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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
In persona del giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°16280 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'esito dello scadere del termine perentorio del 20 maggio 2025, vertente
TRA
(C.F.: ), col ministero dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
PE Lo NC,
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
c.f. , col ministero degli Avv.ti. Carmen Tiziana De Angelis e Francesco De P.IVA_1
Benedetti,
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha stipulato, il 10.10.2008, con (d'ora Parte_1 Controparte_1
Contr in avanti semplicemente ) un contratto cd. di risparmio edilizio, impegnandosi ad effettuare versamenti di quote mensili di risparmio edilizio determinate in misura percentuale rispetto al valore totale sottoscritto (pari ad € 147.000,00) e remunerate ad un tasso di interesse pari all'1%, con capitalizzazione delle competenze annuali. In data Contr 3.12.2008, ha stipulato, sempre con , un contratto di mutuo denominato immediato, per l'erogazione anticipata della somma di € 147.000,00, impegnandosi a corrispondere, fino alla cd. assegnazione della somma accumulata mediante il versamento delle quote di risparmio edilizio, rate mensili anticipate di € 655,38, esclusivamente a titolo di interessi corrispettivi (nella misura fissa del 5,35% sull'intera somma concessa) e senza diminuzione del capitale, con obbligo, all'assegnazione della somma risparmiata, di restituzione della differenza tra l'importo sottoscritto al momento della stipula del contratto di risparmio edilizio e la somma accumulata mediante i versamenti rateali al tasso fisso del 3,75%. Il mutuo veniva garantito con la concessione dell'ipoteca sull'appartamento sito in Palermo, via Oreto Nuova n. 460/462. Al momento della stipulazione del contratto di risparmio edilizio, il sig. si è obbligato altresì al Pt_1 versamento, a titolo di diritto di stipula, di una somma di denaro pari ad € 1.470,00, determinata nella misura dell'1% del valore totale del risparmio edilizio sottoscritto, Contr pari ad € 147.000,00. Infine, in data 12.04.2010, l'attore ha stipulato con un ulteriore contratto di risparmio edilizio, contraddistinto al n. 3 251 878 02, per la complessiva somma di € 30.000,00, impegnandosi, anche questa volta, al versamento di una somma di denaro pari ad € 300,00 a titolo di diritto di stipula, determinata nella misura dell'1% del valore del risparmio edilizio sottoscritto. Nel dicembre 2015, dopo Contr aver corrisposto a la complessiva somma di € 68.784,22, di cui € 16.006,70 a titolo di quote di risparmio edilizio ed € 52.777,52 a titolo di interessi passivi, il sig. Contr ha deciso di estinguere anticipatamente la relazione contrattuale con , Pt_1 sottoscrivendo con un contratto di mutuo fondiario per la Controparte_2 complessiva somma di € 134.000,00. Con nota del 22.01.2016, poi, ha formalmente richiesto all'Istituto la restituzione della complessiva somma di € 1.770,00, versata a titolo di diritto di stipula in relazione ai due contratti di risparmio edilizio, e con atto di messa in mora del 18.10.2019 ha chiesto la ripetizione di tutte le somme versate in Contr relazione ai contratti stipulati con .
L'attore lamenta la violazione delle norme di settore a tutela della trasparenza e dell'informazione dei clienti, e del dovere di correttezze e buona fede nella fase delle Contr trattative, adducendo l'inadempimento di all'obbligo di assicurare un'adeguata conoscenza del prodotto sottoscritto, non evincendosi dall'analisi dei contratti e dei relativi documenti di sintesi gli elementi essenziali dell'operazione, quali la durata del contratto di mutuo immediato e del contratto di risparmio edilizio (v. art. 5 del contratto di mutuo fondiario), il momento dell'assegnazione della somma accumulata con il risparmio edilizio o quello a partire dal quale sarebbe dovuto iniziare l'ammortamento del capitale residuo, come pure la tipologia di ammortamento da utilizzarsi nello sviluppo delle rate, con conseguente violazione dell'art. 117, comma quarto, T.U.B. e della delibera CICR del 4.3.2003. L'attore contesta, inoltre, la maggiore onerosità dell'operazione sottoscritta rispetto a un contratto di mutuo con ammortamento periodico del debito, oltre che la nullità della clausola contrattuale relativa al diritto di stipula per contrasto con gli artt. 120-bis e 120-ter D.lgs. 1993 n. 385 nonché in ragione della sua vessatorietà ex art. 33, lett. e) D.lgs. 2005 n. 206, chiedendo a titolo di risarcimento del danno la somma di € 57.909,32 (o di quella minore o maggiore di giustizia), «pari alla differenza tra il costo complessivo in termini di interessi passivi Cont dell'operazione finanziaria conclusa in virtù della scorrettezza precontrattuale posta in essere da
e il costo complessivo in termini di interessi passivi del contratto che sarebbe stato stipulato senza tale scorrettezza (141.248,79 - 83.339,47 = 57.909,32)» (v . pag. 13 della citazione), oltre alla restituzione dell'importo di € 1.770,00, Contr 2. Si è costituita in giudizio , contestando le deduzioni avversarie, negando qualsivoglia violazione della trasparenza contrattuale e ribadendo la liceità dell'operazione complessivamente realizzata (e della commissione di stipula del contratto di risparmio edilizio) e la determinabilità delle clausole ivi contenute.
3. Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita tramite C.T.U., per essere infine trattenuta in decisione allo scadere del termine perentorio del 20.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il contendere investe, nel suo principale segmento, la domanda di accertamento Contr della responsabilità precontrattuale di , cui viene contestato di non aver reso noto all'attore gli elementi essenziali del contratto negoziato e le loro variazioni, impedendogli così di valutare la convenienza del prodotto prescelto.
Ora, l'operazione cui il ha aderito costituisce il risultato della combinazione Pt_1 di due peculiari rapporti contrattuali, segnatamente di un mutuo cd. immediato (senza ammortamento) e di un contratto di risparmio edilizio, che altro non è se non un piano di accumulo con cui il cliente si impegna ad effettuare versamenti mensili per un periodo di tempo stabilito, allo scopo di accumulare risparmi per l'acquisto di una unità abitativa. Questi importi producono interessi attivi e confluiscono in un conto aperto presso l'istituto bancario intestato al cliente, che lo stesso si obbliga a non utilizzare, se non terminata la fase di accumulo, per accedere alla successiva fase di assegnazione della somma oppure in caso di risoluzione e/o in caso di rinuncia al mutuo edilizio di assegnazione;
l'importo accumulato viene portato in compensazione con l'importo immediatamente mutuato. Qualora il sottoscrittore del contratto di risparmio necessiti dell'erogazione anticipata delle somme che avrebbe ricevuto solo con l'assegnazione del mutuo, richiede un finanziamento immediato senza ammortamento, pagando solo gli interessi corrispettivi per tutta la durata necessaria ad ottenere l'assegnazione. In questo modo (di finanziamento immediato senza ammortamento) il cliente ottiene immediatamente la somma necessaria per l'acquisto dell'unità abitativa unitamente al contratto di risparmio edilizio, che risulta collegato al finanziamento immediato, nel senso che:
- dal giorno dell'erogazione del mutuo immediato sino all'assegnazione del contratto di risparmio edilizio, il mutuatario si obbliga soltanto a corrispondere gli interessi, nel nostro caso nella misura fissa del 5,350%, sull'importo mutuato, 'come pure su tutti gli Cont esborsi effettuati da in dipendenza ed in occasione del contratto di mutuo e del successivo consenso ad iscrizione di ipoteca a garanzia del mutuo', senza essere tenuto a corrispondere quote di ammortamento (v. artt. 3 e 5.1. del contratto di mutuo fondiario di cui al doc. 2 fasc. attore);
- al momento dell'assegnazione della somma risparmiata (cd. seconda fase del mutuo), l'erogazione andrà ad estinguere il finanziamento, con obbligo per il mutuatario di restituire la differenza tra quanto erogato e quanto accumulato (con il contratto di risparmio edilizio) tramite il pagamento di ratei mensili, formati da quota capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento, a un tasso fisso predeterminato già al momento dell'erogazione immediata della somma, nel nostro caso pari al 3,75% (artt.
3.3. e 6 del contratto di mutuo).
Tale la dinamica dell'operazione inter partes, nel caso in esame risulta per tabulas che:
- il contratto di risparmio edilizio, unitamente al relativo Documento di Sintesi fu allegato sotto la lettera “A” al contratto di mutuo fondiario, “per farne parte integrante e sostanziale”;
- i tassi di interesse da applicare all'atto del mutuo immediato e a seguito dell'assegnazione del contratto di risparmio edilizio furono specificati (nelle misure, rispettivamente, del 5,35% e del 3,75%);
- il tasso di mora da applicare in caso di ritardo fu previsto (v. pag. 16 della c.t.u.), e parimenti è a dirsi per i costi da detrarre dall'importo da erogare (art.
3.5 del contratto di mutuo);
- nell'art. 5 del contratto di mutuo – intitolato 'ammortamento ed estinzione anticipata' – vengono espressamente distinte le due fasi del contratto;
- il documento di sintesi contiene la descrizione del prodotto. Come si vede, la banca ha esposto i dettagli e le condizioni dell'operazione, ragion per cui non può dirsi che, sul piano della trasparenza, sia mancata la spiegazione dei termini, dei costi, dei rischi e delle clausole essenziali dell'operazione stessa, risultando rese, le informazioni contrattuali, in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alle caratteristiche del prodotto, non essendovi evidenza che l'istituto abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede. Le condizioni economiche del prestito, in relazione al quantum debeatur
e all'effettivo costo del finanziamento, erano chiaramente determinate o determinabili e conoscibili sin dal momento della sottoscrizione dei contratti, sicché non si ravvisa alcuna violazione della clausola di buona fede nella fase delle trattative, né tampoco – lo si ripete – alcuna violazione del principio di trasparenza, essendo state pubblicizzate in modo chiaro le condizioni economiche applicate ai clienti (arg. ex artt. 116 e 117 DPR
1993/385 e regolamentate, in materia di trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, come da circolare del 29 luglio 2009), con l'ulteriore conseguenza che non è oggi invocabile la minore convenienza economica per il sottoscrittore rispetto ad altre modalità di erogazione di prestiti, investendo, questo aspetto, il tema del rischio e dell'autoresponsabilità assuntasi dall'investitore al momento della sottoscrizione, vieppiù che, sul piano causale, non si riscontrano profili di non meritevolezza dell'operazione realizzata, se è vero che con essa l'investitore si assicurava, per la seconda fase, di prestabilire il tasso fisso cui sarebbero stati conteggiati gli interessi sulle rate capitale da restituire.
Né si ravvisano le indeterminatezze evocate dall'attore con riferimento alla durata dell'operazione contrattuale, specie della prima fase (v. pag. 7 della citazione «Dalla lettura dei contratti n. 3 251 878 01 e n. 3 251 878 01/51 non è dato assolutamente sapere, in quanto in essi non espressamente specificato, quale sia la durata del contratto di risparmio edilizio nonché la durata del contratto di mutuo immediato attesa l'assoluta genericità dell'art. 5 del contratto di mutuo fondiario il quale non definisce in modo certo la data di assegnazione della somma di risparmio accumulata con il contratto di risparmio edilizio che estingue il mutuo immediato»); si osserva, infatti, che la stessa dipendeva dalla data di assegnazione che, seppur non determinata, era univocamente determinabile, richiamando la formula di cui all'art.
4.2 in entrambi i contratti di risparmio edilizio in esame. Deve evidenziarsi che la data di assegnazione è direttamente correlata alla quantità del risparmio accumulato, essendo riconosciuta al risparmiatore la facoltà di versare di più o anche di meno nel conto di risparmio, compatibilmente con le proprie esigenze, e conseguentemente di rinviare ovvero anticipare la data di assegnazione. Nelle Condizioni Generali per Contratti di Risparmio
Edilizio è, invero, riportata la formula per determinare la data di assegnazione (all'art. 4,
n. 2) lett. b). Inoltre, negli estratti conto inviati ai clienti, annualmente, è riportata la cifra di valutazione raggiunta, che consente al risparmiatore di verificare l'approssimarsi della data di assegnazione, secondo una regola di flessibilità che è la caratteristica essenziale del contratto di risparmio. A parere del Tribunale, in definitiva, i due contratti di risparmio edilizio per cui è causa non sono caratterizzati da alcuna indeterminatezza, considerato che la data di assegnazione è determinabile e che nelle
Condizioni Generali per Contratti di Risparmio Edilizio è riportata la formula per determinare la data di assegnazione.
2. Neanche nella fase propriamente esecutiva del rapporto risultano anomalie o violazioni tali da sollecitare l'intervento giudiziario.
Premesso, infatti, che il rapporto non è mai «arrivato alla fase di “assegnazione”, essendo stato chiuso da parte attrice a mezzo rimborso anticipato in data 22 dicembre 2015 […]» (cfr. pag. 26 della c.t.u.), il c.t.u. «[…] ha proceduto al calcolo del Taeg relativo all'interesse corrispettivo alla data della pattuizione, sulla base della formula che tiene conto del complessivo costo del credito (escluse imposte e tasse), sia considerando distintamente le due fasi del “mutuo immediato” e del “mutuo da assegnazione”, che - al fine di offrire al Giudice un quadro completo – considerando insieme come un unico rapporto, mutuo immediato, risparmio edilizio e mutuo da assegnazione, determinando così il complessivo costo del credito effettivamente posto a carico del cliente in relazione allo stesso finanziamento, valutati il contratto di mutuo fondiario e il contratto di risparmio edilizio come parti integranti e complementari di un unico rapporto finalizzato alla gestione del credito, trattandosi comunque di negozi strettamente correlati e dipendenti l'uno dall'altro. In tutti i casi il Taeg determinato dal CTU con riferimento agli interessi corrispettivi è risultato inferiore al tasso soglia alla data della pattuizione pari al 9,45%. Anche i tassi di mora sono risultati inferiori al tasso soglia alla data della pattuizione. Il CTU ha, infine, verificato - in merito al punto D del quesito - che non è stata applicata alcuna commissione per estinzione anticipata di interessi di mora» (pagg. 32-33 della c.t.u.).
3. Con riferimento, invece, al contratto di risparmio edilizio concluso in data 21 aprile 2010 e identificato dalla Banca con il n. 3251878902, si condividono le considerazioni del c.t.u., che ha rilevato come «[…] dalla documentazione prodotta agli atti non risulta che allo stesso sia seguito un corrispondente contratto di mutuo. Le parti hanno confermato, durante le operazioni del 17 marzo 2022, che il suddetto Contratto di Risparmio Edilizio non ha avuto seguito e che per lo stesso è stato versato il solo importo di euro 300,00 quale diritto di stipula. Peraltro, il CTU non ha rinvenuto in atti documentazione che colleghi il Contratto di Risparmio Edilizio stipulato in data 21 aprile 2010 per l'importo di euro 30.000,00 al mutuo fondiario di euro 147.000,00 del 29 dicembre 2008 (già illustrato), così come invece sostenuto dal CTP di parte attrice nel corso delle operazioni peritali» (v. pag. 21 della c.t.u.). In ogni caso, valgono le considerazioni già esplicitate con riferimento al primo contratto di risparmio edilizio e mutuo collegato.
4. Infine, si ritengono infondati gli assunti di critica relativi al cd. diritto di stipula.
Sul tema, il Tribunale condivide l'orientamento (già espresso da altre Corti) che esclude di potere ravvisare nel diritto di stipula le caratteristiche della penale, costituendo esso, piuttosto, un corrispettivo dei servizi offerti dalla banca con il contratto di risparmio e non venendo addebitato in conseguenza di un inadempimento né di un'altra condizione, bensì per la sola sottoscrizione del contratto e all'atto della stessa, non essendo altresì prevista in nessun caso la restituzione (con clausola chiara nella sua formulazione). Difetta, pertanto, ai fini della qualificazione del diritto di stipula quale penale, l'inadempimento nonché l'obbligo di una controprestazione da parte dell'inadempiente. Le condizioni contrattuali evidenziano, come indicato, che l'importo è dovuto al momento della conclusione del contratto, ch'esso non è collegato all'inadempimento e/o al ritardo, che il versamento è condizione essenziale per l'adesione e non viene restituito nemmeno al termine del periodo di accumulo (né in caso di completa e regolare esecuzione del contratto). In forza di quanto esposto, il diritto di stipula si presenta remunerativo sia dell'adesione al contratto, sia dell'aspettativa che il contratto assicura.
Né tale pattuizione può ritenersi posta in violazione dell'art. 33, lett e), codice del consumo, atteso che ai sensi della suddetta norma possono ritenersi vessatorie solo le clausole che prevedono il trattenimento di una somma a seguito di recesso;
diversamente, il diritto di stipula è dovuto al momento della sottoscrizione ed è condizione essenziale della sua stipulazione, apparendo dovuto quale remunerazione dell'adesione al sistema mutualistico con i vantaggi che ne derivano. Dirimente appare la considerazione che alla banca non spetta nella fase di accumulo alcun diritto di recesso proprio perché è vincolata dall'opzione concessa al cliente all'atto di conclusione del contratto. Il diritto di recesso inteso quale atto potestativo è riconosciuto solamente al cliente che lo esercita rinunciando all'opzione sottoscritta;
l'ottenimento dello svincolo anticipato da parte del contraente dei versamenti effettuati comporta per la comunità dei risparmiatori di cui è parte la necessità di stornare il contratto e privarsi della liquidità necessaria all'erogazione dei mutui ai risparmiatori adempienti prossimi all'assegnazione: il sistema mutualistico, infatti, costituisce un vantaggio per tutti gli aderenti e non solo per il singolo, sicché la non ripetibilità del diritto di stipula appare diretta anche a garantire i costi di gestione posti in essere per l'intero apparato cooperativo.
5. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
La novità delle questioni trattate, conseguenti alla diffusione di un'operazione atipica proveniente da ordinamenti stranieri e in ordine alla quale la giurisprudenza è in continua evoluzione, giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio. Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste a carico di parte attrice.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., già separatamente liquidate, a carico di parte attrice.
Così deciso, 24 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi