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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/10/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa GE Di AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3656 del 2024, e vertente
TRA
rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
PUNTARELLO GIOVANNI, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. TRUISI VALERIANO, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20 novembre 2024, , agendo Parte_1 congiuntamente alla figlia , nata a [...] [...] e Parte_2 CP_1 riconosciuta disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ha convenuto in giudizio il chiedendone la condanna al rimborso Controparte_1 delle spese di trasporto sostenute per consentire alla figlia di frequentare il Centro
Amico Onlus di Ravanusa, dove la stessa ha seguito trattamenti riabilitativi a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Ha dedotto che il trasporto dal domicilio al centro era sempre stato effettuato dalla famiglia con mezzi propri e a proprie spese, nonostante l'obbligo del Comune, di garantire un servizio gratuito di trasporto per i soggetti disabili.
Ha aggiunto che l'Amministrazione comunale non aveva mai adempiuto integralmente a tale obbligo, limitandosi per un periodo a corrispondere un contributo forfettario di euro 5,16 per seduta, poi cessato a partire da gennaio 2011.
1 Per tale ragione, il ricorrente aveva già promosso un precedente giudizio, definito con sentenza (n. 873/2015), che ha condannato il al rimborso delle spese CP_1 di trasporto per il periodo gennaio 2011 – marzo 2013, determinato secondo i criteri di cui alla L. n. 219/1978 (un quinto del prezzo della benzina per chilometro percorso).
Sulla base di tale pronuncia, il ricorrente ha richiesto il rimborso anche per i periodi non coperti dal precedente giudizio, e precisamente: per gli anni 2008, 2009 e 2010, detratto il contributo già percepito e per il periodo aprile 2013 – 19 settembre 2018, escluso l'intervallo 20 aprile 2015 – 10 aprile 2016, durante il quale il CP_1 aveva temporaneamente attivato un servizio di trasporto pubblico per disabili.
Ritualmente citato in giudizio, si è costituito il il quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito il decorso del termine di prescrizione.
Nel merito, ha contestato la prova del credito, sostenendo che i ricorrenti non avrebbero mai presentato istanze mensili di rimborso né documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, ma si sarebbero limitati a produrre certificati di frequenza del centro, ritenuti insufficienti a fondare la pretesa.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 7.10.25.
Motivi della decisione Nel merito, in punto di diritto, va preliminarmente osservato che l'art. 6, comma 1, lett. c), della legge regionale siciliana 18 aprile 1981, n. 68, impone ai Comuni l'obbligo di istituire nel proprio territorio il servizio di trasporto gratuito dei disabili che frequentano centri di terapia e riabilitazione.
Tale disposizione si inserisce in un più ampio contesto normativo e valoriale delineato dall'art. 1 della medesima legge, rubricato “Finalità della legge”, il quale stabilisce che “Allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività, la Regione siciliana promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e prestazioni rivolti a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale, disciplina e coordina la programmazione, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per gli interventi socio-terapeutico-riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap”.
La disposizione è espressione diretta dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 2
e 38 Cost., che impongono alla Repubblica di garantire il pieno sviluppo della persona e l'assistenza ai cittadini inabili al lavoro o sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che ““Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 68, i Comuni della Sicilia hanno
l'obbligo di istituire, a favore dei portatori di handicap, anche i servizi di trasporto
2 gratuito per la frequenza di asili nido, scuole di ogni ordine e grado, corsi di formazione professionale e centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale diurno;
e, in mancanza dell'adempimento di tale obbligo, gli enti, le istituzioni e le associazioni che svolgono attività di riabilitazione, ove provvedano autonomamente al trasporto degli utenti per consentire loro di fruire dei servizi, hanno diritto di ottenere dai Comuni la copertura dei costi sostenuti, mediante l'attribuzione della retta stabilita dall'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986 n. 16, aumentata dall'art. 13 della legge regionale 23 maggio 1991 n. 33” (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1999, n. 11364).
Da tale principio discende che il costo del trasporto da e per i centri di terapia e riabilitazione non può gravare sulle famiglie dei disabili. Il Comune, ove non organizzi direttamente un servizio di trasporto gratuito, è pertanto tenuto a rimborsare le spese sostenute dalle famiglie per garantire la frequenza del centro.
Quanto al profilo prescrizionale, va rilevato che le somme richieste a titolo di rimborso per il trasporto non sono soggette al termine quinquennale previsto per i crediti periodici, bensì al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di contributo correlato a prestazioni assistenziali di natura continuativa e non già di erogazioni aventi carattere periodico o autonomo.
Nel caso di specie, l'odierna parte ricorrente ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., producendo i certificati di frequenza rilasciati dal Centro “Amico Onlus” di Ravanusa, attestanti la partecipazione della disabile alle attività terapeutiche per gli anni 2008, 2009 e 2010 nonché da aprile 2013 al 19 settembre 2018
Il resistente, per contro, si è limitato a eccepire che il diritto al rimborso CP_1 sarebbe subordinato alla presentazione di apposite istanze, senza tuttavia indicare alcuna fonte normativa o regolamentare che preveda un simile adempimento formale come condizione di esercizio del diritto.
Ne consegue che, accertata la frequenza effettiva della disabile presso il centro riabilitativo e non essendo stati contestati nel merito i conteggi prodotti dal ricorrente, deve ritenersi provato il diritto al rimborso delle spese di trasporto sostenute per le annualità in contestazione.
In merito al quantum richiesti, nel rito del lavoro la parte convenuta ha l'onere di contestare in modo specifico i conteggi di parte, e che la loro mancata o generica contestazione ne comporta l'accettazione e la conseguente prova del quantum (cfr.
Cass. sez. lav. n. 3236/2011; Cass. n. 4051/2011; Cass. n. 9285/2003; Cass. n.
5949/2018).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, di modo che il va Controparte_1 condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente ricorrente, dell'importo complessivo di euro 6.183,03 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del CP_1 resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 corrispondere in favore dei ricorrenti la somma complessiva di € 6.183,03, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute, relativamente ai periodi indicati in motivazione, così come risultanti dai certificati di frequenza prodotti.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Agrigento, 07/10/2025
Il Giudice
GE Di AN
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