è necessario che concorrano, contemporaneamente, due requisiti: la loro insufficienza o inidoneità e le eccezionali ragioni di urgenza, ed è necessario che tali presupposti siano esplicitati nel provvedimento del pubblico ministero, non potendo essere consentiti "recuperi di motivazione" ex post da parte del giudice di merito o di legittimità (cfr. Sezioni unite, 12 luglio 2007, Aguneche ed altri). Sotto questo profilo, con riferimento all'insufficienza o inidoneità degli impianti in uso presso l'ufficio di Procura, trattasi di nozione che si riferisce alla "inidoneità di tipo funzionale" di tali impianti, comprendente non solo una obiettiva situazione di fatto che renda necessario il ricorso ad impianti esterni (come l'indisponibilità di linee o di apparecchiature presso l'ufficio o il non funzionamento materiale delle stesse), ma anche la concreta inadeguatezza al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria all'accertamento dei fatti, in relazione, cioè, alle caratteristiche concrete delle operazioni captative ed alle finalità investigative perseguite. Mentre, con riguardo al profilo delle eccezionali ragioni di urgenza, questo può essere integrato anche con il riferimento al reato investigato (cfr., pertinentemente, Sezione IV,22 settembre 2010, n. 44839, Alija ed altri): ciò che è stato spiegato, in modo non illogico, con il richiamo al reato associativo permanente oggetto di investigazione in un contesto in cui si ipotizzi come imminente il compimento di reati-fine e necessario non perdere alcuna delle intercettazioni potenzialmente utili. E' poi improponibile la censura afferente la interpretazione delle intercettazioni utilizzate a fini di prova, rientrando, come detto, tale profilo nella competenza del giudice di merito e limitandosi i ricorrenti a manifestare una propria, opinabile diversa lettura che non compete al giudice di legittimità riesaminare. 15 Con riferimento al ruolo organizzativo e dirigenziale svolte da ES CO FR la Corte di merito ha fatto esatto e incensurabile applicazione dei surrichiamati principi, evidenziando in modo incensurabile il ruolo svolto nella vicenda dall'imputato, di organizzazione del lavoro comune, di pianificazione degli con la incontri con i fornitori, di mantenimento dei contatti, in termini coerenti qualità soggettiva di che trattasi, di finanziamento dell'associazione attraverso il costante acquisto di significativi quantitativi. Le conclusioni raggiunte sono corrette ove si consideri, per quanto interessa, che le condotte previste nel comma 1 possono essere così definite: è «promotore» colui che da solo o con altri si fa iniziatore della societas sceleris e/o del suo ulteriore sviluppo;
è «costitutore» o «fondatore» colui che partecipa alla costituzione dell'associazione; è organizzatore» chi coordina l'attività degli associati e assicura la funzionalità delle strutture;
è finanziatore» chi investe capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso;
è «dirigente» (in precedenza, «capo») chi dirige la società od una parte di essa, con un rapporto di superiorità rispetto agli altri associati (cfr., tra le tante, Sezione I, 24 marzo 1983, Nuvoletta;
Sezione VI, 16 gennaio 1991, Marin ed altro;
Sezione V, 4 aprile 2001, Carta ed altri). Inammissibile, per entrambi, è la rilettura delle intercettazioni e del complessivo compendio probatorio relativo al giudizio di responsabilità per i reati-fine. Analogamente, inaccoglibile è la censura sul giudizio di comparazione tra le circostanze, laddove la Corte di merito ha finanche sostenuto, attraverso la descrizione delle vicende processuali di interesse, che entrambi neppure avrebbero. meritato neppure le attenuanti generiche equivalenti invece concesse in primo grado. Ciò che è stato fatto valorizzando i fatti incriminati e il ruolo svolto dagli imputati. Basta ricordare, del resto a fronte di doglianza pretensiva e generica, che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti (articolo 69 c.p.) è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere certamente motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale pur non - dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente 16 disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (Sezione III, 27 gennaio 2012, n. 19441, Marozzi;
Sezione IV, 27 giugno 2013, n. 35829, Elia). Nonostante l'infondatezza delle doglianze, si impone l'annullamento con rinvio relativamente alla posizione di ES CO FR per la determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo, giacchè uno degli episodi sub iudice riguarda la sostanza stupefacente hashish [capo c)], con la conseguenza che, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, deve applicarsi la più favorevole disciplina sanzionatoria prevista dalla disciplina anteriore alla legge n. 49 del 2006 [diverso discorso deve farsi per l'ES AT, per il quale il reato di cui al capo c) è stato dichiarato prescritto in Corte di appello]. Vale il principio, sopra richiamato, secondo cui, in tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, trova applicazione anche per gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione per i reati- satellite, ancorchè in virtù del cumulo giuridico la pena per il reato-satellite venga a trasformarsi in una porzione omogenea della pena aumentata per il reato più grave ( v. la già citata sentenza Sezione IV, 27 giugno 2014, n. 32465, Cardellicchio ed altri). Il ricorso proposto nell'interesse della KU è infondato, pur dovendosene appezzare la ricchezza espositiva e alcuni argomenti posti a fondamento delle doglianze, che meritano attenta considerazione. I motivi, strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. In via preliminare va rilevato che non è correttamente evocabile nella fattispecie in esame il tema della riforma in peius, richiamato con il terzo motivo di ricorso, giacchè il predetto divieto, previsto dall'art. 597 c.p.p, si riferisce alla inflizione della pena e non si estende ai criteri di valutazione delle prove. Quanto alla doglianza articolata sulla utilizzabilità delle intercettazioni si impone qualche considerazione preliminare, diretta a precisare e a correggere alcune improprie determinazioni assunte dal giudice di appello. 17 Il difensore, infatti, coglie nel segno laddove si duole dell'utilizzazione da parte dei giudici di merito della intercettazione n. 1323 del 29 maggio 2004, tra la KU ed il coimputato ES AT, giacchè, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, e dalla consultazione degli atti- imposta dalla natura della censura la telefonata non è stata captata sul cellulare dell'ES, regolarmente intercettato, essendo partita da un telefono pubblico. Lo stesso deve dirsi con riferimento alla doglianza afferente la inutilizzabilità delle intercettazioni sul cellulare dell'imputata dal 5.5. al 14.6. 2004, già ritenute inutilizzabili da parte del giudice di primo grado, il quale aveva rilevato la nullità dei decreti autorizzativi, che nelle premesse indicavano come persona da intercettare la KU mentre nelle conclusioni facevano riferimento ad altro soggetto. Non sono, infatti, condivisibili le conclusioni della Corte di merito secondo la quale l'indicazione della utenza intestata ad altro soggetto, anziché quella in uso alla ricorrente, era solo il frutto di un mero errore materiale dovuto ad un errore nell'uso del copia-incolla. Siffatta conclusione è contestata dalla difesa anche sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, giacchè la scelta dell'abbreviato in primo grado era stata effettuata proprio sul presupposto della avvenuta dichiarazione di inutilizzabilità di talune intercettazioni cui aveva proceduto il GUP. E' argomento, quest'ultimo, condivisibile. L'imputato, infatti, richiedendo di essere processato con il rito speciale del giudizio abbreviato, anticipatamente accetta di venir giudicato "allo stato degli atti", da ciò conseguendo la necessità che egli si faccia carico di eccepire preliminarmente l'eventuale illegittima acquisizione di atti d'indagine al fascicolo del Pubblico Ministero al fine di impedirne l'utilizzazione e la valutazione da parte del giudice. Ciò deve avvenire necessariamente prima della richiesta di giudizio abbreviato e della successiva ammissione da parte del giudice, giacchè, in difetto, tutti gli atti contenuti nel fascicolo sarebbero utilizzabili ai fini della decisione, salvi i casi di inutilizzabilità patologica [cfr. Sezioni unite, 21 giugno 2000, Tammaro, rv. 216246, secondo cui, come è noto, nel giudizio abbreviato, mentre non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte "secundum legem", ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel 18 dibattimento secondo l'articolo 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'articolo 514 dello stesso codice (in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo), ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito]. E' quanto risulta essere stato fatto nella vicenda di che trattasi, davanti al giudice di primo grado, il quale ha "espunto" dagli atti, ai fini della utilizzabilità probatoria, talune delle intercettazioni. Ne consegue che, nell'assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, di tale materiale probatorio non poteva tenersi conto in secondo grado, con un'operazione di ingiustificato recupero probatorio, pregiudizievole del diritto di difesa. Non è stata, dunque, giuridicamente corretta la decisione dei giudici di appello di avvalersi come prova delle risultanze delle intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili dal primo giudice, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Tuttavia la lacuna motivazionale sopra evidenziata, manca di decisività rispetto al complesso del tessuto argomentativo, che, in ossequio al principio di resistenza, consente di apprezzare un satisfattivo compendio probatorio sviluppato dal giudice di merito per fondare in capo all'imputata il giudizio di responsabilità per il reato associativo;
compendio che non è attinto, sotto il profilo della necessaria tenuta logica, dalla inutilizzabilità [solo parziale] delle intercettazioni. La responsabilità della KU è stata, pertanto, correttamente fondata sul contenuto di numerose altre intercettazioni dalle quali emergeva che l'imputata era in continuo contatto con il figlio del capo della frangia calabrese dell'organizzazione per portare delle "cose", non chiamate con il loro nome, utilizzando un linguaggio cauto, tale da non rendere possibile una lettura alternativa ai dialoghi, con ricorso a terminologie proprie dei sodali, che dimostravano che l'oggetto delle conversazioni era proprio lo stupefacente. N 19 Anche la prova della "consapevolezza" della KU, oltre sulla conversazione n. 1323, erroneamente ritenuta utilizzabile, è stata dalla Corte di merito fondata su numerose conversazioni dalle quali emerge l'esistenza di rapporti dell'imputata con terzi, in contatto anche con ES AT, ed il ruolo di fornitore" del gruppo dalla stessa ricoperto. Tale "consapevolezza" risulta dimostrativa, per come argomentata, dell'elemento soggettivo del reato associativo de quo, integrato dal dolo specifico, il cui contenuto è rappresentato dalla coscienza e volontà di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell'associazione volta alla realizzazione del comune programma criminoso mirante alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti (cfr. Sezione VI, 16 marzo 2004, n. 37983, Benevento ed altri). Tale quadro probatorio resiste alla lettura di segno diverso fornita dalla difesa, che fa leva sul rapporto amoroso tra i due coimputati e sull'utilizzo personale della sostanza stupefacente. Per il resto, quanto alla contestazione della lettura data delle intercettazioni, vale ricordare il principio, già citato, secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa dunque alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Nessuna delle doglianze proposte dallo UC può trovare accoglimento. Quanto al giudizio di responsabilità, conformemente sviluppato in primo e secondo grado, attraverso una analisi attenta soprattutto del compendio intercettivo le doglianze sono generiche e comunque di merito. In particolare, le doglianze relative alle intercettazioni che si assumono inutilizzabili sono generiche e inaccoglibili in questa sede, per l'assorbente rilievo che, come già si è avuto occasione d osservare, nel ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. 20 Ciò che vale in particolare quando si voglia sottoporre il tema delle intercettazioni utilizzabili, laddove è principio pacifico quello secondo cui, qualora appunto venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p. (articolo 271, comma 1, c.p.p.), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato (cfr., ex pluribus ,Sezione IV, 12 febbraio 2008, n. 13178, Mestria). Per il resto, quanto alla contestazione della lettura data delle intercettazioni, vale ricordare il principio, già citato, secondo cui, in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa dunque alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. La doglianza è quindi tipicamente di merito. Del resto, neppure è da trascurare che ci si trova dinanzi ad una ipotesi di "doppia pronuncia conforme", in primo e in secondo grado, onde l'eventuale vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (Sezione IV, 24 gennaio 2013, n. 11489, De Vincentis): ciò che qui non si è verificato, né, per vero, neppure è stato ipotizzato in ricorso. Inaccoglibile il motivo sul diniego dell'attenuante di cui all'articolo 74, comma 6, del dpr n. 309 del 1990. A prescindere dalla ragione processuale del diniego, la corte si è per-le espressa nel merito escludendo che l'attenuante potesse essere concessa "dimensioni" dell'associazione e dei suoi traffici. E' argomentazione corretta giacchè, secondo la migliore lettura, per la concreta applicazione della disposizione dettata dall'articolo 74, comma 6, non solo è necessario e sufficiente che i "singoli" fatti criminosi progettati e/o posti in essere siano, singolarmente considerati, di "lieve entità", ma soprattutto occorre che sia anche la "complessiva" attività dell'associazione, progettata e/o attuata, a presentarsi 21 di "lieve entità", imponendolo la finalità dell'attenuante (cfr. Sezione 1, 20 novembre 2002, Di Grande ed altri;
Sezione V, 10 maggio 2002, Proc. gen. App. Napoli in proc. Ferraiuolo ed altri;
Sezione V, 29 marzo 2001, Cerreoni ed altri;
Sezione VI, 17 maggio 1996, Solpasso ed altri). Del resto, contrasterebbe primariamente con la logica, oltre che con la rilevata ratio dell'attenuante, il concedere il più benevolo trattamento sanzionatorio in una situazione fattuale, caratterizzata sì da episodi criminosi (realizzati o solo progettati) che, considerati singolarmente, presentino le caratteristiche di cui al comma 5 dell'articolo 73, ma che tuttavia, complessivamente considerati, si appalesino tutt'altro che scarsamente pericolosi. Ciò che si potrebbe verificare, esemplificando, nel caso di una significativa molteplicità degli episodi criminosi, pur singolarmente modesti, (ma) reiterati in ampio arco di tempo e accompagnati dalla predisposizione di un'idonea struttura organizzativa. A ben vedere, ci si troverebbe in presenza di connotazioni fattuali dell'attività criminosa tali da non poterla considerare affatto di "lieve entità", pur se tale connotazione avessero i singoli episodi, progettati e/o attuati, costituenti l'oggetto del disegno criminoso associativo. In altri termini, l'applicabilità dell'attenuante de qua presuppone non solo la modestia dei singoli episodi posti in essere o solo progettati, ma impone che la complessiva attività dell'associazione si presenti come oggettivamente modesta, scarsamente pericolosa e, quindi, meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio. Qui la Corte di appello ha motivatamente negato l'attenuante soffermandosi sulla "dimensione" dell'associazione e della relativa attività, in termini incensurabili e, per quanto detto, corretti. Quanto al trattamento sanzionatorio [giudizio di comparazione e pena], la Corte di merito ha richiamato non illegittimamente la sentenza di primo grado, evidenziando del resto la genericità dei motivi di appello. Tale argomentare può ritenersi qui corretto anche perché in linea con le argomentate ragioni sviluppate sulla condotta incriminata, anche in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'articolo 74, comma 6, cit. Vale allora il principio secondo cui, in tema di determinazione della misura della pena, la valutazione del giudice di legittimità, in ordine all'efficacia ed alla completezza degli argomenti svolti in sede di merito, non può andare scissa dal risultato decisorio sotto il duplice profilo della pena in concreto irrogata e del giudizio globalmente espresso, come manifestazione del convincimento del giudice di merito. In questa prospettiva, 22 la relativa motivazione può essere anche sintetica, quando le necessarie argomentazioni siano già state adeguatamente svolte dal giudice nell'esame di altri punti (Sezione VI, 9 febbraio 2010, Protasi). Il ricorso del LL è infondato. Quanto alla doglianza sulla responsabilità, ne è evidente, a maggior ragione a fronte di una doppia conforme statuizione di condanna, la genericità, giacchè nessun elemento concreto diverso dalla rappresentazione di un dissenso di merito è proposto per supportare una possibile illogicità della condanna. Condanna che risulta, tra l'altro, basata su una lettura attenta e non censurabile di plurime intercettazioni, ricostruite in modo convincente e coordinato, ma anche attraverso la valorizzazione sia della avvenuta confessione per il reato di cui al capo e), sia della definizione in altra sede giudiziaria [con il rito del patteggiamento] di altro episodio ad altri coimputati contestato sub capo f). Vale osservare che la Corte di merito ha richiamato, condividendole, le analitiche considerazioni del giudice di primo grado, che, partendo da una disamina di diverse intercettazioni ne ha tratto il convincimento del ruolo partecipativo avuto dal LA, con il ruolo di corriere, coinvolto in due reati-fine commessi in tempi ravvicinati, e sempre disponibile a ricevere ordini e direttive provenienti da altri associati. Tali contatti sono puntualmente esaminati nella loro rilevanza, in termini qui non censurabili. La Corte di merito, anzi, si è puntualmente soffermata sul dato della cessazione dei contatti dopo l'arresto del LA, spiegato non irragionevolmente proprio con il peculiare contesto soggettivo, che rendeva imprudente la prosecuzione dei contatti per il rischio di operazioni captative delle conversazioni, senza che ciò potesse fondare la dimostrazione della cessazione della partecipazione. Ciò che esclude rilievo, in questa sede, al dato proposto in ricorso della ristrettezza del dato temporale del coinvolgimento del LA. Infatti, da un lato vale ricordare che i caratteri di stabilità e permanenza che devono qualificare il vincolo associativo, e costituiscono uno dei tratti distintivi rispetto alla fattispecie concorsuale, necessariamente la protrazionenon implicano dell'organizzazione per una certa durata temporale e, a fortiori, che il vincolo associativo si instauri, anche per ciascuno degli associati, nella prospettiva di una 23 permanenza a tempo indeterminato [l'indeterminatezza, a ben vedere, riguarda il programma criminoso che si mira ad attuare, non l'associazione ex se considerata e il ruolo partecipativo del singolo]. Dall'altro, vale parimenti ricordare che, in tema di reati associativi, l'arresto dell'associato di per sé ha un carattere del tutto neutro ai fini del permanere del vincolo, competendo su chi vuole dedurne il relativo scioglimento l'onere di allegare elementi idonei affinchè possa ritenersi cessato il vincolo associativo (Sezione VI, 8 luglio 2009, n. 31769, Osaghae): tematica, questa, che non può essere certo posta in sede di legittimità, implicando un apprezzamento di fatto non consentito. Il riferimento ad un "imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente", contenuto nel capo di imputazione sub e) impone una riflessione alla luce della sopravvenuta sentenza n. 32 del 2014 con cui la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito dalla legge n. 49 del 2006, ha determinato come conseguenza, per le droghe "leggere", l'applicazione delle fattispecie incriminatrici e del trattamento sanzionatorio previsti dalla precedente normativa: in particolare, l'applicazione del disposto dell'articolo 73, comma 4, del dpr n. 309 del 1990, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la legge dichiarata costituzionalmente illegittima, che prevede una pena della reclusione inferiore (cfr. Sezione VI, 20 marzo 2014, La Rosa;
Sezione VI, 20 marzo 2014, Murgeri ed altri) Il principio del favor rei, infatti, potrebbe essere utilmente invocato nella ipotesi in cui dalla sentenza di merito emergano elementi oggettivi per ritenere trattarsi di "droghe leggere", per le quali è attualmente previsto un trattamento sanzionatorio più mite rispetto alla legge dichiarata costituzionalmente illegittima. Tale situazione, però, nel caso in esame, non solo non è stata prospettata dal difensore, ma si pone anche in contrasto con la stessa impostazione difensiva, secondo la quale i fatti contestati sarebbero riconducibili al medesimo contesto, che vedeva addebitato al capo F- questa volta con chiarezza- proprio con riferimento al LA, in concorso con altri, il trasporto quale corriere di un carico di 240 gr. di cocaina, per il quale lo stesso era stato arrestato e già giudicato. Il ricorso del TA è infondato, a fronte di una doppia conforme statuizione di responsabilità che, da un lato, ha ricostruito gli episodi incriminati in termini diversi oggettivi e temporali, sì da escludere l'assorbimento, e, dall'altro, ha escluso l'applicabilità delle mere sanzioni amministrative conseguenti al cosiddetto uso di 24 gruppo, evidenziando sul punto, con argomentazione incensurabile, il compendio intercettivo da cui doveva desumersi che trattavasi non di acquisti per uso personale ma di commissioni di due consistenti partite di droga per successiva rivendita a terzi. E' ricostruzione incensurabile in questa sede. Anche per il TA, al quale al capo e) è stato contestato l'acquisto di " imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente", valgono le considerazioni sviluppate con riferimento al LA. Al rigetto dei ricorsi degli imputati sopra indicati consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali. I ricorsi proposti nell'interesse di AM, CA, ET, CO E AC sono manifestamente infondati. Passando all'esame delle doglianze dell' AM, quanto alla prima, risulta ineccepibile il ragionamento della Corte di merito, allorquando ha ridotto la pena per l'intervenuta prescrizione di uno dei reati, procedendo in proposito alla determinazione della riduzione con motivazione ampiamente satisfattiva a fronte di una decisione di primo grado che non aveva stabilito con precisazione l'aumento per il reato-satellite poi dichiarato prescritto. Non è dato ravvisare alcuna violazione del principio della reformatio in peius;
né è possibile in questa sede rinnovare il giudizio sviluppato in sede di merito in ordine al quantum di pena oggetto della riduzione. Corretto e congruamente motivato è il diniego dell'attenuante della collaborazione, basato sull'apprezzata non concretezza del contributo confessorio. E' infatti indubitabile, giusta la ratio della normativa di riferimento e l'inequivoco disposto della stessa, che occorra, per l'ottenimento dei benefici di legge, la "concretezza" del contributo collaborativo, ovvero che ci si trovi in presenza di un aiuto "utile" e "proficuo" fornito dal "dissociato" nella prospettiva del contrasto delle attività criminose presenti o future. Sotto questo profilo, di immediato rilievo è già il tenore della disposizione contenuta nell'articolo 74, comma 7, dpr 309/90, dove l'utilizzo del verbo "adoperato" è corredato da un avverbio ("efficacemente") che qualifica il contributo in termini di 25 evidente concretezza di risultati. Si tratta, a ben vedere, di una indicazione inequivoca che induce a ritenere senz'altro necessario, per l'ottenimento della diminuzione della pena, che il comportamento del «dissociato» abbia avuto una "concreta utilità" nell'ottica del contrasto dell'attività criminosa. Non è questa la sede per rinnovare un apprezzamento, sull'efficienza del contributo, che spetta al giudice di merito, il quale, come nella specie è indiscutibile, ha fornito adeguata giustificazione. Anche i motivi del CA sono manifestamente infondati. Quanto all'apprezzamento della responsabilità, a fronte di una doppia conforme statuizione di condanna, ci si limita a una sostanzialmente generica ed apodittica doglianza di merito. Non è possibile rinnovare, infatti, in questa sede non solo e non tanto la valutazione del compendio probatorio, ma anche e soprattutto la lettura interpretativa fornita, in vero con dovizia di argomenti, delle intercettazioni. Come anche di recente ribadito, infatti, in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa dunque alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sezione VI, 25 gennaio 2013, n. 21192, Barla ed altri). La ricostruzione della responsabilità del prevenuto, va soggiunto, prescinde certamente, alla luce del complessivo tenore degli argomenti valorizzati dal giudice, dal comportamento processuale di alcuni degli altri imputati. Quanto al trattamento sanzionatorio, risulta che il giudice, nel confermare la prima statuizione, si è ampiamente soffermato allorquando, in particolare, ha respinto la richiesta di concedere come prevalenti le attenuanti generiche, valorizzando in modo satisfattivo, anche ai fini del complessivo trattamento sanzionatorio, la personalità criminale del prevenuto. Manifestamente infondato è il ricorso proposto dal ET. Quanto al primo profilo, vale ricordare che, nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice di appello in ordine all'applicabilità o meno dell'indulto, l'imputato non ha 26 interesse a ricorrere per Cassazione, potendo ottenere l'applicazione del beneficio in sede esecutiva, a meno che il giudice di appello non ne abbia negata l'applicazione (Sezione III, 29 maggio 2014, n. 28547, Falconi): ciò che qui non si è verificato proprio perché la Corte di merito ha solo rinviato alla fase esecutiva la decisione sulla fruibilità del beneficio, non negandolo in radice. Quanto alla doglianza sulla responsabilità, ne è evidente, a maggior ragione a fronte di una doppia conforme statuizione di condanna, la genericità, giacchè nessun elemento concreto diverso dalla rappresentazione di un dissenso di merito è proposto per supportare una possibile illogicità della condanna. Condanna che risulta, tra l'altro, basata su una lettura attenta e non censurabile di plurime intercettazioni, ricostruite in modo convincente e coordinato. Il ricorso del CO è manifestamente infondato. Quanto alla doglianza sulla responsabilità, ne è evidente, a maggior ragione a fronte di una doppia conforme statuizione di condanna, la genericità, giacchè nessun elemento concreto diverso dalla rappresentazione di un dissenso di merito è proposto per supportare una possibile illogicità della condanna. Condanna che risulta, tra l'altro, basata su una lettura attenta e non censurabile di plurime intercettazioni, ricostruite in modo convincente e coordinato. Vale osservare che il giudice d'appello ha richiamato, condividendole, le analitiche considerazioni del giudice di primo grado, il quale, partendo da una disamina di diverse intercettazioni ne ha tratto il convincimento del ruolo partecipativo avuto dal CO, attraverso contatti avuti con altri associati, per un arco temporale abbastanza lungo, risultando in questa prospettiva non rilevante il mancato accertamento di specifici reati-fine. Tali contatti sono puntualmente esaminati nella loro rilevanza, in termini qui non censurabili. Va del resto ricordato, in ragione della pacificamente nota "indipendenza" tra l'associazione e i reati indeterminati che ne costituiscono lo scopo, che il reato associativo può essere ritenuto sussistente anche qualora l'associazione non abbia, in concreto, realizzato alcuno dei reati-fine e, per quanto interessa, quanto alla posizione del singolo associato, anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose condotte a termine dall'associazione. 27 Ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è, invece, necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso comune (v. la già citata Sezione II, 3 aprile 2013, n. 20451, Ciaramitaro ed altri, rv. 256054). Il ricorso dello AC è manifestamente infondato. Quanto alla doglianza sulla responsabilità, ne è evidente, a maggior ragione a fronte di una doppia conforme statuizione di condanna, la genericità, giacchè nessun elemento concreto diverso dalla rappresentazione di un dissenso di merito è proposto per supportare una possibile illogicità della condanna. Condanna che risulta, tra l'altro, basata su una lettura attenta e non censurabile di plurime intercettazioni, ricostruite in modo convincente e coordinato. Risulta evidente che alla Corte di legittimità non è consentita una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (qui, soprattutto, del contenuto di plurime intercettazioni, anche non direttamente riferibili allo AC), perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione atteso che non vi è alcuna prova che abbia un significato isolato, disancorato dal contesto nel quale è inserita;
ne consegue che per potere stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante occorre una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, non effettuabile da parte del giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione ( v. Sezione V, 11 aprile 2006, n. 18119, Stasiuc, rv. 233680). Vale del resto osservare che la Corte di merito ha richiamato, condividendole, le analitiche considerazioni del giudice di primo grado, che, partendo da una disamina di diverse intercettazioni ne ha tratto il convincimento del ruolo partecipativo avuto dallo AC non solo nell'episodio di cui al capo b), ma anche nell'ambito della struttura associata, analizzando sotto quest'ultimo profilo i rapporti avuti nel tempo con taluni degli associati e quello "fiduciario" realizzato anche il proprio telefono a disposizione degli associati, risultando ovviamente non rilevante, a tal ultimo fine, il fatto che non sia stata poi ulteriormente coltivata l'ipotesi accusatoria per i capi c) e d) [in ragione della nota indipendenza, anche probatoria, tra reato associativo e reati- fine]. 28 Attenzione particolare è stata fornita da giudice di merito anche alle dichiarazioni liberatorie fornite dallo stesso AC ed alla giustificazione basata sul coinvolgimento dell' imputato in altre attività, anche illecite, diverse da quella nel settore della droga, fornendo sul punto una interpretazione incensurabile. Né potrebbe valere il fatto che il giudice di primo grado non abbia, in sentenza, argomentato direttamente sul contenuto di una memoria che, nel ricorso, si assume decisiva per escludere la responsabilità. A tacer d'altro basta ricordare che non sarebbe fondata la denuncia di carenza della motivazione della sentenza argomentata sulla mancanza di un'esplicita pronuncia su una qualsiasi deduzione difensiva, giacchè la regola della "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", enunciata dall'articolo 546, comma 1, lettera e), c.p.p., rende non configurabile il vizio allorquando nella motivazione il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate. In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sezione IV, 23 giugno 2011, n. 27741, Delfino ed altro). Ciò che qui, già in primo grado, ma a maggior ragione in secondo grado, risulta essere stato fatto. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti, consegue ex art. 616 c.p.p la condanna dei ricorrenti sopra indicati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 29 9 2
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ME GE, IA AT, ES CO FR e CE AT, limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta altresì i ricorsi di KU HR, UC EP, ES AT, LA TO e TA AT che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di AM IM, CA TR, TT CH, CO FR e AC AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 21ottobre 2014 R E Il Consigliere estensore F Il Presidente F Tenure P ell U Patrizia Picciolli Carlo EP Brusco S Cry 105 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale JUNZIONARIOIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott. Giovanni RUELLO vousumi Merell 28 NOV. 2014 PRINZIONARIO INZIONARIO GIUDIZIARIO Dott Giovann RUZZO гонний 30 0 3