Sentenza 20 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misura di prevenzione personale disposta nei riguardi di soggetto detenuto, non costituisce evenienza sintomatica di una sopravvenuta insussistenza o riduzione della pericolosità sociale, rilevante ai fini della revoca della misura, la circostanza che il soggetto abbia tenuto nel periodo di detenzione una condotta conforme alla disciplina penitenziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2015, n. 45734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45734 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2015 |
Testo completo
45 7 34/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1768 Antonio S. Agrò Presidente CC 20/10/2015 Paoloni relatore Giacomo - R.G. n. 6720/2015 Domenico Carcano Carlo Citterio Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di ON GL, nato a [...] il [...], avverso il decreto del 04/11/2014 della Corte di Appello di Catania;
esaminati gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni. lette le richieste scritte del Procuratore Generale (sostituto P.G. Pietro Gaeta), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con successivi decreti del Tribunale di Catania GL PO è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obblighi di soggiorno nel comune di residenza e di presentazione trisettimanale all'autorità di pubblica sicurezza (così, da ultimo, con decreto di aggravamento del 9.1.2012) per un termine massimo di cinque anni. Misura allo stato solo parzialmente eseguita, ostandosi più periodi di detenzione del prevenuto.
2. Con decreto del 13.5.2014 il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura avanzata dal PO sul presupposto del venir meno della pericolosità sociale anche in ragione delle sue precarie condizioni di salute, rilevando sia la persistenza di profili di particolare pericolosità del prevenuto ("per le notevoli competenze in materia balistica e per la capacità di costruire armi micidiali destinate ad ambienti della criminalità organizzata"), avvalorati e resi attuali da un precedente giudiziario recente (detenzione e porto illeciti di armi da fuoco nel 2010), sia l'inconferenza dei documenti medici prodotti, non delineanti situazioni di incompatibilità con l'esecuzione dell'applicata misura di prevenzione.
3. Giudicando sull'impugnazione del prevenuto, la Corte di Appello di Catania con decreto del 4.11.2014 ha confermato la decisione del Tribunale. La Corte ha previamente chiarito la natura esecutiva del procedimento in corso (e non di gravame avverso l'ultimo decreto applicativo della misura emesso dal Tribunale il 9.1.2012) con la conseguenza della possibilità di vagliare unicamente circostanze sopravvenute al provvedimento applicativo ovvero da questo non valutate. Tanto precisato, i giudici etnei hanno evidenziato, da un lato, l'assenza di elementi avvaloranti il dissolversi o il ridursi della pericolosità sociale del PO, non potendosi desumere dalla addotta assenza di rapporti disciplinari durante la detenzione del proposto una sua avvenuta "rieducazione", per altro smentita sotto il profilo dell'attuale pericolosità sociale (come rilevato dal Tribunale) dal precedente penale del 2010 per reati in materia di armi da sparo. Gli stessi giudici hanno poi ribadito, d'altro lato, che le documentate non ottimali condizioni di salute del PO (ipertensione, diabete, artrosi del ginocchio con eccesso ponderale, apnea notturna), per altro risalenti nel tempo, non ne diminuiscono la pericolosità sociale e altresì che le stesse non rivelano particolari difficoltà deambulatorie che inducano ad eliminare o ridurre obbligo di presentazione alla p.s. per tre giorni a settimana.
4. Avverso il decreto della Corte distrettuale etnea ha proposto ricorso per cassazione il difensore di GL PO, che con unico motivo ne ha denunciato carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, articolando le censure di seguito sintetizzate. Le attuali condizioni di salute del ricorrente non sono state prese in considerazione dal decreto di aggravamento della misura di prevenzione adottato dal Tribunale il 9.1.2012 e, dunque, costituiscono elemento nuovo apprezzabile anche in fase esecutiva e tali da giustificare, quanto meno, la revoca dell'obbligo di presentazione trisettimanale all'autorità di p.s. La persistenza della pericolosità sociale del prevenuto non può essere desunta da un precedente penale per fatti che risalgono al 2010 e che precedono di due anni il decreto applicativo (e di aggravamento) della misura del 2012 e di ben quattro anni l'attuale istanza di revoca o sostituzione della misura. L'evenienza non può elidere il concomitante comportamento carcerario del PO, qualificato da buona condotta e da collaborazione all'opera di rieducazione (come attestano le direzioni degli istituti penitenziari). La medesima evenienza, quand'anche non escludente l'attuale pericolosità sociale del PO, avrebbe consentito di eliminare l'obbligo di presentazione alla p.s., Wace 2 particolarmente afflittivo per il prevenuto, ove si tenga conto della frequenza con cui lo stesso è costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del carcere in cui è allo stato ristretto, alla consistente connessa assunzione di farmaci e alla situazione di difficoltà nell'affrontare ogni sforzo fisico, quale quello che dovrebbe sostenere per recarsi a piedi o con mezzi pubblici (non possedendo un'autovettura) presso l'ufficio di polizia.
5. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle descritte censure.
5.1. Giova premettere che in tema di misure di prevenzione personali l'istituto della revoca o sostituzione previsto dall'art. 7 L. 1423/1956 (oggi art. 11, comma 2, D.Lvo 159/2011) svolge una funzione sostanzialmente vicaria rispetto alla non prevista possibilità di revisione delle decisioni in materia (giudicato rebus sic stantibus) allo scopo di adeguare la misura ai possibili mutamenti di pericolosità del prevenuto. L'area di operatività dell'istituto, quale plasmata dalla giurisprudenza di legittimità, va quindi necessariamente correlata alla natura straordinaria del rimedio, rimanendo ontologicamente incompatibile con l'istituto qualsiasi possibilità di "riesame" del quadro storico-fattuale già delibato in sede di finale applicazione della misura di prevenzione. Nel caso in esame la revoca, come osservato dal concludente P.G. in sede, non è stata promossa sulla base di un vizio genetico dell'originaria misura della sorveglianza speciale di p.s. applicata al proposto, ma unicamente invocando una modifica della misura in senso favorevole al PO;
prospettazione che ovviamente presuppone un giudizio di diminuita pericolosità sociale.
5.2. Il ricorso si limita ad evidenziare, replicando gli assunti sottoposti al Tribunale prima e alla Corte di Appello poi, due diversi profili di attenuazione delle originarie condizioni impositive della misura di prevenzione. Da un lato la "impeccabile condotta" mantenuta dal PO durante la detenzione carceraria, collaborando pienamente al programma della sua "rieducazione"; da un altro lato lo stato precario delle sue condizioni di salute, particolarmente incidenti sull'obbligo di firma trisettimanale posto a suo carico. La Corte di appello, nel confermare le valutazioni già espresse dal Tribunale, ha considerato i due suddetti fattori non idonei a dar luogo, se non alla revoca, quanto meno ad una attenuazione degli obblighi inerenti alla misura personale. Le conclusioni della Corte etnea si rivelano affatto corrette e non sono minimamente scalfite dai rilievi acriticamente riproposti con l'odierno ricorso. Lo stesso ribadisce soltanto gli argomenti posti a base della originaria richiesta, limitandosi -come deduce il concludente P.G. in sede- «a chiosare la motivazione del provvedimento impugnato, senza tuttavia esprimere in alcun modo le ragioni per le quali i fattori sopravvenuti costituiscano dirimenti circostanze idonee a degradare l'originaria pericolosità sociale ritenuta con l'applicazione della misura di prevenzione». Mace 3 Tale, in vero, non può reputarsi lo stato di salute del proposto, dal momento che le patologie denunciate non sono oggettivamente di ostacolo all'assolvimento dell'obbligo di firma, risultando ancora indimostrate sia l'impossibilità per il PO di avvalersi di mezzi di trasporto pubblici per non coprire a piedi la distanza tra la sua abitazione e il commissariato di polizia (dove deve presentarsi a "firmare"), sia -ancor meno- l'asserita onerosità economica di tale alternativa. Ugualmente, come sottolinea il decreto impugnato, non può reputarsi evenienza sintomatica di una sopravvenuta insussistenza o riduzione della pericolosità sociale del prevenuto il fatto che costui abbia tenuto in carcere una condotta conforme alla disciplina penitenziaria. Dovendo la misura di prevenzione essere eseguita dopo la scarcerazione del PO, siffatta evenienza non rappresenta, del resto, prova rigorosa di ravvedimento ovvero di completo e affidabile distacco del ricorrente da rapporti con ambienti e referenti criminali, anche di matrice organizzata, che hanno contraddistinto la sua lunga carriera criminosa e nei quali è maturata la condanna a pena detentiva attualmente in corso di esecuzione. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, equamente stabilita in misura di euro 1.000 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 ottobre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Antonio Stefano Agrò DEPOSITATO IN CANCELLERIA HL 18 NOV 2015 A M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U S Piera Esposito 4