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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6292/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore7 dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
31/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. COCITO MARTINA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. COCITO MARTINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio civile e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
10/12/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 23/06/1973 tra i coniugi
, nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], matrimonio trascritto al n. 37, Parte II, Parte_2
Serie A, Anno 1973 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VILLORBA, alle seguenti condizioni:
2) I Ricorrenti, considerato che non vi sono necessità di statuire in ordine a questioni con riferimento alle figlie che conducono da tempo una vita autonoma, e che altresì non vi sono beni in comune tra loro in quanto già oggetto di divisione al momento della separazione, dichiarano e si danno vicendevolmente atto, di essere economicamente autosufficienti, e si accordano, ritendo detta modalità satisfativa per entrambi, di voler definire il divorzio mediante la rinuncia da parte della IG.ra del contributo al mantenimento Parte_1
puntualmente versato dal IG. mensilmente, secondo gli accordi di separazione, a Parte_2
favore di una soluzione una tantum per l'importo di Euro 15.000,00 che il IG. Parte_2
verserà alla IG.ra , a mezzo bonifico bancario sul conto alla stessa intestato, in due Parte_1
rate dell' importo di Euro 7.500,00 ciascuna, la prima entro e non oltre il 31 ottobre 2024 e la seconda entro 15 giorni dal deposito della sentenza di divorzio e comunque non prima del giorno 1 gennaio 2025.
2 Con la ricezione da parte della IG.ra di detto importo, le parti dichiarano di non Parte_1
aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo, sia per il pregresso che per il futuro.
Spese di lite a carico del IG. Parte_2
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 11/12/2024.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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