Sentenza 24 novembre 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'avvenuta archiviazione in Italia di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti sui quali è fondata la domanda dello Stato richiedente non costituisce di per sé causa ostativa alla concessione dell'estradizione ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di Parigi del 1957.
Commentario • 1
- 1. Archiviazione può fondare ne bis in idem estradizionale? (Cass., 27384/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 agosto 2022
In tema di estradizione passiva, è ostativa alla consegna l'archiviazione, disposta in uno Stato terzo, di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale, quando tale provvedimento sia stato adottato da un organo che partecipi dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento nazionale di riferimento, sia competente ad accertare, ed eventualmente a punire, il comportamento illecito sulla base delle prove raccolte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e l'azione penale si sia definitivamente estinta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE sentenza depositata in data 14 luglio 2022, n. 27384 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2015 |
Testo completo
3923/ 16 ༦ ིི་ ༩་ 26 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. NICOLA MILO N. - Consigliere - 2100 Dott. ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere - N. 55190/2014 - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI Dott. ANTONIO CORBO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'MB EL N. IL 29/10/1973 avverso la sentenza n. 87/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 11/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vito . они ким ма мень nel Hebo rinn's del proveolieventoроистинеибо Jeune плия адре сов all 'eventuale rinvio dana trotte troue del ucorto, uchuerto del difensore for عم Саше concontente impegno profesionale Udit i difenser Avv.; сар RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 dicembre 2014, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione formulata dal governo della Repubblica d'Austria nei confronti del cittadino italiano MI D'OS, in relazione a due rapine commesse in Austria nelle date del 15 e 30 giugno 1998. Dopo avere dato atto dei pregressi processuali (che portavano l'autorità £ austriaca ad inoltrare una nuova richiesta, dopo l'emissione di un precedente provvedimento applicativo di una misura cautelare a fini di estradizione in relazione a fatti parzialmente coincidenti, misura poi revocata per intempestivo inoltro della richiesta ex art. 16, comma 4, della Convenzione europea di estradizione), la Corte territoriale ha evidenziato che sussiste il requisito della doppia incriminabilità e che i fatti reato oggetto della richiesta di consegna sono puniti in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno;
che negli atti trasmessi sono compiutamente descritte le condotte e gli elementi di prova, essendo precluso qualunque vaglio di merito sulla fondatezza delle accuse.
2. Ha presentato ricorso l'Avv. Matteo Murgo, difensore di fiducia di MI D'OS, ed ha chiesto che il provvedimento sia cassato per violazione degli artt. 700, 704, comma 2, e 705 cod. proc. pen. nonché dell'art. 12 della Convenzione europea di estradizione e per connesso vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha errato nel non ritenere superata la presunzione di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in considerazione del fatto che, negli atti trasmessi, manca un qualunque riferimento concreto alla partecipazione dell'assistito agli episodi contestati ed alle fonti di prova.
3. Il difensore del D'OS ha fatto pervenire in Cancelleria istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno professionale. Il Procuratore generale non si è opposto al rinvio richiesto dal difensore;
nel merito, ha chiesto che il provvedimento sia annullato senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Quanto alla richiesta di rinvio dell'udienza, in linea generale deve essere rilevato che, come questa Corte riunita nel suo più ampio consesso ha di recente chiarito (nella sentenza del 18 dicembre 2014, n. 4909/2015), l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi 2 specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio;
con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso”. Secondo le indicazioni delle stesse Sezioni Unite, la mera concomitanza di altri impegni professionali non integra di : per sé un legittimo impedimento, atteso che, così opinando, si rimetterebbe all'arbitrio del difensore la decisione in merito a quale dei due procedimenti privilegiare. Il rinvio per concomitante impegno professionale del patrono non costituisce dunque un fenomeno di mera "scelta" del difensore, rimessa alle individuali - e incontrollabili strategie difensive, ma dipende dalla verifica di una condizione "obiettiva" (come tale positivamente scrutinata dal giudice) di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, in quanto "compromessa" da un concomitante e (in quel momento) "prevalente" impegno difensivo.
2. In ossequio a tale condivisibile regula iuris, nel caso di specie non ricorrono le condizioni per disporre il richiesto rinvio della presente udienza.
2.1. Per un verso, il difensore non ha trasmesso l'istanza in oggetto non appena avuta notizia del concomitante impegno professionale, là dove lo stesso difensore, per un verso, dà atto nella richiesta del fatto che il decreto del . Tribunale di Sorveglianza di Bologna gli veniva notificato il 6 ottobre 2015; per altro verso, ha inoltrato la richiesta di rinvio soltanto il 16 novembre 2015, in un momento nel quale non era pertanto più possibile per il Presidente disporre fuori udienza un differimento della trattazione del procedimento. Il diritto della parte di farsi concretamente assistere, nel singolo incombente, dal difensore tecnico immanente al procedimento (di fiducia о d'ufficio che sia) va invero contemperato con l'interesse all'efficiente amministrazione della Giustizia, che poggia sulla necessità di utilizzare al meglio i tempi e le disponibilità di udienza, alla luce dell'immanente principio della ragionevole durata dei processi e del i contesto di generalizzate rilevantissime pendenze (Sez. 6, n. 17595 del 04/04/2013 - dep. 17/04/2013, L. e altri, Rv. 255137) 2.2. Per altro verso, il patrocinante non ha precisato le concrete ragioni per le quali non si sia avvalso della nomina di un sostituto processuale per l'odierna udienza.
2.3. Tirando le fila di quanto sopra, non ricorrono nella specie i presupposti del legittimo impedimento del patrono nei termini delineati dalle Sezioni Unite di 3 CAR questa Corte, di tal che non v'è materia per il "diritto al rinvio" alla trattazione della causa.
3. Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto. Mette conto rilevare che, come si evince dalla documentazione allegata alla memoria depositata in Cancelleria dal ricorrente, il procedimento avente ad oggetto le due rapine del 15 e 30 giugno 1998 commesse in Austria da EN EA in concorso con D'OS MI e CO IA - id est le stesse rapine oggetto della presente richiesta di estradizione -, è stato archiviato da parte dell'A.G. italiana con provvedimento del 22 dicembre 2008, depositato il 5 gennaio 2009, sul presupposto che le dichiarazioni rese dal medesimo EN EA sono state giudicate inattendibili all'esito dei giudizi dibattimentali scaturiti dalle dichiarazioni del medesimo, circostanza confermata per tabulas dalla lettura della sentenza del 22 marzo 2002 della Corte d'assise d'appello di Bologna (prodotta in copia dalla difesa), con la quale D'OS MI ed altri due imputati sono stati assolti dai reati di rapina, porto d'armi e omicidio commessi il 5 febbraio 1999, proprio sulla scorta della ritenuta inattendibilità del EN.
3.1. Va premesso che, a norma dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., la pronunzia favorevole all'estradizione è subordinata alla verifica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando soltanto se non esiste Convenzione di estradizione tra lo Stato italiano e lo Stato richiedente ovvero, pur tale Convenzione esistendo, che essa espressamente condizioni l'estradizione alla sussistenza dei gravi indizi. Di contro, nel caso in cui fra gli Stati esista una convenzione di estradizione come appunto nel caso di specie, nel quale fra Italia e Austria vigeva ed è pertanto applicabile in relazione al tempus commissi delicti la Convenzione europea di estradizione del 1957 trova applicazione una procedura "semplificata" rispetto a quella prevista dall'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., giustificata dal reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e di un rapporto di affidabilità tra gli Stati che sottoscrivono la convenzione, in cui è preventivamente operata una scelta in ordine all'effettivo riconoscimento del diritto ad un "processo giusto" in favore dell'estradando. Tuttavia, anche in regime convenzionale, l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza non è presunta né discende dal mero riscontro dell'avvenuta trasmissione dei documenti o del loro controllo solo formale, ma deve essere verificata accertando in concreto che, nei documenti richiesti dalla convenzione e che devono essere allegati alla domanda, risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando abbia commesso i reati oggetto dell'estradizione (Cass. Sez. 6, 17 luglio 2014 n. 4 43170; Sez. 6, n. 40959 del 11/07/2013, Rv. 258122; Sez. 6, 28/5/2013, n. 26290, Paredes Morales, Rv. 256566; Sez. 6, 22/1/2010, n. 8609, Maksymenko, Rv. 246173; Sez. 6, 9/4/2009, n. 17913, Mirosevich, Rv. 243583). Nondimeno, il limite alla valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza non implica l'irrilevanza di eventuali prove manifeste di innocenza dell'estradando, non conosciute dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e portate la prima volta a conoscenza del giudice italiano: in tal caso l'estradizione va rifiutata, in forza dell'art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in quanto il procedimento penale costituirebbe di per sè una violazione del diritto fondamentale di difesa, che per essere effettivo deve comportare, come immediata conseguenza della fornita prova dell'innocenza, la liberazione della persona da ogni ulteriore attività giudiziaria o investigativa in relazione al reato per cui l'estradizione è chiesta (Sez. 6, n. 36550 del 01/07/2003 - dep. 23/09/2003, Tumino, Rv. 227043).
3.2. Sotto diverso profilo, va rilevato come l'avvenuta archiviazione in Italia di un procedimento penale, avente ad oggetto i medesimi fatti sui quali sia fondata la domanda dello Stato richiedente, non costituisca di per sé causa ostativa alla concessione dell'estradizione ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di Parigi del 1957 (Sez. 6, n. 41316 del 14/05/2010 - dep. 22/11/2010, Vigani e altro, Rv. 248785). Osserva nondimeno il Collegio che, richiamata la già sopra evidenziava rilevanza delle prove manifeste di innocenza dell'estradando, nell'ipotesi in cui il procedimento dello Stato estero ed il procedimento dinanzi all'A.G. nazionale poggino su di una base probatoria totalmente coincidente, al provvedimento completamente liberatorio assunto da quest'ultima non possa non riconoscersi valenza ostativa alla consegna, in ossequio ad evidenti principi di giustizia, certezza del diritto e ragionevolezza.
3.3. Fissati i sopra delineati principi di diritto, ritiene questa Corte che, nel caso di specie, la domanda di estradizione, seppure avanzata in regime convenzionale, non possa essere accolta, dal momento che, nella -dietro la duplice richiesta didocumentazione trasmessa dall'A.G. richiedente integrazione atti avanzata da questa Corte -, non possono ritenersi evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estradando abbia commesso il reato oggetto di estradizione ed, anzi, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza risulta smentita dal provvedimento di archiviazione emesso dall'A.G. italiana in relazione agli stessi fatti oggetto della richiesta di archiviazione. Ed invero, come dato atto nei documenti inoltrati dalla Repubblica austriaca in allegato alla richiesta (in particolare, nell'annotazione "6St620/01w", richiamata nell'ordinanza del 17 novembre 2007 n. 221 - U2 44/03 del Tribunale 5 degli affari penali di Vienna, acquisita da questa Corte), i gravi indizi di colpevolezza a carico di D'OS in merito alle due rapine del giugno 1998 poggiano sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da EN EA, cioè sul medesimo contributo dichiarativo giudicato inattendibile nel procedimento italiano ed in relazione al quale dall'A.G. nazionale ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del D'OS per gli stessi fatti. Conclusivamente, in assenza di un supporto probatorio diverso ed ulteriore rispetto al compendio già stimato inattendibile dal giudice nazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché non sussistono le condizioni per l'estradizione di D'OS MI verso la Repubblica d'Austria in ordine alle rapine commesse il 15 e 30 giugno 1998.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché non sussistono le condizioni per l'estradizione di D'OS MI verso la Repubblica d'Austria in ordine alle rapine commesse il 15 e 30 giugno 1998. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 24 novembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Nicola Milo Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E T R O C 60