Sentenza 11 luglio 2013
Massime • 1
In tema di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705, comma primo, cod. proc. pen., non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estradando avvia commesso il reato oggetto dell'estradizione. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo del Perù in adesione al Trattato di estradizione tra Italia e Perù ratificato con legge 3 maggio 2004, n. 135).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2013, n. 40959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40959 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/07/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1199
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 20694/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS AM DO ER N. 30/1/1981;
avverso la sentenza n. 62/2012 del 2/4/2013 della CORTE DI APPELLO DI MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI STEFANO PIERLUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. PIETROLPOLLI Guido, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Milano con sentenza del 2 aprile 2013 dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di OS CA UA ER presentata dal Governo del Perù il 9 aprile 2012 per il reato di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti. La Corte innanzitutto dava atto della applicabilità nel caso di specie del trattato di estradizione tra l'Italia ed il Perù ratificato con legge 135/2004; dell'essere il reato per il quale procede l'Autorità Giudiziaria peruviana corrispondente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; dell'essere stati regolarmente allegati i documenti richiesti;
che l'estradando non è cittadino italiano;
quindi affrontava il tema principale della difesa che affermava l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. A tale fine osservava come l'art. 9 del trattato di estradizione applicabile non richieda la motivazione del provvedimento restrittivo nè la indicazione dei gravi indizi ma, comunque, secondo comune interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in un tale caso è comunque necessario accertare che nella documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali sia da ritenere fondata l'ipotesi accusatoria. Pertanto, esaminati gli atti, rilevava come il ricorrente fosse raggiunto da dichiarazioni accusatorie dei correi, oggettivamente riscontrate dalla documentazione reperita presso l'agenzia di spedizioni peruviana, che indicavano il ricorrente come un membro della organizzazione criminale addetto alla ricezione di pacchi di droga inviati dall'America Latina. La Corte, in risposta ai dubbi posti dalla difesa, riteneva irrilevante che il correo accusato di avere effettuato le spedizioni sia invece stato assolto dal reato di detenzione di droga, atteso che tale assoluzione era dovuta alla circostanza che non si era accertato con sicurezza il contenuto dei pacchi inviati nella specifica occasione contestata in quel processo;
ma ciò non toccava il quadro generale relativo al reato associativo. OS CA propone ricorso personalmente avverso tale sentenza, deducendo con unico ed articolato motivo la violazione dell'art. 705 c.p.p., comma 1. Rileva che la previsione di trasmissione di alcuni documenti a sostegno della richiesta nella convenzione di estradizione applicabile dimostra come si richiedano attestazioni sull'esistenza degli indizi e, comunque, il giudice deve compiere una sommaria delibazione per accertare che tale documentazione sia idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando. La documentazione esibita, però, non ha capacità di dimostrare gli elementi minimi, e, soprattutto, la responsabilità deve essere esclusa in ragione della assoluzione del cugino del ricorrente CI ER OS LG, non essendo provato che i pacchi spediti contenessero droga. Richiama, inoltre, le dichiarazioni di un altro imputato che aveva escluso la conoscenza del ricorrente, come da verbale prodotto in lingua spagnola.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. A fronte del tenore letterale del trattato di estradizione, per il quale vi è stata adeguata valutazione da parte della Corte di Appello, la affermazione di potersi desumere dalla tipologia dei documenti richiesti quali allegati alle richieste di estradizione una implicita regola di necessaria valutazione della gravità indiziaria da parte dello Stato richiesto della estradizione è assolutamente infondata. La indicazione dei requisiti dell'atto non può che essere testuale, non desumersi empiricamente dalla tipologia di atti richiesti in allegato alla richiesta di consegna (a parte la possibilità di dedurre da tali atti ciò che intende dedurne la parte).
Per quanto riguarda la questione della portata dell'evento costituito dall'assoluzione ilei presunto correo, a fronte della precisa ed esauriente motivazione della Corte di Appello, il ricorrente non formula alcuna osservazione che non sia la mera insistenza sulla propria posizione, senza quindi confrontarsi con i dati argomenti. Quanto alla prova prodotta - dichiarazione testimoniale in lingua spagnola -a prescindere dalla sua utilizzabilità senza una formale traduzione in Italiano, la stessa è del tutto inconferente laddove letta, come richiesto, in modo isolato, essendo del tutto normale che in una organizzazione complessa non tutti i membri conoscano gli altri affiliati.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va equamente determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2013