Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3923
CASS
Sentenza 24 novembre 2015

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In tema di estradizione per l'estero, l'avvenuta archiviazione in Italia di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti sui quali è fondata la domanda dello Stato richiedente non costituisce di per sé causa ostativa alla concessione dell'estradizione ai sensi dell'art. 9 della Convenzione di Parigi del 1957.

Commentario1

  • 1Archiviazione può fondare ne bis in idem estradizionale? (Cass., 27384/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 agosto 2022

    In tema di estradizione passiva, è ostativa alla consegna l'archiviazione, disposta in uno Stato terzo, di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti per i quali è stata avanzata la domanda estradizionale, quando tale provvedimento sia stato adottato da un organo che partecipi dell'amministrazione della giustizia nell'ordinamento nazionale di riferimento, sia competente ad accertare, ed eventualmente a punire, il comportamento illecito sulla base delle prove raccolte, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e l'azione penale si sia definitivamente estinta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI SEZIONE PENALE sentenza depositata in data 14 luglio 2022, n. 27384 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2015, n. 3923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3923
Data del deposito : 24 novembre 2015

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