Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 4098
CASS
Sentenza 4 ottobre 2007

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In tema di reati edilizi, la semplice demolizione di un manufatto non integra il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di lavori in assenza del permesso di costruire), in quanto per tale tipologia di intervento non è necessario il permesso di costruire ma è sufficiente la denuncia di inizio attività la cui mancanza costituisce illecito amministrativo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che la mancanza della d.i.a. non può giustificare il sequestro penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 4098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4098
    Data del deposito : 4 ottobre 2007

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