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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 910 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._2
(Venezuela) il 31/10/1963,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Negrello
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
l'adito Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti concordate condizioni:
1 1- il signor verserà alla signora l'importo mensile netto CP_1 Parte_1
di € 2.500,00 per il suo mantenimento;
detto importo dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c noto alle parti o con ogni altro mezzo di pagamento;
2 - dal momento in cui la signora percepirà la pensione, questa Parte_1
andrà detratta dall'assegno di mantenimento;
il signor pertanto, da tale momento CP_1
sarà obbligato a versare alla signora la minor somma risultante dalla differenza Parte_1
tra l'importo di € 2.500,00 mensili e la pensione percepita dalla signora Parte_1
3 - il signor si impegna a mantenere in essere la polizza sanitaria nr. CP_1
2285753 stipulata con Itas Mutua, della quale è beneficiaria anche la signora Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in RO EN (VI) in data 11.12.1992.
All'esito dell'udienza del 12.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 30/09/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di
2 ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Controparte_2
a titolo di assegno divorzile la somma di euro 2.500,00 mensili, annualmente
[...]
rivalutabile secondo gli indici Istat, dal momento in cui la signora Parte_1
percepirà la pensione, questa andrà detratta dall'assegno di mantenimento;
il
[...]
signor pertanto, da tale momento sarà obbligato a versare alla signora CP_1 Parte_1
la minor somma risultante dalla differenza tra l'importo di € 2.500,00 mensili e la pensione percepita dalla signora ed il Collegio non può che statuire conformemente a Parte_1
tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1
in RO EN (VI) il 11.12.1992 alle condizioni Parte_1
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di
3 matrimonio del Comune di RO EN (VI) al n. 4, parte I, anno 1992;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 910 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._2
(Venezuela) il 31/10/1963,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Negrello
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
l'adito Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti concordate condizioni:
1 1- il signor verserà alla signora l'importo mensile netto CP_1 Parte_1
di € 2.500,00 per il suo mantenimento;
detto importo dovrà essere versato in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico sul c/c noto alle parti o con ogni altro mezzo di pagamento;
2 - dal momento in cui la signora percepirà la pensione, questa Parte_1
andrà detratta dall'assegno di mantenimento;
il signor pertanto, da tale momento CP_1
sarà obbligato a versare alla signora la minor somma risultante dalla differenza Parte_1
tra l'importo di € 2.500,00 mensili e la pensione percepita dalla signora Parte_1
3 - il signor si impegna a mantenere in essere la polizza sanitaria nr. CP_1
2285753 stipulata con Itas Mutua, della quale è beneficiaria anche la signora Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in RO EN (VI) in data 11.12.1992.
All'esito dell'udienza del 12.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 30/09/2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di
2 ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Controparte_2
a titolo di assegno divorzile la somma di euro 2.500,00 mensili, annualmente
[...]
rivalutabile secondo gli indici Istat, dal momento in cui la signora Parte_1
percepirà la pensione, questa andrà detratta dall'assegno di mantenimento;
il
[...]
signor pertanto, da tale momento sarà obbligato a versare alla signora CP_1 Parte_1
la minor somma risultante dalla differenza tra l'importo di € 2.500,00 mensili e la pensione percepita dalla signora ed il Collegio non può che statuire conformemente a Parte_1
tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da CP_1
in RO EN (VI) il 11.12.1992 alle condizioni Parte_1
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di
3 matrimonio del Comune di RO EN (VI) al n. 4, parte I, anno 1992;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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