Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
Sulla richiesta di restituzione in termini per la proposizione di impugnazione (nella specie, avverso sentenza contumaciale), la decisione può essere legittimamente assunta con procedura "de plano", atteso che il procedimento di restituzione in termini si configura come incidentale rispetto a quello d'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità dell'impugnazione stessa, quali indicate dall'art. 591 cod.proc.pen., il quale non prevede il rito camerale partecipato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2004, n. 23877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23877 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/01/2004
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 123
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 033368/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ST AN FR N. IL 10/03/1968;
avverso ORDINANZA del 23/06/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona della Dottoressa UI EL, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
LA CORTE DI CASSAZIONE osserva:
La Corte di Appello di Milano, con provvedimento del 23 giugno 2003, ha rigettato una istanza di LL VO FR di remissione in termini per impugnare la sentenza contumaciale del Pretore di Milano del 9 luglio 2002, ravvisando nel comportamento dell'istante la volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti del procedimento. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il LL deducendo la violazione dell'articolo 127 c.p.p., essendo stata adottata de plano l'ordinanza impugnata, e la insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sottrazione volontaria del ricorrente alla conoscenza degli atti del procedimento.
I motivi di ricorso non sono fondati.
Sebbene la Corte di Cassazione abbia espresso orientamenti contrastanti in merito alla necessità di fare ricorso al rito camerale a seguito della presentazione della richiesta di remissione in termini (Cass. 19 febbraio 1998, n. 703, Oliva, secondo la quale il provvedimento deve essere emesso in ogni caso de plano e Cass. 8 aprile 2002 n. 24723, Ciotola, secondo la quale deve farsi in ogni caso ricorso al rito camerale ex articolo 127 c.p.p.) il Collegio ritiene che la Corte abbia correttamente provveduto de plano. Nel caso di restituzione in termini ai fini della impugnazione tardiva della sentenza contumaciale, il procedimento di restituzione nel termine si configura, infatti, come incidentale rispetto a quello d'impugnazione e la tardività costituisce una delle ipotesi tassative di inammissibilità della impugnazione stessa ex articolo 591 c.p.p., norma che non prevede il rito camerale (vedi Cass. 19
marzo 1996, n. 1332, Losacco). La interpretazione logico - sistematica indicata del resto trova piena corrispondenza nella interpretazione letterale dell'articolo 175 comma 4^ c.p.p. che non richiede per la decisione sulla istanza di remissione in termini ne' la camera di consiglio, ne' la procedura partecipata di cui all'articolo 127 c.p.p.; il giudice deve, quindi, decidere de plano.
Il secondo motivo di impugnazione si risolve in una inammissibile censura di merito.
Il ricorrente ha infatti eccepito il vizio di motivazione in ordine alla volontarietà della sottrazione agli atti del procedimento. La valutazione sulla volontarietà è questione di merito rimessa al giudice che ha adottato il provvedimento e che ha ritenuto, con motivazione non logicamente contraddittoria, di desumerla dalla mancata comunicazione del nuovo domicilio e dalle contraddittorie indicazioni fornite sul punto in un unico procedimento penale - per essere precisi più procedimenti riuniti - in un arco di tempo non lungo, individuando in tali condotte il necessario quid pluris rispetto alla semplice negligenza e trascuratezza (vedi Cass. 6 marzo 2000, n. 1671, Collini). Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 23 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2004