Sentenza 31 maggio 2011
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, non è valido l'atto di costituzione di una società nel procedimento a suo carico se sottoscritto dal rappresentante legale incompatibile, perchè contestualmente indagato per il reato presupposto della suddetta responsabilità, nonchè dal presidente del collegio sindacale del quale non siano stati documentati i poteri di rappresentanza. (In motivazione la Corte ha altresì rilevato, per i medesimi motivi, l'invalidità della procura speciale rilasciata dagli stessi soggetti al legale nominato difensore dell'ente e la conseguente inammissibilità delle impugnazioni avverso decreto di sequestro preventivo presentate da quest'ultimo per conto dell'ente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2011, n. 29930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29930 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 31/05/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 831
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 16369/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INGROSS LEVANTE s.p.a., in persona del legale rappresentante MA ON ON IA e del presidente del collegio sindacale Vendola NC, nel procedimento nei confronti di MA ON ON IA, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 25/11/2010 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito per la ricorrente l'avv. IANNONE LEONARDO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bari, adito ex art.324 c.p.p., confermava il decreto di sequestro emesso D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19, comma 2, e art. 53, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 29 ottobre 2010 avente ad oggetto somme di denaro, e beni immobili e mobili, fino al raggiungimento di Euro 58.972.680, in relazione al reato di cui agli artt. 319 ter e 321 c.p., ascritto ad ON ON IA MA, per avere, in concorso con CA RI, dottore commercialista, interessato in ricorsi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale Puglia, sede di Bari, remunerato con denaro o altre utilità ON Quintavalle, giudice tributario presso la predetta Commissione Regionale, perché compisse atti contrari ai suoi doveri di ufficio al fine di influire sull'esito di ricorsi interessanti la RO EV s.p.a., di cui l'MA era legale rappresentante (capo 1 della rubrica;
in Bari, dal 4 marzo 2009 e in epoca successiva).
Osservava il Tribunale che il sequestro era stato operato nell'ambito di una più vasta indagine relativa a riscontrate anomalie nella gestione di ricorsi pendenti innanzi alle Commissioni tributarie Provinciale e Regionale di Bari, condotta attraverso intercettazioni ambientali, servizi di osservazione e pedinamento della p.g., acquisizioni di fonti testimoniali e documentali, dalla quale emergevano in particolare rapporti corruttivi tra il RI e il Quintavalle, tra cui quelli relativi a contenziosi in cui era interessata la predetta società e, per essa, l'MA. Sulla base di tale quadro indiziario, sussistevano, secondo il Tribunale, i presupposti per l'adozione del sequestro, funzionale alla confisca, di somme equivalenti al prezzo o al profitto del reato, a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53, a carico della società RO EV.
Quanto alla entità della somma sottoposta a sequestro, essa era correlata al mancato pagamento da parte di detta società della pretesa erariale derivante dalle cartelle esattoriali relative agli anni di imposta 1999-2003, oggetto della sentenza pilotata dal Quintavalle, che aveva annullato gli accertamenti fiscali.
2. Ricorre per cassazione la predetta società, con un unico atto sottoscritto dal legale rappresentante MA, dal presidente del collegio sindacale Vendola e dal difensore avv. Leonardo Iannone, esponendo i seguenti motivi.
2.1. Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, ai sensi dell'art. 103 c.p.p., comma 5, in quanto eseguite presso lo studio del Dott. CA RI, difensore della società nei giudizi tributari a carico della stessa.
2.2. Inutilizzabilità delle stesse intercettazioni, ai sensi dell'art. 266 c.p.p., comma 3, in quanto captate il giorno 8 aprile 2009 nello studio del difensore e quindi in luogo di privata dimora, quando l'attività criminosa, che sarebbe stata commessa nel marzo 2009, si era ormai esaurita.
2.3. Non configurabilità del reato, non essendovi elementi per ritenere che la decisione cui fa riferimento l'imputazione fosse frutto di collusione con il giudice Quintavalle, e conseguente illegittima determinazione del profitto nella somma sottoposta a sequestro.
2.4. Erronea identificazione dell'ingiusto profitto nel c.d. risparmio di spesa, dal momento che la controversia concernente la pretesa erariale era ancora in corso, essendo stata la sentenza in questione impugnata dall'Amministrazione con ricorso per cassazione;
e in ogni caso la sentenza non aveva affatto "annullato gli accertamenti fiscali", ma aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione contro l'annullamento disposto in primo grado. In realtà con ciò si è operata una illegittima applicazione analogica dell'art. 322 ter c.p.. 2.5. Violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2, in quanto per eseguire una confisca per equivalente occorre che il presunto profitto, trattandosi di un ricavo positivo, sia entrato nel patrimonio della società confondendosi in esso;
mentre nel caso in esame il profitto era da considerare al più come atteso ed era connotato in termini di negatività, perché non costituito da beni acquisiti dalla società, ed in ogni caso non era ne' certo ne' liquido ne' immediatamente esigibile.
2.6. Inosservanza della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, (Legge finanziaria 2008), non potendosi estendere la confisca per equivalente in tema di reati finanziari o tributari a reati commessi negli anni dal 1999 al 2004 e quindi in epoca antecedente alla data di entrata in vigore dei detta legge.
3. Con successivo motivo nuovo l'avv. Leonardo Iannone denuncia la violazione degli artt. 268 e 271 c.p.p., per omesso rilascio di copia delle registrazioni delle conversazioni intercettate il giorno 8 aprile 2009 presso lo studio del RI, tempestivamente richiesta al pubblico ministero in data 4 novembre 2010, con conseguente inutilizzabiiita del contenuto delle stesse;
vizio eccepito davanti al tribunale del riesame, che non lo ha preso in alcuna considerazione.
4. Con ulteriore motivo nuovo il medesimo difensore denuncia la erronea applicazione della legge penale in riferimento al D.Lgs. n.231 del 2001, art. 19 e art. 53, comma 2, in quanto il "risparmio di spesa" di Euro 58.972.680 costituisce una somma che deve essere versata all'Amministrazione finanziaria e in quanto tale non sequestrabile e confiscabile, a pena di introduzione di una irragionevole duplicazione di esborsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.
2. In base al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39, l'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (comma 1); e la costituzione nel procedimento deve avvenire mediante deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente di una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità, tra l'altro, il nome e cognome del difensore e l'indicazione della procura (comma 2).
3. Nella specie, come si desume dagli atti, a seguito della emissione del sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari con ordinanza in data 29 ottobre 2010 e della informazione di garanzia emessa dal Procuratore della Repubblica in data 2 novembre 2010, diretta alla s.p.a. RO EV (nella quale si richiamavano espressamente le formalità di cui al citato art. 39), la società in questione depositava in data 11 novembre 2010 atto di costituzione in persona dell'Amministratore unico ON ON IA MA nonché del Presidente del collegio sindacale NC Vendola, cui era unito atto di conferimento di procura speciale, a firma dei medesimi predetti soggetti e nella stessa riferita qualità, agli avvocati Leonardo Iannone e Francesco Logrieco.
Il successivo 12 novembre 2010 la predetta società presentava richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, con atto sottoscritto dall'MA, dal Vendola e dai due riferiti avvocati.
3. Da quanto sopra deriva l'invalidità dell'atto di costituzione della società RO EV, almeno ai fini della procedura di cui qui si discute, essendo esso stato sottoscritto dallo stesso indagato, che, pur essendo legale rappresentante della società, era inabilitato a rappresentare l'ente in giudizio, per il divieto di cui al riferito D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39, comma 1, (v. Sez. 6, n. 41398 del 19/06/2009, Caporello, Rv. 244405 e Rv. 244406, anche per la manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità); nonché sottoscritto dal Presidente del collegio sindacale NC Vendola, che non ha fornito alcuna documentazione dei suoi poteri di rappresentanza e che quindi deve ritenersi soggetto non legittimato.
Inoltre, anche il conferimento della procura speciale ai predetti difensori, proveniente dai medesimi soggetti, deve ritenersi invalido (sez. 6, sent. Caporello, cit., Rv. 244409).
Infine, per le stesse ragioni, l'atto di riesame, come sopra formalizzato, e il successivo ricorso per cassazione (a firma dell'MA, del Vendola e dell'avv. Iannone) deve ritenersi inammissibile (v. Sez. 6, sent. Caporello, cit., Rv. 244408; v. anche Sez. 6, n. 15689 del 05/02/2008, Soc. A.FU. International, Rv. 241011).
4. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille.
Resta fermo che la società RO EV, una volta regolarmente costituitasi, potrà esercitare ogni iniziativa diretta a far valere la insussistenza dei presupposti per il provvedimento di sequestro emesso a suo carico.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2011