Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2013, n. 17595
CASS
Sentenza 4 aprile 2013

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In tema di impedimento a comparire del difensore, il rinvio dell'udienza per precedenti impegni professionali deve essere disposto dal giudice solo se la richiesta di differimento sia stata formulata in un momento immediatamente prossimo alla data di ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui è chiesto il rinvio. (Fattispecie relativa a giudizio di cassazione nel quale è stata rigettata la richiesta di rinvio formulata oltre quaranta giorni dopo la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e soli otto giorni prima della data stabilita per la celebrazione di questa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2013, n. 17595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17595
    Data del deposito : 4 aprile 2013

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